Impianti di climatizzazione inseriti in attività soggette ai controlli di prevenzione incendi
03/07/2020
Il decreto in oggetto, già pubblicato in GU il 20 marzo 2020, produce i suoi effetti a decorrere dal 18 giugno 2020. Ha lo scopo di prevedere disposizioni tecniche aggiornate per progettazione, costruzione, esercizio e manutenzione di impianti di climatizzazione e condizionamento per attività soggette a regole tecniche di prevenzione incendi. Dispone che per impianti inseriti in attività, sia nuove che esistenti, soggette ai controlli di prevenzione incendi sia previsto l’utilizzo di fluidi frigorigeni non infiammabili o non infiammabili e non tossici.
Tra le attività in richiamo si segnalano:
- Edilizia scolastica
- Attività ricettive turistico – alberghiere
- Locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo
- Strutture sanitarie pubbliche e private
- Uffici
- Attività commerciali con superficie superiore a 400 mq
E’ ammesso anche l’impiego di fluidi classificati A1 o A2L secondo la norma ISO 817 «Refrigerants - designations and safety classification» o norma equivalente, fermo restando che progettazione, installazione, esercizio e manutenzione siano svolte a regola d’arte.
Data la rilevanza di tali impianti ai fini della sicurezza antincendio dovranno essere prodotti Dichiarazione di conformità e manuale di uso e manutenzione a cura dell’impresa di installazione dell’impianto, tenendo conto dei dati forniti dal fabbricante, nonché il piano di manutenzione e controlli.
Area Legale
DM 10-marzo-2020