Impianti di climatizzazione inseriti in attività soggette ai controlli di prevenzione incendi

03/07/2020

Il decreto in oggetto, già pubblicato in GU il 20 marzo 2020, produce i suoi effetti a decorrere dal 18 giugno 2020. Ha lo scopo di prevedere disposizioni tecniche aggiornate per progettazione, costruzione, esercizio e manutenzione di impianti di climatizzazione e condizionamento per attività soggette a regole tecniche di prevenzione incendi. Dispone che per impianti inseriti in attività, sia nuove che esistenti, soggette ai controlli di prevenzione incendi sia previsto l’utilizzo di fluidi frigorigeni non infiammabili o non infiammabili e non tossici.
 
Tra le attività in richiamo si segnalano:
  • Edilizia scolastica
  • Attività ricettive turistico – alberghiere
  • Locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo
  • Strutture sanitarie pubbliche e private
  • Uffici
  • Attività commerciali con superficie superiore a 400 mq
 
E’ ammesso anche l’impiego di fluidi classificati A1 o A2L secondo la norma ISO 817 «Refrigerants - designations and safety classification» o norma equivalente, fermo restando che progettazione, installazione, esercizio e manutenzione siano svolte a regola d’arte.
 
Data la rilevanza di tali impianti ai fini della sicurezza antincendio dovranno essere prodotti Dichiarazione di conformità e manuale di uso e manutenzione a cura dell’impresa di installazione dell’impianto, tenendo conto dei dati forniti dal fabbricante, nonché il piano di manutenzione e controlli.

 
Area Legale

DM 10-marzo-2020
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