Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato il D.M. 18 Maggio 2018 (pubblicato sulla G.U. n. 129 del 6 giugno 2018) che identifica gli obblighi in materia di odorizzazione e utilizzo in sicurezza del gas naturale (gas metano).
Il decreto parte distinguendo l’impiego del gas naturale, differenziandone l’uso domestico dall’uso tecnologico. Tale distinzione può risultare a prima vista semplice, ma è necessario considerare se, all’interno di una realtà industriale, sono presenti usi che rientrano sia nell’una che nell’altra definizione. Infatti è assimilabile all’uso domestico l’impiego del gas per la produzione di acqua calda, cottura, riscaldamento e questo porta ad avere spesso all’interno delle aziende un uso combinato del gas naturale.
L’uso, anche se solo in parte, assimilabile a quello domestico comporta oneri a carico del Datore di Lavoro che deve garantire l’utilizzo del gas in condizioni di sicurezza per i lavoratori in riferimento alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, come previsto anche dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Le condizioni di sicurezza identificate, da applicare solo per la quota parte di gas utilizzato per uso domestico o assimilabile, comprendono l’introduzione di apparati di odorizzazione o soluzioni tecnico-impiantistiche alternative quali utilizzo di sensori per rilevamento della concentrazione dei gas combustibili accoppiati con dispositivi di intercettazione automatica dei gas combustibili o sistemi equivalenti.
Quanto sopra porta inevitabilmente il Datore di Lavoro a dover considerare nel proprio Documento di Valutazione dei Rischi Aziendali il possibile pericolo dato dalla presenza di gas non odorizzato all’interno del proprio sito, e la possibilità da parte dei lavoratori di percepire una possibile perdita.
Area Sicurezza impianti e processi produttivi