I Comuni non potranno vietare di installare impianti di telefonia in determinate zone urbanistiche o imporre misure cautelative, come il rispetto della distanza di 100 metri da edifici.
Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, con la sentenza 16 aprile 2014, n. 1955, che richiama i principi derivanti dalla legge quadro sull'elettrosmog n. 36/2001 e relativo regolamento (D.lgs. 259/2003) e che impone ai Comuni, di mantenere criteri di ragionevolezza e motivati nella pianificazione dell’insediamento urbanistico degli impianti, non consentendo agli stessi di imporre un divieto generalizzato di realizzare tali impianti in determinate aree.