Impianti termici civili

Per gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore ai 35 kW, già in esercizio alla data di entrata in vigore della parte quinta del D.Lgs. 152/06 (29/04/2006), il libretto di centrale deve essere integrato da un atto in cui si dichiara che l'impianto è conforme alle caratteristiche tecniche di cui all'articolo 285 ed è idoneo a rispettare i valori limite di cui all'articolo 286 e dall'indicazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto di tali valori limite.

La scadenza è fissata al 31 dicembre 2012. Inoltre, tali atti integrativi devono essere inviati all'autorità competente, entro 30 giorni dalla redazione. Sono previste sanzioni amministrative sia per chi non provvede a redazione e invio delle comunicazioni, sia per chi non rispetta i requisiti degli articoli 285 e 286.
Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto è il proprietario/gestore, quindi non è il manutentore; potrebbe figurare il Terzo Responsabile, se correttamente e contrattualmente delegato a questo ruolo.

L’Autorità competente è la Provincia (o il Comune se ha più di 30.000 abitanti). Gli impianti termici impiegati nelle aziende in parte per scopo produttivo e in parte per scopo civile, sono considerati impianti produttivi con qualsiasi percentuale di utilizzo e quindi sono esclusi dall’applicazione delle presenti disposizioni, poiché non rientrano nella definizione d’impianto termico civile.

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