Per gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore ai 35 kW, già in esercizio alla data di entrata in vigore della parte quinta del D.Lgs. 152/06 (29/04/2006), il libretto di centrale deve essere integrato da un atto in cui si dichiara che l'impianto è conforme alle caratteristiche tecniche di cui all'articolo 285 ed è idoneo a rispettare i valori limite di cui all'articolo 286 e dall'indicazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto di tali valori limite.
La scadenza è fissata al 31 dicembre 2012. Inoltre, tali atti integrativi devono essere inviati all'autorità competente, entro 30 giorni dalla redazione. Sono previste sanzioni amministrative sia per chi non provvede a redazione e invio delle comunicazioni, sia per chi non rispetta i requisiti degli articoli 285 e 286.
Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto è il proprietario/gestore, quindi non è il manutentore; potrebbe figurare il Terzo Responsabile, se correttamente e contrattualmente delegato a questo ruolo.
L’Autorità competente è la Provincia (o il Comune se ha più di 30.000 abitanti). Gli impianti termici impiegati nelle aziende in parte per scopo produttivo e in parte per scopo civile, sono considerati impianti produttivi con qualsiasi percentuale di utilizzo e quindi sono esclusi dall’applicazione delle presenti disposizioni, poiché non rientrano nella definizione d’impianto termico civile.