Il 12 luglio è entrato in vigore il DPR 74 del 16/04/2013 sull’esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, nonché per la preparazione dell'acqua calda per gli usi igienici sanitari.
Gli aspetti in evidenza sono i seguenti:
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indicato il limite massimo della temperatura ambiente, sia invernale che estiva (art. 3);
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modificati i termini temporali con cui il terzo responsabile deve dare comunicazione dell’incarico all’ente competente (entro 10gg contro i 60gg di prima). Se l’impianto non è a norma, l’incarico di terzo responsabile non può essere accettato o decade. La responsabilità della conduzione è in capo al proprietario e non all’occupante dell'immobile con impianto termico individuale (art.6);
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gli installatori e i manutentori devono definire per iscritto le operazioni di manutenzione. Inoltre viene nominato il "Libretto di impianto di climatizzazione" da cui si deduce la sostituzione del vecchi libretti di impianto e di centrale. Il nuovo modello di libretto e il nuovo modello di rapporti di efficienza energetica dell’impianto, dovrebbe essere pubblicato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (art.7);
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nell’attività di manutenzione per gli impianti termici (>10 kW per la climatizzazione invernale e > 12kW per la climatizzazione estiva), deve essere effettuato un controllo dell’efficienza energetica dell'impianto (art. 8);
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pianificazione delle attività di ispezione da parte degli enti competenti (impianti alimentati da combustibile liquido o solido con potenza superiore a 100kW, macchine vetuste, macchine frigorifere con potenza termica nominale superiore a 100kW ed altre casistiche (art. 9);
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sanzioni per il proprietario o terzo responsabile da 500 a 3000€; per il manutentore da 1000 a 6000€ (art. 11).
Viene modificata la periodicità dei controlli di efficienza energetica, ripartita per le varie tipologie di alimentazione e per la taglia di potenza degli impianti termici (la potenza considerata nel D.Lgs 192/2005 è quella nominale al focolare, mentre nel DPR 74/2013 viene considerata la potenza utile nominale).