Impresa affidataria e controllo nei cantieri: obblighi responsabilità e rischi nel 2025
15/09/2025
1. Obblighi di qualificazione e controllo: distinzione tra Committente e Impresa Affidataria
Nel sistema delineato dal D.Lgs. 81/2008, i soggetti coinvolti nell'organizzazione di un cantiere temporaneo o mobile sono chiamati a svolgere precisi obblighi di qualificazione e controllo nei confronti delle imprese appaltatrici, subappaltatrici e dei lavoratori autonomi. Tali obblighi variano in funzione del ruolo rivestito:
Obblighi del Committente:
Ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 81/2008, il Committente (o il Responsabile dei lavori da lui eventualmente designato) deve:
- verificare, prima dell'affidamento dei lavori, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici, subappaltatrici e dei lavoratori autonomi, attraverso l'acquisizione di:
- certificazioni camerali;
- documentazione attestante l'organico medio annuo, il contratto collettivo applicato e la regolarità contributiva (DURC);
- dichiarazioni e referenze che comprovino l'esperienza nel settore;
- trasmettere, nei casi previsti, la notifica preliminare all'ASL e alla Direzione territoriale del lavoro;
- designare i coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) e in fase di esecuzione (CSE), ove obbligatorio;
- vigilare sull'operato del CSE, senza sostituirsi ad esso.
Obblighi dell'Impresa Affidataria (Datore di lavoro/Legale Rappresentante):
L'art. 97 impone al Datore di lavoro dell'impresa affidataria l'obbligo di:
- verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi subappaltati, anche qualora tali soggetti siano già stati valutati dal committente;
- assicurare il coordinamento operativo tra le imprese presenti in cantiere;
- vigilare costantemente sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione da parte delle imprese subappaltatrici, in coerenza con il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e i POS;
- segnalare tempestivamente al CSE eventuali violazioni riscontrate in fase esecutiva.
Distinzione sostanziale:
- Il Committente opera una valutazione preventiva di tipo formale e documentale, finalizzata a selezionare imprese idonee e strutturate sotto il profilo tecnico-organizzativo.
- Il DdL dell'impresa affidataria effettua una verifica sia preventiva sia operativa, assumendo obblighi di vigilanza attiva e di controllo sostanziale e continuo sull'esecuzione dei lavori.
Ne deriva che l'obbligo di controllo in capo all'impresa affidataria ha natura più dinamica e concreta, mentre quello del committente si esaurisce prevalentemente nella fase di affidamento e nella nomina di figure di coordinamento, salvo i casi in cui il committente mantenga un ruolo operativo diretto. 2. Definizione di impresa affidataria dal punto di vista civilistico
Dal punto di vista civilistico, l'impresa affidataria è il soggetto che stipula un contratto di appalto con il committente per l'esecuzione, in tutto o in parte, dell'opera complessiva. Si tratta, dunque, di un'impresa titolare di un vincolo negoziale diretto con il committente, che assume obbligazioni contrattuali in ordine alla realizzazione di un'opera, un servizio o una fornitura, secondo quanto previsto dagli articoli 1655 e ss. del codice civile.
In ambito di appalti privati, l'impresa affidataria può svolgere direttamente l'opera, oppure subaffidarla a una o più imprese esecutrici. In ogni caso, essa mantiene un ruolo centrale nella catena contrattuale e risulta responsabile dell'organizzazione complessiva dell'intervento, anche qualora non esegua direttamente le lavorazioni.3. Obblighi formativi ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 81/08 (Titolo IV) e dell’Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025
L'art. 97 del D.Lgs. 81/2008, nel contesto del Titolo IV sui cantieri temporanei o mobili, impone all'impresa affidataria obblighi specifici finalizzati alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, anche nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi eventualmente subappaltati. Tra tali obblighi rientrano:
- la verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi (comma 1);
- il coordinamento degli interventi finalizzati all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi, nonché il controllo sulla corretta applicazione delle disposizioni del PSC (comma 3);
- la vigilanza sull'operato delle imprese esecutrici, anche ai fini del rispetto della normativa in materia di formazione, informazione e addestramento.
In riferimento all'obbligo formativo, l'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 ha integrato e aggiornato i contenuti minimi della formazione per i soggetti operanti in ambito cantieristico, prevedendo moduli specifici per:
- datori di lavoro, dirigenti e preposti dell'impresa affidataria, con particolare riguardo alla gestione del subappalto e ai compiti di vigilanza;
- lavoratori impiegati nei cantieri, anche in relazione all'uso delle attrezzature e all'organizzazione dei lavori in ambienti interferenti;
- obblighi di aggiornamento periodico, con cadenza almeno quinquennale, con contenuti legati a casi giurisprudenziali e prassi operative.
4. Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria e declinazione operativa dell’obbligo di controllo (Cass. Pen., Sez. IV, n. 33239/2019)
Il datore di lavoro dell'impresa affidataria è titolare di una posizione di garanzia che si esplica in una molteplicità di obblighi, tra cui:
- garantire la cooperazione e il coordinamento tra le imprese coinvolte (art. 97, comma 3);
- vigilare sull'operato delle imprese esecutrici, anche in relazione alla corretta attuazione delle misure di sicurezza;
- adottare misure di prevenzione adeguate in funzione dell'organizzazione del cantiere e della compresenza di più soggetti operativi.
La Cassazione penale, Sez. IV, con sentenza n. 33239 del 24 luglio 2019, ha ribadito che l'impresa affidataria non può ritenersi esente da responsabilità in caso di infortunio occorso a lavoratori di un'impresa esecutrice subappaltata, laddove si accerti una carenza di controllo sostanziale.
Nel caso in esame, la Corte ha affermato che il dovere di controllo dell'impresa affidataria:
- non si esaurisce nella verifica documentale dell'idoneità tecnico-professionale iniziale;
- impone una vigilanza operativa, costante e coerente con la complessità del cantiere e delle lavorazioni affidate;
- si manifesta anche attraverso il controllo delle modalità concrete di esecuzione delle attività lavorative, specie in caso di rischi interferenziali o di fasi critiche del cantiere.
La responsabilità del datore di lavoro dell'impresa affidataria può quindi sorgere anche in assenza di un rapporto diretto con il lavoratore infortunato, in quanto derivante dall'omesso controllo sulle imprese subappaltatrici.5. Assenza di fasi transitorie per l'applicazione dell'art. 97
L'art. 97 del D.Lgs. 81/08 non prevede alcuna fase transitoria in ordine alla sua efficacia. Ciò comporta che tutti gli obblighi ivi previsti trovano applicazione immediata nei confronti delle imprese affidatarie operanti nei cantieri temporanei o mobili, fin dalla sua entrata in vigore.
L'assenza di una disciplina transitoria sottolinea il carattere cogente e inderogabile delle norme poste a tutela della sicurezza nei cantieri, ribadendo la centralità della figura dell'impresa affidataria quale nodo cruciale del sistema prevenzionistico, con responsabilità piena, continua e non delegabile in ordine ai doveri di controllo, verifica e coordinamento.