Imprese energivore e Decreto "Condizionalità verdi" 10 luglio 2024

30/09/2024

Il cd Decreto "Condizionalità Verdi", emanato dal Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) il 10 luglio 2024 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16 agosto 2024, disciplina le modalità e i criteri per l'adempimento degli obblighi posti a carico delle imprese energivore, ai fini della fruizione delle agevolazioni sugli oneri generali del sistema elettrico, in conformità alle direttive europee e alla normativa nazionale vigente.

Il Decreto rappresenta un'importante misura per allineare le pratiche delle imprese a forte consumo energetico con gli obiettivi di sostenibilità ambientale.

Ricordiamo che un'impresa energivora è un'azienda che ha un consumo di energia elettrica particolarmente elevato rispetto alla media del settore. Queste imprese operano generalmente in settori industriali ad alta intensità energetica come la siderurgia, la chimica, la produzione di carta e il cemento.

Per essere qualificata come energivora, un'impresa deve soddisfare specifici criteri di consumo energetico e di intensità del costo dell'energia rispetto al proprio valore aggiunto o al fatturato.

Tra le principali norme comunitarie di riferimento che disciplinano la materia è opportuno richiamare:
 
  • la Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica: Questa direttiva, recepita in Italia con il Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102, obbliga le grandi imprese e le imprese energivore a effettuare una diagnosi energetica periodica e a implementare le misure di efficienza energetica identificate;
  • il Regolamento (UE) 2021/447: Questo regolamento stabilisce i valori di riferimento per l'assegnazione gratuita delle quote di emissione di gas a effetto serra, parte integrante del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (EU ETS). Le imprese energivore devono conformarsi a questi valori per poter beneficiare delle agevolazioni.
L’articolato quadro normativo comunitario e italiano è stato completato lo scorso anno con il Decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131.
Questo Decreto-legge, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2023, n. 169, ha riformato il regime delle agevolazioni per le imprese energivore, introducendo obblighi aggiuntivi in termini di efficienza energetica e riduzione delle emissioni, in linea con le direttive comunitarie.

Obbligo di diagnosi energetica

Il decreto “Condizionalità verdi” 10 luglio 2024 stabilisce in particolare l'obbligo per le imprese energivore di essere in possesso di una diagnosi energetica valida o di un sistema di gestione dell'energia conforme alla norma ISO 50001, con inclusa una diagnosi energetica. Questo requisito è fondamentale per l'accesso alle agevolazioni e deve essere adempiuto al momento della presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco energivori. Le imprese di recente costituzione hanno l’obbligo di completare la diagnosi entro l’anno di fruizione delle agevolazioni.

Attuazione delle raccomandazioni di efficienza energetica

Il decreto richiede che le imprese energivore implementino, per ogni anno di fruizione delle agevolazioni, interventi raccomandati dal rapporto di diagnosi energetica. Tali interventi devono avere un tempo di ritorno semplice non superiore ai tre anni e un costo complessivo non eccedente l’importo delle agevolazioni percepite. Il tempo di ritorno semplice (o payback period) è un indicatore economico che misura il periodo di tempo necessario affinché un investimento iniziale venga recuperato attraverso i flussi di cassa generati dall'investimento stesso. In altre parole, rappresenta il tempo necessario per rientrare del capitale investito grazie ai risparmi o ai guadagni derivanti dall'investimento.

Gli interventi devono essere avviati nell’anno di riferimento dell’agevolazione e completati entro il secondo anno successivo.

Riduzione dell’impronta di carbonio

Le imprese energivore sono tenute a coprire almeno il 30% del proprio fabbisogno energetico annuale con fonti che non emettono carbonio. Questo può essere ottenuto attraverso l’autoproduzione, l’acquisto di energia da fonti rinnovabili tramite contratti a termine o l’acquisizione e annullamento di garanzie d'origine. Inoltre, per fruire di agevolazioni aggiuntive, è richiesto che almeno il 50% del fabbisogno energetico sia coperto da fonti non emettenti carbonio.

Investimenti per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra

Il decreto consente alle imprese di optare per investimenti in progetti che riducano significativamente le emissioni di gas a effetto serra, investendo almeno il 50% dell’importo delle agevolazioni percepite. Questi progetti devono mirare a raggiungere livelli di emissioni inferiori a determinati parametri di riferimento stabiliti dalla normativa UE.

Elenchiamo alcuni degli interventi in concreto realizzabili:

IMPLEMENTAZIONE DI TECNOLOGIE PER L'EFFICIENZA ENERGETICA
 
  • Sostituzione di macchinari e attrezzature: L'impresa può sostituire vecchi macchinari con nuove attrezzature più efficienti dal punto di vista energetico, riducendo così il consumo di energia per unità di prodotto.
  • Ottimizzazione dei processi produttivi: Adottare soluzioni per ottimizzare i processi, come l'automazione avanzata e i sistemi di controllo intelligente, per ridurre gli sprechi energetici.
UTILIZZO DI ENERGIE RINNOVABILI
 
  • Autoproduzione di energia: Installazione di impianti fotovoltaici, eolici o di cogenerazione per la produzione di energia elettrica in loco, che non emette carbonio. Questo può coprire parte o tutto il fabbisogno energetico dell'impresa.
  • Contratti a lungo termine per l’acquisto di energia verde: Stipula di contratti di fornitura a lungo termine (PPA) con produttori di energia rinnovabile, garantendo che almeno il 30% del fabbisogno energetico dell'impresa provenga da fonti rinnovabili.
MIGLIORAMENTO DELL'ISOLAMENTO E DELL'EFFICIENZA DEGLI EDIFICI
 
  • Isolamento termico: Implementare miglioramenti nell'isolamento degli edifici per ridurre il fabbisogno energetico per riscaldamento e raffreddamento.
  • Sistemi di ventilazione e climatizzazione efficienti: Sostituire i sistemi di climatizzazione e ventilazione con modelli ad alta efficienza energetica.
RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA
 
  • Investimenti in tecnologie per la cattura e lo stoccaggio del carbonio (CCS): Implementare tecnologie che catturano le emissioni di CO2 prima che vengano rilasciate nell'atmosfera e le stoccano in modo sicuro.
  • Progetti di compensazione delle emissioni: Partecipare a progetti di compensazione delle emissioni, come il riforestamento o il finanziamento di progetti in paesi in via di sviluppo, che compensano le emissioni di CO2 prodotte.
SISTEMI DI GESTIONE DELL’ENERGIA CONFORMI ALLA ISO 50001
 
  • Adozione di un sistema di gestione dell'energia: Implementare un sistema di gestione conforme alla norma ISO 50001, che aiuta l'impresa a monitorare e migliorare continuamente l'efficienza energetica, riducendo le emissioni complessive.
USO DI MATERIE PRIME SOSTENIBILI E PROCESSI INNOVATIVI
 
  • Materiali a basse emissioni: Sostituire le materie prime ad alta intensità di carbonio con alternative a basse emissioni, come acciaio o cemento prodotti con tecnologie innovative.
  • Processi produttivi a ciclo chiuso: Implementare processi produttivi a ciclo chiuso, dove i rifiuti vengono riciclati e riutilizzati, riducendo così le emissioni e il consumo energetico complessivo.

Cosa si prevede per le imprese multisito

Nel Decreto "Condizionalità Verdi" sono previste specifiche disposizioni per le imprese multisito, ossia quelle imprese che operano con più stabilimenti o sedi produttive.

CLUSTERIZZAZIONE DELLE DIAGNOSI ENERGETICHE:
 
  • Le imprese multisito possono applicare il principio della clusterizzazione per la diagnosi energetica. Questo significa che possono individuare un gruppo rappresentativo di siti produttivi da sottoporre a diagnosi energetica, invece di effettuare la diagnosi su tutti i siti. La diagnosi deve comunque essere rappresentativa e conforme alla norma UNI CEI EN 16247 – 3:2022.
  • La clusterizzazione è riferita alla partita IVA dell’impresa e deve essere eseguita in modo tale da garantire che i risultati della diagnosi siano applicabili a tutti i siti inclusi nel cluster.
OBBLIGO DI TRASMISSIONE DELLA DIAGNOSI:
 
  • Le imprese multisito devono trasmettere la diagnosi energetica, inclusa quella dei siti oggetto di clusterizzazione, tramite il portale internet per le diagnosi energetiche predisposto da ENEA.
INVESTIMENTI PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI:
 
  • Le imprese multisito devono garantire che gli interventi di miglioramento individuati nella diagnosi siano implementati in modo efficace in tutti i siti rappresentati. Questo include la necessità di rispettare gli obblighi di investimento e di miglioramento dell'efficienza energetica per ogni sito incluso nella diagnosi, assicurando che l'intero cluster benefici degli interventi previsti.
VERIFICHE E CONTROLLI:
 
  • I controlli effettuati da ENEA, GSE e ISPRA per le imprese multisito seguiranno le stesse regole applicate alle imprese singole, ma con l'attenzione particolare a garantire che la clusterizzazione non comprometta l'accuratezza e la rappresentatività della diagnosi.

Controlli e sanzioni

ENEA, GSE, e ISPRA sono incaricati di eseguire controlli annuali per verificare il rispetto degli obblighi previsti dal decreto. Gli esiti dei controlli devono essere comunicati al Ministero dell’Ambiente e all’ARERA entro il 30 giugno di ogni anno. In caso di mancato adempimento degli obblighi, le agevolazioni percepite possono essere revocate, e l'impresa dovrà restituire gli importi percepiti, con possibili penali.

Più nel dettaglio nel contesto del Decreto "Condizionalità Verdi", ENEA, GSE, e ISPRA svolgono controlli specifici per accertare l'adempimento degli obblighi relativi alla diagnosi energetica e agli interventi di efficienza energetica:

CONTROLLI SULLE DIAGNOSI ENERGETICHE (ENEA):
 
  • ENEA è incaricata di verificare che le imprese energivore abbiano effettuato la diagnosi energetica in conformità agli standard richiesti e che essa sia stata trasmessa tramite il portale ENEA.
  • La verifica include anche l'accuratezza e la rappresentatività delle diagnosi, specialmente per le imprese multisito che utilizzano il principio della clusterizzazione.
  • ENEA esegue controlli su un campione significativo delle dichiarazioni relative alle diagnosi energetiche. Almeno il 3% delle dichiarazioni viene selezionato a campione ogni anno, e il 100% delle diagnosi effettuate da auditor interni è soggetto a controllo.
CONTROLLI SUGLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA (GSE):
 
  • GSE verifica l’implementazione degli interventi di efficienza energetica previsti dalle diagnosi energetiche. Questi interventi devono rispettare i requisiti di tempo di ritorno e di costi previsti dal decreto.
  • GSE accede anche al Sistema informativo integrato per ottenere i dati di consumo delle imprese energivore, verificando la corretta applicazione degli interventi di efficientamento.
CONTROLLI SULLE EMISSIONI E SULL’ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI (ISPRA):
 
  • ISPRA è responsabile dei controlli sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, verificando che le imprese abbiano investito nella riduzione delle emissioni come richiesto.
  • ISPRA verifica inoltre la copertura del fabbisogno energetico delle imprese tramite fonti che non emettono carbonio, attraverso l'acquisto e l'annullamento delle garanzie d'origine.

Comunicazione degli esiti

  • Comunicazione Annuale: Gli esiti dei controlli sono comunicati annualmente da ENEA, GSE, e ISPRA alla CSEA (Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali), all'ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente), e al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.
  • Rapporto di Sintesi: ENEA, in collaborazione con ISPRA e GSE, elabora un rapporto annuale che attesta gli esiti delle verifiche. Questo rapporto viene presentato alle autorità competenti entro il 30 giugno di ogni anno (con alcune scadenze specifiche, come per il 2024, fissate al 31 dicembre).

Disposizioni transitorie

Per l’anno 2024, le imprese non ancora in possesso di una diagnosi energetica possono accedere alle agevolazioni impegnandosi a completare la diagnosi entro il 31 marzo 2025. Le imprese che rispettano questa scadenza potranno continuare a beneficiare delle agevolazioni anche per l’anno successivo.

Entrata in vigore del Decreto “Condizionalità verdi”

Il Decreto "Condizionalità Verdi" è entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.
Questa pubblicazione è avvenuta il 10 luglio 2024.
Contestualmente, è stato dato avviso dell'adozione del decreto mediante la pubblicazione di un avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
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