In attesa del nuovo Regolamento Macchine - Parte III

27/02/2023

Proseguendo nell’analisi del futuro Regolamento affrontiamo in breve il percorso di Valutazione della conformità dei prodotti macchina e delle quasi-macchine.
 
Ricordiamo che i precedenti approfondimenti sono disponibili ai link:

In attesa del Nuovo regolamento Macchine - Parte I
In attesa del nuovo Regolamento Macchine - Parte II

Conformità della macchina

Il nuovo Regolamento Macchine prevede la presunzione di conformità di macchine o componenti ai requisiti Essenziali di sicurezza e Salute (RESS di cui all’allegato III)) qualora realizzati in accordo con i contenuti di norme armonizzate, realizzate da una o più Organizzazioni europee di normazione su mandato della Commissione e pubblicate in GUUE.
Tra gli elementi di novità presenti nel Regolamento viene fatto richiamo ai requisiti di sicurezza e affidabilità dei sistemi di controllo contenuti nell’allegato III sezioni 1.1.9 e 1.2.1, che dovranno essere espressamente considerati nel caso si voglia certificare la conformità dei prodotti macchina anche per gli aspetti di cybersicurezza secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 2019/881.

In questo caso potrà essere rilasciato un certificato di cybersicurezza o tali requisiti potranno essere inseriti nella Dichiarazione di Conformità del prodotto macchina. 

Dichiarazione di Conformità UE 

La Dichiarazione di Conformità UE (art. 18 e Allegato V) è l’atto con cui, sotto l’esclusiva responsabilità del fabbricante, viene data garanzia al mercato e quindi all’utilizzatore finale, del rispetto dei RESS attraverso la corretta e completa applicazione delle norme armonizzate pertinenti o delle specifiche tecniche eventualmente adottate dalla Commissione UE.
 
Nel documento, se applicabile, si attesta inoltre che l'Organismo notificato ha effettuato l'esame UE del tipo (modulo B) e ha emesso l'attestato di esame UE del tipo, seguito dalla conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione (modulo C).
 
In alternativa si attesta che il prodotto macchina è stato sottoposto alla procedura di valutazione della conformità (controllo interno della produzione_modulo A) o garanzia qualità totale (modulo H) soggetta a sorveglianza da parte dell'Organismo notificato.
 
Tale documento deve essere tradotto nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro sul cui mercato il prodotto macchina è immesso o messo a disposizione.

Marcatura CE

La marcatura CE è un contrassegno grafico che, analogamente a quanto prevedeva la Direttiva Macchine 2006/42/CE, è apposta sul prodotto macchina prima dell’immissione sul mercato in modo visibile, leggibile e indelebile. Qualora non sia possibile o la natura del prodotto macchina non lo consenta, essa è apposta sul suo imballaggio e sui documenti di accompagnamento del prodotto macchina.
 
Se alla valutazione di conformità partecipa un Organismo notificato, in conformità all’Allegato IX, dopo la marcatura CE verranno riportati gli estremi identificativi dell’Organismo.

Valutazione della conformità

La Valutazione di conformità è a cura del Fabbricante o del suo Mandatario o della persona che ha apportato una modifica sostanziale.
I percorsi previsti sono i seguenti:
 
Tipologia di prodotto macchina/quasi macchina Soggetto Procedura applicabile Riferimenti
il prodotto macchina presenta rischi elevati ed è elencato nell'Allegato I fabbricante o il suo mandatario o la persona che ha apportato una modifica sostanziale al prodotto macchina a) procedura d'esame UE del tipo (modulo B) di cui all'allegato VII,
seguita dalla conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione (modulo C) di cui all'allegato VIII;
Art. 21
il prodotto macchina presenta rischi elevati ed è elencato nell'Allegato I fabbricante o il suo mandatario o la persona che ha apportato una modifica sostanziale al prodotto macchina b) conformità basata sulla garanzia qualità totale (modulo H), di cui all'allegato IX. Art. 21
il prodotto macchina non presenta rischi elevati e non è elencato nell'allegato I il fabbricante o il suo mandatario o la persona che ha apportato una modifica sostanziale al prodotto macchina applica la procedura di controllo interno della produzione (modulo A) di cui
all'allegato VI
Art. 21
quasi-macchine il fabbricante di quasi-macchine o il suo mandatario si assicura che siano redatte
a) la documentazione tecnica pertinente che soddisfa i requisiti di cui all'allegato IV, parte B;
b) le istruzioni per l'assemblaggio che soddisfano i requisiti di cui all'allegato X;
c) la dichiarazione di incorporazione UE che ha la struttura tipo di cui all'allegato V;
 
se richiesto dalle autorità di controllo mette a disposizione il codice sorgente o la logica programmata contenuto/a nella documentazione tecnica.
 
Tali documenti faranno parte del Fascicolo Tecnico del prodotto macchina finale.
Art. 22
 

Area Legale
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