INAIL, Circ. 11 dicembre 2020, n. 44 - Sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente a rischio in caso di contagio da virus SARS-CoV-2
La circolare in oggetto richiama un importante principio di tutela contenuto all’art. 83 comma 1 del DL 19 maggio 2020 n. 34, come modificato dalla L. 77/2020 di conversione, correlato all’art. 41 del DLgs 81/08, in base al quale il Datore di Lavoro deve assicurare sorveglianza sanitaria eccezionale fino al perdurare dell’emergenza pandemica per lavoratori maggiormente esposti a rischio contagio in ragione di patologie pregresse (a es. patologie cardiovascolari, respiratorie, dismetaboliche), comorbilità o trattamenti terapeutici in atto. Tale principio recepisce le raccomandazioni del Comitato Tecnico Scientifico (CTS).
Per i datori che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), del DLgs 81/08 non sono tenuti alla nomina del medico competente, ferma restando la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale, si prevede che la sorveglianza sanitaria eccezionale possa essere richiesta ai servizi territoriali dell'INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro.
Il servizio, sperimentato dal 1 luglio al 7 settembre, per effetto della sopravvenuta Legge 13 ottobre 2020 n. 126 è stato ora prorogato al 31 dicembre 2020 e può essere richiesto per via telematica collegandosi al link https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/sorveglianza-sanitaria-eccezionale.html, alla tariffa calmierata di 50,85 euro.
In esito della valutazione della condizione di fragilità, il medico esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute dei lavoratori, riservando il giudizio di non idoneità temporanea solo a situazioni che non consentano alternative.
Area Legale
INAIL_Circ. n 44 -11 dic 2020