INAIL: Dir. UE 2023/2668 Protezione lavoratori amianto

20/07/2026

Scheda tecnica

Emittente / Autore INAIL — Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici. (Inail Dit)
Data pubblicazione Edizione 2026
Natura giuridica Pubblicazione tecnico-divulgativa INAIL di commento normativo
Stato di vigenza Direttiva (UE) 2023/2668 in vigore; recepita in Italia con D.Lgs. 213/2025
Destinatari principali Datori di lavoro, RSPP, operatori di bonifica e del settore estrattivo, organi di vigilanza, lavoratori esposti
Basi normative Direttiva 2009/148/CE; Direttiva (UE) 2023/2668; D.Lgs. 213/2025; D.Lgs. 81/08; D.M. 06/09/1994; L. 257/1992

La presente scheda analizza la pubblicazione INAIL di commento alla Direttiva (UE) 2023/2668, che modifica la Direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori dai rischi da esposizione all’amianto. Per le implicazioni operative immediate si rinvia alla sezione 5 e al box di attenzione in sezione 6.
 

Abstract

Pubblicata da INAIL (Dit), la scheda commenta la Direttiva (UE) 2023/2668 del 22 novembre 2023, che modifica la Direttiva 2009/148/CE in materia di protezione dei lavoratori dall’amianto. Il documento illustra l’estensione del campo di applicazione a nuovi settori (ristrutturazione/demolizione di edifici pre-bando, attività estrattiva in pietre verdi, lotta antincendio), l’abbassamento del limite di esposizione da 0,1 a 0,01 fibre/cm³, la nuova notifica equiparabile al Piano di Lavoro amianto, e l’estensione del Registro delle malattie professionali asbesto-correlate. Le novità sono già recepite in Italia dal D.Lgs. 213/2025, che ha modificato il Titolo IX, Capo III del D.Lgs. 81/08.

1. Contesto e finalità

Il 30 novembre 2023 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la Direttiva 2023/2668/CE, che modifica la Direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all’esposizione all’amianto durante il lavoro. Il documento INAIL ne illustra le procedure di bonifica preferenziali, le modalità di notifica, i criteri per l’elaborazione dei piani di lavoro, i contenuti della formazione e certificazione dei lavoratori del settore, nonché le principali tipologie di esposizione e le relative ricadute sulle attività lavorative, al fine della minimizzazione dei rischi connessi a tale agente cancerogeno.

La Commissione Europea stima che siano attualmente esposti all’amianto tra 4,1 e 7,3 milioni di lavoratori nei Paesi membri, di cui da 3,5 a 5,5 milioni in esposizione sporadica e a bassa intensità. A seguito della messa al bando della sostanza nella Comunità Europea a partire dal 2005, il rischio residuo è legato principalmente alla rimozione di amianto o di Materiali contenenti amianto (Mca), alla gestione dei rifiuti pericolosi prodotti e alla manipolazione accidentale di Mca durante ristrutturazioni, manutenzioni, riparazioni e demolizioni. Settori interessati includono inoltre l’industria estrattiva delle pietre verdi, la lotta antincendio, lo scavo e manutenzione di gallerie in pietre verdi, il campionamento e l’analisi dell’amianto, nonché riparazione o smantellamento di navi, piattaforme di perforazione e mezzi di trasporto con isolamento in amianto.

Le fibre di amianto risultano la causa principale dei tumori di origine lavorativa, con il 78% delle neoplasie professionali riconosciute nell’Unione Europea; i costi diretti sono stimati in 4-7 miliardi di euro l’anno, con costi indiretti fino a 334 miliardi di euro annui. La Direttiva 2023/2668 aggiorna pertanto le norme esistenti ai più recenti sviluppi scientifici e tecnologici, con l’obiettivo di evitare l’esposizione all’amianto in qualsiasi forma — attiva, passiva e secondaria — anche in considerazione del Green Deal europeo e della “ondata di ristrutturazioni” di cui alla comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2020.

2. A chi si rivolge

  • Datori di lavoro — soggetti tenuti alla valutazione dei rischi, alla notifica all’organo di vigilanza e all’individuazione preventiva della presenza di amianto negli edifici, navi, aeromobili o impianti.
  • Operatori di bonifica e rimozione amianto — lavoratori che effettuano manipolazione attiva, soggetti a formazione obbligatoria e uso di DPI.
  • Settore estrattivo delle pietre verdi — operatori di cave, escavazione e movimentazione di terre e rocce da scavo su litologie contenenti amianto naturale.
  • Vigili del fuoco e operatori di emergenza — lavoratori esposti durante la lotta antincendio o la gestione di emergenze in eventi naturali estremi.
  • Lavoratori esposti professionalmente — soggetti a sorveglianza medica e iscrizione al Registro degli Esposti, anche in caso di esposizione sporadica e debole intensità (ESEDI).

3. Struttura e contenuto

Titolo area Descrizione
Tipologie di esposizione Esposizione attiva, passiva e secondaria all’amianto
Campo di applicazione Estensione a ristrutturazione/demolizione edifici pre-bando, attività estrattiva in pietre verdi, lotta antincendio
Valutazione dei rischi e notifica Obblighi del datore di lavoro, contenuti della notifica all’organo di vigilanza
Limiti di esposizione occupazionale Riduzione del valore limite e metodiche di misura (MOCF, SEM/TEM)
DPI e formazione Requisiti minimi di qualità della formazione, adattamento alla mansione
Semplificazioni ESEDI Permanenza delle semplificazioni autorizzative, esclusione da registrazione e sorveglianza
Registro malattie professionali Estensione a tutte le patologie asbesto-correlate, non solo mesoteliomi

4. Novità e discontinuità

Elementi di novità — ambito di applicazione Aggiornamenti tecnici
Nuovi settori coperti — per la prima volta si applica a ristrutturazione/demolizione di edifici pre-bando, attività estrattiva in pietre verdi, lotta antincendio ed emergenze
Nuova notifica — sostituisce di fatto il Piano di Lavoro amianto previsto dal D.Lgs. 81/08 ante recepimento
ESEDI — semplificazioni autorizzative confermate ma non più estese a registrazione e sorveglianza medica
Limite di esposizione — ridotto da 0,1 a 0,01 f/cm³, dieci volte inferiore; valore già in vigore (art. 254 D.Lgs. 81/08, come modificato dal D.Lgs. 213/2025, in vigore dal 24/01/2026), non un valore futuro
Metodiche di misura — dal 21 dicembre 2029 cambia solo la metodica di rilevazione, con passaggio a SEM/TEM e conteggio anche delle fibre ultrasottili sotto 0,2 µm; il valore limite di 0,01 f/cm³ resta invariato
Registro malattie — esteso a tutte le patologie asbesto-correlate diagnosticate, non solo ai mesoteliomi

5. Implicazioni operative

Area / Tema Implicazione operativa Orizzonte
Campo di applicazione Datori di lavoro nei nuovi settori (pietre verdi, antincendio, ristrutturazione edifici pre-bando) devono valutare il rischio amianto anche se non lo facevano in precedenza Immediato — già in vigore dal 24/01/2026
Notifica Predisposizione della notifica all’organo di vigilanza con i contenuti minimi richiesti (ubicazione, tipo/quantità, procedimenti, lavoratori, durata, misure di protezione) Immediato — già in vigore dal 24/01/2026
Limite di esposizione Adeguamento dei piani di monitoraggio al nuovo limite di 0,01 f/cm³, già misurabile con MOCF Breve termine — valore già vigente, da recepire nei DVR e protocolli di monitoraggio entro pochi mesi
ESEDI e sorveglianza medica Inserimento sistematico nel Registro degli Esposti e sorveglianza medica anche per esposizioni di debole intensità Breve termine — da adeguare alle procedure di sorveglianza sanitaria già vigenti
Registro malattie professionali Adeguamento delle procedure di registrazione a tutte le patologie asbesto-correlate Medio termine — adeguamento dei flussi documentali e di registrazione INAIL
Metodiche SEM/TEM Transizione alle metodiche di misura più sensibili e conteggio delle fibre ultrasottili Lungo termine — obbligatorio dal 21 dicembre 2029

6. Limiti di esposizione e metodiche di misura

Il documento evidenzia come la riduzione del valore limite di esposizione occupazionale, da 0,1 a 0,01 fibre/cm³, sia immediatamente misurabile tramite Microscopia Ottica in Contrasto di Fase (MOCF), senza necessità di periodo transitorio. È tuttavia previsto un secondo passaggio tecnico: a partire dal 21 dicembre 2029 sarà obbligatorio misurare i livelli di amianto con Microscopia Elettronica a Scansione o a Trasmissione (SEM o TEM), metodiche più sensibili della MOCF. Da tale data il valore limite resterà pari a 0,01 fibre/cm³, ma sarà obbligatorio conteggiare anche le fibre di larghezza inferiore a 0,2 micrometri, misurate su una media ponderata nel tempo (TWA) di 8 ore — fibre ultrasottili non rilevabili con la MOCF.

Attenzione: la transizione a SEM/TEM e al conteggio delle fibre ultrasottili è obbligatoria dal 21 dicembre 2029. Gli operatori del settore devono pianificare per tempo l’adeguamento delle metodiche di campionamento e analisi, poiché ciò incrementerà la possibilità di individuazione dell’amianto rispetto agli attuali standard MOCF.
 

7. Riferimenti e fonti

D.Lgs. 213/2025 — Attuazione della Direttiva (UE) 2023/2668 del 22 novembre 2023
Direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento Europeo e del Consiglio, 22 novembre 2023
Direttiva 2009/148/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, 30 novembre 2009
D.Lgs. 81/08 — Attuazione dell’art. 1 della L. 123/2007
D.M. 06/09/1994
L. 27 marzo 1992, n. 257

Il testo consolidato della Direttiva 2009/148/CE con le modifiche 2023 evidenziate è disponibile su EUR-Lex. La pubblicazione integrale INAIL è reperibile su www.inail.it (Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici).