INAIL e riconoscimento infortunio da causa virulenta-Interrogazione Commissione XI alla Camera del 05 mag 2020
11/05/2020
Il 5 maggio 2020 è stata formulata una interrogazione a risposta immediata in Commissione XI alla Camera che si occupa di questioni di Lavoro Pubblico e Privato, rivolta al Min. del Lavoro e delle Politiche Sociali e avente ad oggetto chiarificazioni in merito al contenuto dell’art. 42 del DL “Cura Italia” relativo all’invio di certificato di infortunio all’INAIL a seguito di accertamento di caso di infezione da coronavirus in occasione del lavoro a cura del medico certificatore.
Nella risposta pubblicata in data 6 maggio 2020 è stato precisato, citando la Circolare INAIL n. 13 del 3 aprile 2020, che l'INAIL tutela le affezioni morbose inquadrandole, per l'aspetto assicurativo, nella categoria degli infortuni sul lavoro, attraverso una equiparazione della causa virulenta a quella violenta.
I contagi da Coronavirus non fanno eccezione a tale regola e sono, pertanto, da ricondurre, a tutti gli effetti, nell'ambito degli infortuni sul lavoro e ciò sulla base di un consolidato orientamento dell'istituto, della scienza medico-legale, nonché della giurisprudenza.
Per quanto riguarda la verifica che l'infezione da coronavirus sia avvenuta effettivamente sul luogo di lavoro, tale circostanza viene ricostruita dall'INAIL attraverso un accertamento medico-legale che consente comunque di utilizzare un onere probatorio semplificato.
Il Datore di Lavoro è tenuto a documentare di aver correttamente implementato in azienda il «Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e di contenimento della diffusione del virus da Covid-19 negli ambienti di lavoro», sottoscritto il 14 marzo 2020 tra le parti sociali ed il Governo e aggiornato il 24 aprile 2020.
La diffusione ubiquitaria del virus Sars-CoV-2, la molteplicità delle modalità e delle occasioni di contagio e la circostanza che la normativa di sicurezza per contrastare la diffusione del contagio è oggetto di continuo aggiornamento da parte degli organismi tecnico-scientifici che supportano il Governo, rendono particolarmente problematica la configurabilità di una responsabilità civile o penale del datore di lavoro che operi nel rispetto delle regole.
Una responsabilità sarebbe, infatti, ipotizzabile solo in via residuale, nei casi di inosservanza delle disposizioni a tutela della salute dei lavoratori e, in particolare, di quelle emanate dalle autorità governative per contrastare l’emergenza epidemiologica.
Sull'esonero della responsabilità, l'articolo 42 del decreto-legge n. 18 del 2020 è in parte già intervenuto in ambito assicurativo, prevedendo l'esclusione dei casi riconosciuti di malattia da coronavirus dal bilancio infortunistico dell'azienda.
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