INAIL: Nuovo modello OT/24

26/01/2016

E’ disponibile nella sezione modulistica del sito dell’INAIL il nuovo modello OT24 per la presentazione delle domande per la riduzione del tasso medio di tariffa (ai sensi dell’art. 24 delle Modalità per l’applicazione delle Tariffe emanate con D.M. 12.12.2000, come modificato, da ultimo, dal Decreto Ministeriale del 3 marzo 2015) in relazione a interventi effettuati per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro dopo il primo biennio di attività.

Rispetto al modello OT24 dell’anno precedente l’INAIL ha introdotto alcune importanti novità: sono state sostanzialmente riviste le sezioni con gli interventi richiesti all’azienda nonché è stata esplicitata la documentazione necessaria a provare l’effettiva attuazione di ciascun intervento dichiarato, ma soprattutto è stato introdotto l’obbligo di allegare alla richiesta la suddetta documentazione probante. Nell’individuazione degli interventi da selezionare diventa pertanto rilevante individuare le misure più facilmente documentabili, tenendo conto che per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa è necessario aver effettuato interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100.

Ricordiamo che tutti gli interventi riportati nel modulo di domanda riguardano misure di miglioramento ULTERIORI, non obbligatorie, che vanno oltre gli “adempimenti minimi di legge”. Non a caso l’adozione di Modelli di Organizzazione e Gestione (SGSL; responsabilità sociale), in grado di elevare il livello di prevenzione ben oltre il minimo di legge, consente già di raggiungere il punteggio minimo richiesto. Viceversa le aziende che, nel corso del 2015, hanno semplicemente curato l’esatto adempimento degli obblighi di legge previsti dal D.Lgs 81/08, pur essendo perfettamente in regola, non hanno la possibilità di richiedere la riduzione del premio INAIL.

La riduzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei lavoratori anno del periodo, calcolati per singola voce di tariffa, secondo lo schema seguente:
 

  Lavoratori-Anno     Riduzione
  Fino a 10     28 %
  Da 11 a 50     18 %
  Da 51 a 200     10 %
  Oltre 200     5 %

 

Essendo la documentazione probante richiesta dall’Istituto ampia e non sempre di facile reperimento, consigliamo di valutare l’opportunità di presentazione della domanda anche insieme all’entità dello sconto atteso.

La domanda di riduzione deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso la sezione Servizi Online presente sul sito www.inail.it entro il termine del 29 febbraio 2016.

 

Area Sicurezza impianti e processi produttivi

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