Con la Sentenza n. 310 del 2 novembre 2010, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, come sostituito dall'articolo 11, comma 1 lettera a) del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 nella parte in cui, stabilendo che ai provvedimenti dell'attività imprenditoriale previsti dalla citata norma non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), esclude l'applicazione ai medesimi provvedimenti dell’articolo 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
In seguito a tale Sentenza della Consulta, il Ministero del lavoro ha emanato la nota pro. 25/SEGR/0018802 dell'8 novembre 2010 con la quale evidenzia l'obbligo per il personale ispettivo di motivare brevemente l'eventuale adozione del provvedimento di sospensione (fermi restando i contenuti più esaustivi del verbale conclusivo di accertamento), al fine di consentire al destinatario del provvedimento un controllo di correttezza, coerenza e logicità dello stesso, inserendo anche nel modello di sospensione per lavoro irregolare, attualmente in uso, i nominativi dei destinatari della sospensione, senza alcun rinvio al verbale di primo accesso ispettivo.