Infarto da superlavoro e risarcimento del danno biologico

27/03/2023

Cassazione Civile, Sez. Lav., 28 febbraio 2023, n. 6008 - Infarto da superlavoro e richiesta di risarcimento del danno biologico. Onere della prova
 
La pronuncia della Corte di Cassazione Civile del 28 febbraio 2023, n. 6008 riguarda la vicenda di un dirigente medico di primo livello in ortopedia e traumatologia che cita in giudizio l’ASL di Lanciano-Vasto-Chieti, presso la quale ha operato, chiedendo la condanna al risarcimento per danno biologico, conseguente ad infarto al miocardio dovuto, a giudizio del ricorrente, a superlavoro protratto per molti anni a causa di carenze organizzative mai sanate. Di fatto il primario, attore del procedimento, aveva sostenuto a lungo turni e orari particolarmente intensi e prolungati, ben al di sopra della normalità e con richieste di lavoro eccedenti la tollerabilità.
 
Il Tribunale di Lanciano in I grado di giudizio respinge l’istanza di condanna dell’ASL motivando che la stessa, convenuta ai sensi dell’art. 2087 c.c., non avrebbe avuto il potere di aumentare l’organico e di assumere altri ortopedici, né di rifiutare ricoveri e prestazioni ai pazienti.
 
A seguito del ricorso della parte lesa la Corte d’Appello dell’Aquila conferma il respingimento della domanda con sentenza di analogo contenuto.
 
A fronte di tale sentenza di II grado viene proposto ulteriore ricorso dal dirigente medico di fronte alla Corte di Cassazione Civile, con 5 distinti motivi:
 
  1. Si censura l’affermazione del giudice secondo cui la domanda non sarebbe stata accoglibile per la mancata indicazione di specifiche norme di sicurezza;
  2. Si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2087 c.c. (che impone all’imprenditore l’obbligo di tutelare l’integrità psico-fisica dei dipendenti con l’adozione e il mantenimento perfettamente funzionale di tutte le misure di tipo igienico-sanitario o antinfortunistico idonee) in relazione agli artt. 32, 35 e 41 Cost. nonché all’art. 15, comma 6, D.Lgs. n. 502/92 (art. 360, n. 3, c.p.c.), contestando il divieto legale dell’ASL di assumere altri dipendenti senza l’autorizzazione della Regione e il fatto che la condizione di superlavoro era stata determinata da una non corretta gestione del reparto da parte dello stesso dirigente medico;
  3. Si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 c.c., 41 e 42 c.p. in relazione all’art. 2087 c.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.) con riferimento al mancato esercizio di una proposta di ampliamento di organico, contestando che il giudice di appello si sarebbe dovuto esprimere esclusivamente sulle prestazioni di lavoro rese in condizioni avverse in relazione all’evento occorso;
  4. Con il quarto motivo si censura l’omessa pronuncia (art. 360, n. 4, c.p.c.) per violazione e falsa applicazione degli artt. 61 e 116 c.p.c. (art. 360, n. 4, c.p.c.) dove si contesta l’affermazione del giudice che ritiene non vi sia prova sufficiente della sussistenza del necessario rapporto di causalità tra l’attività lavorativa espletata e l’evento infartuale, quando lo stesso ricorrente aveva già ottenuto in sede amministrativa il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e il conseguente equo indennizzo, producendo poi in giudizio la relativa documentazione;
  5. Si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 414, 61, 112 e 116 c.p.c. (art. 360, n. 4, c.p.c.) perché secondo i giudici di merito l’appellante non avrebbe allegato, né provato, quali concreti svantaggi, privazioni ed ostacoli erano derivati dalla menomazione denunciata.
A fronte delle argomentazioni presentate in ricorso la Corte di Cassazione Civile accoglie tutti i motivi addotti, sottolineando in sintesi che grava sul Datore di Lavoro l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi dell'evento dannoso (come già precedenti pronunce avevano più volte ribadito, ad es. si veda Cass. n. 20889/18; Cass. n. 17017/07; Cass. n. 4005/05) e precisando che anche quando fosse già stato riconosciuto un equo indennizzo in sede amministrativa le stesse ragioni che lo hanno reso possibile possono sostenere la richiesta di risarcimento di danno biologico. Inoltre il giudice di merito non poteva disconoscere la documentazione tecnica probatoria prodotta in giudizio a sostegno della patologia indotta da condizioni di superlavoro.
 
La sentenza d’appello impugnata viene dunque cassata, con rinvio alla Corte d’Appello dell’Aquila, in diversa composizione, per la formulazione di un nuovo giudizio sulla base degli indirizzi espressi dalla Corte stessa.
 
Area Legale
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