Informativa su D. Lgs. 135/2024 - Sostanze o miscele tossiche per la riproduzione: importante modifica normativa
07/10/2024
Recepita nella legislazione italiana la modifica (Direttiva n. 2022/43) alla Direttiva n. 2004/37/CE in tema di “Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro”.
Il D. Lgs. 135/2024 (pubblicato in G.U. il 26/09/2024) aggiorna quindi il D. Lgs. 81/08, prevedendo che gli adempimenti attualmente previsti dal Capo II - Titolo IX vengano estesi anche alle sostanze e alle miscele classificate come tossiche per la riproduzione di categoria 1A o 1B.
Il Decreto in oggetto entrerà definitivamente in vigore a partire dal giorno 11 ottobre 2024.
Nel suddetto decreto vengono disciplinati i termini dell’estensione alle sostanze tossiche per la riproduzione umana e le conseguenti ripercussioni in termini di sicurezza sul lavoro come previsto dal Capo II del Titolo IX del D. Lgs. 81/2008 (“Protezione da agenti cancerogeni e mutageni”).
Di seguito, si riportano le principali novità introdotte dal decreto.
- Prevede che l’esposizione a sostanze tossiche per la riproduzione umana rientri nell’ambito delle fattispecie per le quali è esclusa la possibilità di deroga all’obbligo di adozione di un documento unico di valutazione dei rischi, sia per il DL che per il committente di appalti od opere da svolgersi all’interno della propria Azienda.
- Prevede la modifica delle sanzioni penali a carico del DL per l’omissione dell’obbligo di Valutazione dei rischi.
- Prevede l’inserimento di un nuovo allegato, denominato XLIII-bis nel D. Lgs. 81/2008, che stabilisce i valori limite biologici e le misure di sorveglianza sanitaria relative al Piombo e ai suoi composti ionici.
- Prevede l’obbligo di sorveglianza sanitaria per l’esposizione al Piombo qualora il lavoratore sia esposto ad una concentrazione in aria superiore al valore di 0,075 mg/m3 o nel caso in cui dal monitoraggio biologico, in tutti i casi obbligatorio, il contenuto di Piombo nel sangue sia superiore a 40 µg (Pb) / 100 ml di sangue.
- Esplicita di ricomprendere nella definizione dell’ambito di applicazione del Capo II del Titolo IX le sostanze classificate come tossiche per la riproduzione umana, estendendo a tali sostanze le norme in materia di valutazione dei rischi e le conseguenti misure tecniche, organizzative, procedurali, formazione ed informazione.
- Introduce la nozione di sostanze tossiche per la riproduzione umana, ovvero “ogni sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1A o 1B, ai sensi del Reg. 1272/2008 (CLP) e ss.mm.ii.
- Prevede che il MC informi il DL nel caso in cui venga rilevato il superamento di un valore limite biologico.
- Prevede l’estensione dell’istituzione di un registro dell’esposizione dei lavoratori, attualmente previsto per le sole sostanze cancerogene e/o mutagene.
- Prevede il recepimento delle modifiche introdotte dalla Direttiva (UE) 2022/431 in merito ai valori limite di esposizione professionale previsti per alcuni agenti, tra i quali si evidenziano in particolare i composti del Nichel e del Piombo, il Monossido di carbonio, Benzene e Nitrobenzene.
I referenti dell’area di Igiene Industriale di MADE HSE sono a vostra disposizione per la verifica delle eventuali necessità di procedere con la predisposizione e/o aggiornamento dei documenti di valutazione dei rischi, in conformità a quanto richiesto dalle novità normative introdotte dal Decreto Legislativo oggetto della presente informativa.