Nel caso di un infortunio occorso ad un lavoratore inesperto, apprendista in una officina, colpito da una scheggia ad un occhio nel piegare un tondino di ferro, in quanto non indossava gli occhiali protettivi pur avendoli a disposizione, con la sentenza n. 536/2012, la Cassazione ha condannato il datore di lavoro per non avere adeguatamente vigilato e preteso, nemmeno attraverso il preposto, che tali occhiali venissero indossati.
La Cassazione ha dunque confermato la responsabilità del datore di lavoro affermando il principio che lo stesso datore di lavoro deve tutelare il lavoratore, non solo dagli incidenti derivanti dalla disattenzione di quest’ultimo, ma anche da quelli dovuti alla imperizia, negligenza ed imprudenza del lavoratore stesso.