Infortuni in contesti non tradizionalmente considerati lavorativi
05/08/2024
Infortunio grave a concorrente di trasmissione televisiva
La sentenza della Corte di Cassazione (Sez. 4, 06 maggio 2024, n. 17679) riguarda un grave infortunio occorso durante una trasmissione televisiva, nel quale un concorrente è rimasto paralizzato a seguito di una caduta. Il caso ha sollevato la questione se il set televisivo in cui è avvenuto l'incidente possa essere qualificato come "luogo di lavoro" ai sensi della normativa sulla sicurezza sul lavoro.Fatti del Caso
L'infortunio è avvenuto mentre il concorrente partecipava a una prova che richiedeva di saltare da un rullo all'altro sopra una vasca d'acqua. La caduta nella vasca, che aveva un fondo rigido e non sufficientemente profonda per garantire una caduta sicura, causava gravi lesioni al concorrente, tra cui una tetraplegia post-trauma.Decisione del Tribunale di Roma
Il Tribunale di Roma aveva precedentemente assolto gli imputati dalle accuse di violazione delle norme di sicurezza sul lavoro, sostenendo che:
- Il set televisivo non è un "luogo di lavoro": La persona offesa era un concorrente e non un lavoratore subordinato o inserito nell'organizzazione imprenditoriale della produzione televisiva.
- Natura ludica della struttura: La prova in cui è avvenuto l'incidente era considerata un'attività ludica, non lavorativa, e quindi non soggetta alle normative di sicurezza previste per i luoghi di lavoro.
Ricorso della Procura
La Procura ha contestato questa decisione, sostenendo che il concorrente dovesse essere considerato un lavoratore dello spettacolo e che, in ogni caso, le norme di sicurezza sul lavoro dovrebbero applicarsi a tutti i presenti in un ambiente lavorativo, indipendentemente dalla loro qualifica formale.Sentenza della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Procura, confermando la decisione del Tribunale di Roma. La sentenza della Cassazione si basa sui seguenti punti chiave:
- Definizione di "luogo di lavoro": La Corte ha ribadito che per qualificare un ambiente come luogo di lavoro è necessario che vi si svolgano prestazioni lavorative nell'ambito di un'attività di impresa. In questo caso, il set televisivo era destinato esclusivamente a scopi ludici e non alla realizzazione di un'attività lavorativa.
- Applicazione delle norme di sicurezza: Le norme di sicurezza sul lavoro sono emanate per proteggere i lavoratori e anche i terzi presenti in un ambiente lavorativo. Tuttavia, nel caso specifico, la struttura ludica non poteva essere considerata un luogo di lavoro in quanto il rischio associato (caduta) era inerente alla natura ludica della prova e non all'attività lavorativa della produzione televisiva.
- Remissione della querela: Essendo stata esclusa l'aggravante di cui all'art. 590, comma 3, cod. pen., il reato è stato considerato estinto per remissione della querela da parte della persona offesa.
La Corte di Cassazione ha quindi stabilito che il set televisivo in cui è avvenuto l'infortunio non può essere considerato un luogo di lavoro ai sensi delle normative di sicurezza sul lavoro, poiché la prova in questione era di natura ludica e non rientrava nell'ambito delle attività lavorative regolamentate. Di conseguenza, gli imputati sono stati assolti dalle accuse di violazione delle norme di sicurezza.
Questa sentenza evidenzia l'importanza della corretta qualificazione degli ambienti e delle attività ai fini dell'applicazione delle norme di sicurezza sul lavoro e segna un precedente significativo nella giurisprudenza riguardante infortuni in contesti non tradizionalmente considerati lavorativi.Analogie in caso di incidenti in strutture di natura ludica?
In analogia con la sentenza in commento cosa sarebbe accaduto nel caso di infortunio all'interno di un parco divertimenti ai danni di un utente ?
Il confronto tra un infortunio avvenuto in un set televisivo e uno in un parco divertimenti offre un interessante spunto per analizzare le differenze di qualificazione giuridica e le relative responsabilità. Per rispondere alla domanda, è utile esaminare come la giurisprudenza italiana ha trattato casi di infortuni in parchi divertimenti. Infortunio in un Parco Divertimenti
In caso di un infortunio grave in un parco divertimenti ai danni di un utente pagante, la situazione viene generalmente trattata diversamente rispetto a un infortunio in un set televisivo. I parchi divertimenti sono considerati luoghi pubblici dove i gestori hanno specifici obblighi di sicurezza verso tutti i visitatori.Responsabilità dei Gestori
I gestori di parchi divertimenti sono tenuti a garantire che le strutture e le attrazioni siano sicure e conformi alle normative di sicurezza.
Questa responsabilità si estende a:
- Manutenzione delle Attrazioni: Assicurarsi che tutte le attrazioni siano regolarmente controllate e mantenute in condizioni sicure.
- Informazioni ai Visitatori: Fornire adeguate istruzioni e segnalazioni di sicurezza ai visitatori.
- Sorveglianza: Garantire una sorveglianza adeguata per prevenire comportamenti pericolosi e intervenire prontamente in caso di emergenza.
Giurisprudenza Italiana su Infortuni in Parchi Divertimenti
La giurisprudenza italiana ha affrontato vari casi di infortuni nei parchi divertimenti, spesso riconoscendo la responsabilità dei gestori per la mancata adozione di misure di sicurezza adeguate.Sentenze Rilevanti
Cassazione Penale, Sez. 4, Sentenza n. 22843 del 2012:
- In questo caso, la Corte di Cassazione ha confermato la responsabilità del gestore di un parco divertimenti per un incidente in cui un utente era rimasto gravemente ferito. La Corte ha sottolineato che il gestore aveva l'obbligo di garantire la sicurezza delle attrazioni e di informare adeguatamente i visitatori sui potenziali rischi.
Cassazione Penale, Sez. 4, Sentenza n. 2343 del 2013:
- La Corte ha ribadito che i luoghi pubblici, come i parchi divertimenti, devono essere mantenuti in condizioni di sicurezza tali da prevenire infortuni ai visitatori. In questo caso, un utente era stato ferito a causa della scarsa manutenzione di una giostra.
Cassazione Penale, Sez. 4, Sentenza n. 258435 del 2014:
- La sentenza ha ulteriormente chiarito che le norme di sicurezza devono essere applicate non solo ai lavoratori ma anche ai visitatori dei parchi divertimenti, ritenendo i gestori responsabili per la mancata adozione di misure preventive adeguate.
Confronto con il Caso del Set Televisivo
A differenza del caso del set televisivo, dove la struttura ludica non è stata qualificata come luogo di lavoro e quindi non soggetta alle stesse norme di sicurezza sul lavoro, nei parchi divertimenti le attrazioni sono considerate parte di un'attività commerciale e i visitatori sono protetti dalle norme generali di sicurezza. I gestori sono pertanto obbligati a garantire che tutte le misure preventive siano messe in atto per evitare infortuni.Conclusioni
In caso di un infortunio in un parco divertimenti, i gestori sarebbero molto probabilmente ritenuti responsabili se l'incidente fosse attribuibile a negligenza o mancata adozione di misure di sicurezza adeguate. La giurisprudenza italiana ha costantemente ribadito l'obbligo dei gestori di proteggere i visitatori e di mantenere un ambiente sicuro. Questo è in netto contrasto con il caso del set televisivo, dove la natura ludica e non lavorativa della struttura ha portato a una diversa qualificazione giuridica e conseguente esito giudiziario.