Con la sentenza n. 4916 del 1 febbraio 2018, la Sez. 4 della Cassazione Penale ha stabilito che non può considerarsi imprevedibile né eccezionale, il comportamento di un lavoratore che, privo delle necessarie attrezzature ed apprestamenti antinfortunistici, utilizzi mezzi di fortuna per portare a termine i suoi impegni lavorativi.