Infortunio a lavoratore e formazione inadeguata
23/10/2023
La Corte di Cassazione, Sez. IV, con sentenza del 04 agosto 2023, n. 34353 si è espressa in relazione ad un infortunio occorso nel 2017 ad un lavoratore somministrato, condannando il Delegato alla sicurezza per l’avvenuta assegnazione di una attrezzatura non conforme e per formazione specifica non adeguata.
Il Tribunale di Como aveva emesso sentenza di condanna nei confronti di A.A., Delegato in materia di sicurezza di una azienda del settore tessile, a cui era stato contestato il reato di lesioni personali colpose gravi (prognosi superiore a 40 gg per l’infortunato), con l’aggravante della violazione di norme antinfortunistiche.
Il lavoratore somministrato, a cui era stata fornita una attrezzatura nel reparto di finissaggio, non conforme ai requisiti di sicurezza di cui all’Allegato V del D.Lgs.81/2008, durante le operazioni di “incorsatura” del tessuto, implicanti l’introduzione dello stesso in una porzione di macchina che presentava rulli metallici contrapposti, di cui uno traente e uno caldo non adeguatamente protetti, nell’accostare l’avambraccio destro rimaneva incastrato, procurandosi un trauma da schiacciamento con ustione guaribile in 77 gg.
Avverso la sentenza d'Appello, che confermava la sentenza in primo grado di giudizio, l'imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per Cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in quanto il lavoratore avrebbe eseguito l'operazione di incorsatura del tessuto in modo difforme dalle istruzioni ricevute, dovendosi eseguire tale operazione a macchina ferma.
Inoltre la formazione ricevuta dal lavoratore, a giudizio della difesa del ricorrente, avrebbe comunque reso edotto il lavoratore circa la necessità di utilizzare il macchinario evitando il rischio termico.
La documentazione prodotta della macchina ne attestava la conformità. Solo a seguito dell’evento l’ATS aveva ritenuto opportuno prescrivere l’installazione di una griglia di protezione, ma nel passaggio motivazionale della sentenza della corte d’Appello non c’era traccia dell’adeguatezza di tale protezione ad escludere il rischio di contatto.
La sentenza non faceva inoltre cenno alla condotta abnorme del lavoratore in quanto commessa in violazione di precise direttive ricevute sulla modalità di utilizzo della macchina.
Per la Corte di Cassazione il ricorso è manifestamente infondato.
La Corte territoriale avrebbe fornito esaustiva motivazione della sentenza poi impugnata. In particolare circa la presunta conformità della macchina la Corte di Appello ben sottolineava che gli interventi di adeguamento effettuati prima dell’infortunio avevano riguardato la sola alimentazione elettrica della linea di incorsatura, con l’aggiunta di alcuni pulsanti di emergenza, non avendo in alcun modo riguardato la messa in sicurezza della zona rulli.
Allo stesso modo il ricorrente non ha tenuto conto dell’articolata motivazione relativa alla qualità della formazione ricevuta dall’infortunato che, assunto come lavoratore interinale addetto al controllo qualità, aveva frequentato un corso di formazione per impiegati “a rischio medio”, mentre era stato poi di fatto adibito a mansioni palesemente operative sulla linea di produzione, che avrebbero necessitato di un corso a “rischio alto”.
L’adibizione del lavoratore alla linea di produzione si era resa necessaria a seguito delle improvvise dimissioni di alcuni operai specializzati, in modo da garantire la continuità in produzione. L’utilizzo del macchinario gli era stato mostrato da una collega, senza alcun vero intervento formativo sul rischio specifico.
Anche la dedotta rilevanza del comportamento colposo concorrente del lavoratore è manifestamente infondata in quanto lo stesso, nelle circostanze, non è parso esorbitante dal procedimento di lavoro ed incompatibile con il sistema di lavorazione e dunque non può giudicarsi né anomalo, né eccentrico o imprevedibile (in tal modo si sono espresse precedenti pronunce della Suprema Corte quali la Sent. Cass. Pen. Sez. IV del 27 giugno 2012, n. 37986 o la Sent. Cass. Pen., Sez. IV, del 17 ottobre 2014, n. 3787).
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