1. Formalizzare lo scopo del sopralluogo
Deve essere chiarito per iscritto che:
- non si tratta di inizio lavori,
- non vi è affidamento,
- non si compiono operazioni esecutive (segnature, misurazioni operative, rimozioni).
Documento consigliato: “Lettera di invito a sopralluogo conoscitivo” con:
- oggetto strettamente limitato a osservazione visiva,
- divieto assoluto di salire in quota senza preventiva autorizzazione.
2. Gestire l’accesso ai luoghi in modo controllato
Il committente deve:
- accompagnare sempre il tecnico,
- delimitare fisicamente le zone pericolose,
- vietare l’accesso alle coperture non portanti (eternit, lucernari, pannelli).
3. Fornire un’informazione minima sui rischi presenti
Anche se l’art. 26 non si applica, il committente deve comunque comunicare:
- presenza di lastre non portanti (come nel caso in esame);
- stato di degrado della copertura;
- eventuali vie di accesso non sicure;
- divieto di salita su tettoie instabili;
- assenza di linee vita o ancoraggi certificati.
Questa informazione è richiesta non dall’art. 26, ma dagli artt. 2043–2051 c.c. e dal principio di tutela dell’incolumità dei terzi.
4. Non consentire attività esecutive durante il sopralluogo
Assolutamente vietati:
- segnatura delle lastre,
- prove di carico,
- rimozioni,
- avanzamento di interventi preliminari,
- misurazioni che implicano salire in copertura.
Se il sopralluogo richiede di salire sul tetto → scatta un obbligo di sicurezza pieno, assimilabile a un’attività lavorativa → vedi punto seguente.
5. Se è necessario accedere alla copertura: applicare le misure tecniche lavorative
Se l’accesso in quota è inevitabile, anche senza contratto occorre che il Committente applichi:
Misure tecniche minime
- predisporre opere provvisionali (parapetti, reti, camminamenti certificati);
- utilizzare DPI anticaduta idonei con punti sicuri di ancoraggio;
- vietare accesso alle zone ammalorate e a lastre non portanti;
- usare piattaforme elevabili come alternativa alla salita sul tetto.
Requisiti del tecnico
- abilitazione DPI III categoria per anticaduta;
- eventuale formazione specifica lavori in quota;
- assicurazione personale per attività tecniche.
Se è necessario mettere in atto tutte queste misure, di fatto il sopralluogo sta sconfinando nell’inizio delle attività → e questo può ricondurlo all’art. 26 per “facta concludentia”.
6. Predisporre un breve DUVRI “di accesso” o scheda rischi sito
Anche se l’art. 26 non si applica, è prudenziale predisporre un documento che descrive:
- rischi strutturali del sito,
- aree interdette,
- divieti di comportamento,
- modalità di accesso controllato,
- misure di emergenza (telefono, vie di fuga, accompagnamento).
Questo documento tutela il committente rispetto alla responsabilità civile e penale.
7. Verificare la presenza di amianto
Un tetto in eternit comporta rischi aggiuntivi:
- rischio caduta sfondamento;
- rischio esposizione fibre.
- Quindi devono essere valutati:
- divieto di camminamento su lastre fibrose;
- uso di piattaforme per osservazione;
- assenza di manipolazione (vietata senza piano di lavoro art. 256 D.Lgs. 81/08).
8. Tenere un registro dei sopralluoghi
Annotare:
- data, ora, tecnico accompagnato, percorso, zone vietate, informazioni fornite.
- Serve come prova in caso di indagini.