Infortunio a seguito di sopralluogo senza incarico formalizzato

01/12/2025

1. Premessa: perché l’art. 26 non si applica

La sentenza di Cassazione Penale, in Sezione IV, del 28 ottobre 2025, n. 35017 è stata espressa a seguito di un infortunio occorso ad un tecnico durante un sopralluogo preliminare per la verifica delle condizioni di ammaloramento di una copertura in eternit, ma l’infortunio è accaduto prima dell’affidamento formalizzato dell’incarico.

Dalla sentenza, che ha disposto l’annullamento dell’assoluzione del committente e il rinvio alla Corte di Appello per meglio chiarire la tipologia di rapporti intercorsi tra committente e tecnico, emergono la conferma di un principio già affermato dalla Cassazione e molti spunti operativi:

Gli obblighi dell’art. 26 D.Lgs. 81/08 (cooperazione, coordinamento e informazione sui rischi interferenziali) si applicano solo se esiste un contratto – di appalto, d’opera, di somministrazione – esplicito o tacito.

La Corte ribadisce che l’art. 26:
 
  • presuppone un affidamento di lavori;
  • richiede che il committente abbia la disponibilità giuridica dei luoghi;
  • opera solo se vi è un rapporto contrattuale, anche solo “per facta concludentia”.
Se il sopralluogo è soltanto preparatorio, senza alcun affidamento, l’art. 26 non opera.

Questo principio era già stato affermato in precedenti pronunce:
 
  • Cass. Pen. 17010/2014: preventivo non accettato → nessun affidamento → nessun obbligo art. 26.
  • Cass. Pen. 27306/2017: tecnico in sopralluogo preliminare per pannelli fotovoltaici → nessun appalto → art. 26 non applicabile.
La sentenza 2025 segue esattamente questa linea.

2. Il punto centrale: quando un sopralluogo diventa “affidamento”

La Cassazione entra nel dettaglio:

Il sopralluogo può essere:
 
  • Attività preliminare (solo valutazione dei luoghi, propedeutica a un futuro contratto) → non rientra nell’art. 26.
  • Attività già esecutiva di un incarico (es. individuazione lastre da sostituire, segnatura, prime valutazioni operative) → potrebbe configurare un contratto d’opera anche tacito → l’art. 26 allora si applica.
La distinzione non è formale, ma sostanziale, in base al principio di effettività.

Nel caso trattato dalla Cassazione
 
  • il tecnico aveva iniziato un’attività vera e propria (individuazione lastre, marcatura spray).
  • ciò potrebbe equivalere all’inizio dell’esecuzione di un incarico, anche se “non formalizzato”.
  • la Cassazione ha quindi annullato l’assoluzione del committente per rivalutare se esistesse già un contratto d’opera.
In sintesi
 
  • La pericolosità non è nel sopralluogo, ma nell’ambiguità del sopralluogo.
  • Se il sopralluogo è semplice “visione”, l’art. 26 non si applica.
  • Se il sopralluogo è già “inizio di lavoro”, l’art. 26 si applica eccome.

QUALE OBBLIGO RIMANE IN CAPO AL COMMITTENTE SE L’ART. 26 NON SI APPLICA?

La Cassazione chiarisce che, in assenza di affidamento, non opera l’art. 26.
Ma questo non significa assenza totale di obblighi.

Rimangono infatti:

obblighi civilistici (artt. 2043 e 2051 c.c.)

Il committente risponde dei danni derivanti:
  • da cose in custodia (tetto in eternit instabile → art. 2051);
  • da omessa adozione di misure idonee a impedire il danno (art. 2043).
obblighi generali di tutela (art. 2087 c.c.)

Non solo verso i propri dipendenti, ma anche verso terzi che accedono all’area aziendale.

obblighi penali generici di prevenzione (art. 40 cpv., art. 590 c.p.)

Se il committente permette l’accesso a un luogo pericoloso senza misure o informazioni essenziali, può integrare una colpa generica (imperizia, imprudenza, negligenza).

Il sopralluogo preliminare NON è una zona franca.

QUALI CAUTELE DEVE DUNQUE ADOTTARE IL COMMITTENTE?

Obiettivo: evitare che un sopralluogo (non ancora coperto da art. 26) si trasformi in un’attività pericolosa senza misure.

E’ possibile formulare una check-list operativa, basata sui principi della Cassazione, sulla normativa antinfortunistica (art. 2087 c.c., artt. 90-104 D.Lgs. 81/08 cantieri se pertinenti), sui criteri tecnico-professionali in materia di accesso in copertura (UNI, linee guida Inail).

CHECK-LIST DELLE CAUTELE PER UN SOPRALLUOGO PRELIMINARE SICURO

1. Formalizzare lo scopo del sopralluogo

Deve essere chiarito per iscritto che:
 
  • non si tratta di inizio lavori,
  • non vi è affidamento,
  • non si compiono operazioni esecutive (segnature, misurazioni operative, rimozioni).
Documento consigliato: “Lettera di invito a sopralluogo conoscitivo” con:
 
  • oggetto strettamente limitato a osservazione visiva,
  • divieto assoluto di salire in quota senza preventiva autorizzazione.
2. Gestire l’accesso ai luoghi in modo controllato

Il committente deve:
 
  • accompagnare sempre il tecnico,
  • delimitare fisicamente le zone pericolose,
  • vietare l’accesso alle coperture non portanti (eternit, lucernari, pannelli).
3. Fornire un’informazione minima sui rischi presenti

Anche se l’art. 26 non si applica, il committente deve comunque comunicare:
 
  • presenza di lastre non portanti (come nel caso in esame);
  • stato di degrado della copertura;
  • eventuali vie di accesso non sicure;
  • divieto di salita su tettoie instabili;
  • assenza di linee vita o ancoraggi certificati.
Questa informazione è richiesta non dall’art. 26, ma dagli artt. 2043–2051 c.c. e dal principio di tutela dell’incolumità dei terzi.

4. Non consentire attività esecutive durante il sopralluogo

Assolutamente vietati:
 
  • segnatura delle lastre,
  • prove di carico,
  • rimozioni,
  • avanzamento di interventi preliminari,
  • misurazioni che implicano salire in copertura.
Se il sopralluogo richiede di salire sul tetto → scatta un obbligo di sicurezza pieno, assimilabile a un’attività lavorativa → vedi punto seguente.

5. Se è necessario accedere alla copertura: applicare le misure tecniche lavorative

Se l’accesso in quota è inevitabile, anche senza contratto occorre che il Committente applichi:

Misure tecniche minime
 
  • predisporre opere provvisionali (parapetti, reti, camminamenti certificati);
  • utilizzare DPI anticaduta idonei con punti sicuri di ancoraggio;
  • vietare accesso alle zone ammalorate e a lastre non portanti;
  • usare piattaforme elevabili come alternativa alla salita sul tetto.
Requisiti del tecnico
 
  • abilitazione DPI III categoria per anticaduta;
  • eventuale formazione specifica lavori in quota;
  • assicurazione personale per attività tecniche.
Se è necessario mettere in atto tutte queste misure, di fatto il sopralluogo sta sconfinando nell’inizio delle attività → e questo può ricondurlo all’art. 26 per “facta concludentia”.
 
6. Predisporre un breve DUVRI “di accesso” o scheda rischi sito

Anche se l’art. 26 non si applica, è prudenziale predisporre un documento che descrive:
 
  • rischi strutturali del sito,
  • aree interdette,
  • divieti di comportamento,
  • modalità di accesso controllato,
  • misure di emergenza (telefono, vie di fuga, accompagnamento).
Questo documento tutela il committente rispetto alla responsabilità civile e penale.
 
7. Verificare la presenza di amianto

Un tetto in eternit comporta rischi aggiuntivi:
 
  • rischio caduta sfondamento;
  • rischio esposizione fibre.
  • Quindi devono essere valutati:
  • divieto di camminamento su lastre fibrose;
  • uso di piattaforme per osservazione;
  • assenza di manipolazione (vietata senza piano di lavoro art. 256 D.Lgs. 81/08). 
8. Tenere un registro dei sopralluoghi

Annotare:
 
  • data, ora, tecnico accompagnato, percorso, zone vietate, informazioni fornite.
  • Serve come prova in caso di indagini.

CONCLUSIONI OPERATIVE

Anche se l’art. 26 non si applica, il committente ha comunque l’obbligo giuridico di evitare che chi accede alla struttura si esponga a rischi gravi prevedibili.

In particolare, per un sopralluogo su tetto in eternit:
 
  • il committente deve evitare in assoluto la salita autonoma dell’operatore sulla copertura;
  • deve fornire previa informazione sul pericolo di sfondamento;
  • deve accompagnare e controllare l’accesso;
  • deve predisporre misure alternative: osservazione da piattaforma, foto, droni ecc.;
  • deve formalizzare il carattere “non operativo” del sopralluogo.
Il principio chiave è semplice: se il sopralluogo comporta un rischio grave, deve essere trattato come un’attività lavorativa.

E quindi va protetto con misure adeguate anche senza contratto.
Area Legale
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