Infortunio durante le operazioni di pulizia della macchina

19/01/2026

Infortunio durante le operazioni di pulizia della macchina

La Cassazione penale, Sez. IV, con sentenza 24 novembre 2025, n. 38145, torna su un tema cruciale: gli infortuni durante la pulizia delle macchine. Il caso riguarda una linea di taglio lamiere e un grave schiacciamento dell’arto durante la pulizia dei rulli in movimento.

La Corte conferma le condanne di merito e ribadisce che la sicurezza si gioca anche nelle fasi “non produttive”. DVR, procedure operative e formazione devono coprire in modo specifico anche pulizia e manutenzione.
La prassi di fatto lasciata all’autonomia dei lavoratori diventa un indice di carenza organizzativa. E la condotta del lavoratore non è “abnorme” se si inserisce nel ciclo di lavoro non governato dal sistema aziendale.
Un richiamo forte all’effettività della prevenzione: non basta l’adempimento formale, serve regola operativa concreta.

Soggetti coinvolti, questioni trattate e capi di imputazione

  • Imputato/ricorrente: A.A., datore di lavoro.
  • Persona offesa: B.B., lavoratore dipendente della società Stainless Steel Center Srl.
  • Contesto produttivo: linea di taglio longitudinale delle lamiere Slitter 1500/3.
  • Questione centrale: accertare se l’infortunio avvenuto durante la pulizia del gruppo briglia (tensionamento-frenatura) su una linea di taglio lamiere sia causalmente riconducibile alle omissioni datoriali in materia di valutazione del rischio, formazione/addestramento, procedure di sicurezza e sorveglianza sanitaria.
  • Reato contestato: lesioni colpose gravi aggravate dalla violazione della normativa antinfortunistica ai sensi dell’art. 590, commi 2 e 3, cod. pen.

Esposizione dei fatti

Secondo la ricostruzione condivisa dai giudici di merito, l’infortunio si è verificato quando B.B., impegnato nelle operazioni di pulizia abituale dei rulli zigrinati contrapposti del gruppo briglia, ha inserito il braccio destro nella zona di presa tra i rulli in movimento. La rotazione convergente dei rulli ha trascinato e schiacciato l’arto, determinando un grave evento lesivo.

Le lesioni sono descritte come degloving e schiacciamento dell’arto superiore destro, con malattia di durata non inferiore a 84 giorni, incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni superiore a 40 giorni e indebolimento permanente dell’organo della prensione dell’arto superiore destro.

Il quadro fattuale è stato ricostruito anche alla luce degli accertamenti ispettivi dell’ATS, che hanno illustrato l’iter operativo corretto per la pulizia che avrebbe dovuto prevedere in sequenza arresto della macchina, arretramento del gruppo di allineamento per accedere frontalmente ai rulli, utilizzo del cancello di accesso e rotazioni successive dei rulli comandate dal pulpito solo a uomo presente e a cancello chiuso. La ricostruzione giudiziale valorizza il dato, emerso dagli elementi probatori, dell’assenza di una procedura aziendale standardizzata, con conseguente formazione spontanea di prassi di pulizia elaborate tra lavoratori.

Responsabilità contestate nel dettaglio

L’addebito colposo muove dalla constatazione che il datore di lavoro:
 
  1. non aveva valutato e formalizzato nel DVR il rischio specifico connesso alle operazioni di pulizia della macchina, omettendo l’indicazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale conseguenti alla valutazione dei rischi, nonché delle procedure organizzative di attuazione delle misure;
  2. non aveva predisposto istruzioni e procedure operative per la pulizia dei rulli e del gruppo briglia, lasciando che l’attività, frequente e intrinsecamente rischiosa, si svolgesse secondo modalità autodeterminate dai lavoratori;
  3. non aveva garantito un’adeguata formazione del lavoratore, tenuto conto che il settore metalmeccanico (produzione e lavorazione metalli) è qualificato come rischio alto, con necessità di un percorso formativo non inferiore a 16 ore (4 ore di formazione generale e 12 ore di formazione specifica).
  4. non aveva assicurato la sorveglianza sanitaria secondo il programma predisposto dal medico competente, omettendo la visita medica preventiva/periodica prevista per B.B.

Giudizio di I grado e relative motivazioni (Tribunale)

Il Tribunale di Milano, con sentenza del 6 giugno 2023 emessa all’esito di giudizio abbreviato, ha affermato la responsabilità di A.A. nella qualità di datore di lavoro.

Il giudice di primo grado ha ritenuto provato che l’attività di pulizia fosse parte ordinaria del ciclo di lavoro e che l’assetto prevenzionistico aziendale presentasse lacune strutturali: mancanza di una specifica valutazione del rischio e assenza di procedure organizzative idonee a governare l’attività di pulizia in sicurezza.

In tale prospettiva, la dinamica del sinistro è stata inquadrata come evento prevedibile e prevenibile mediante l’adozione di misure tecniche, organizzative e formative coerenti con la disciplina prevenzionistica.

Giudizio di II grado e relative motivazioni (Corte d’Appello)

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso, confermando l’impostazione dei giudici di merito.

1. Sulla ricostruzione del fatto e sul sindacato di legittimità.

La Corte ribadisce i limiti del controllo di legittimità in materia di motivazione e valutazione probatoria: il giudizio di cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di merito. In presenza di doppia conforme, il travisamento della prova è deducibile solo in condizioni tipizzate (richiamo in appello di dati probatori non esaminati dal primo giudice o macroscopica evidenza del travisamento comune a entrambi i giudici di merito).
Nel caso concreto tali presupposti non ricorrono. Il ricorso, secondo la Corte, tende a sollecitare una diversa lettura del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità.

2. Sulla coerenza della ricostruzione della dinamica.

La Cassazione osserva che i giudici di merito hanno compiuto verifiche analitiche e logicamente coerenti, valorizzando dichiarazioni della persona offesa, testimonianze dei colleghi e, soprattutto, gli accertamenti degli organi ispettivi.
La ricostruzione della pulizia come attività che, nella prassi aziendale, richiedeva l’interazione tra un operatore addetto alla pulizia e un operatore al pulpito di comando, è ritenuta compatibile con le risultanze istruttorie e non scalfita dall’assenza di una univoca testimonianza diretta dei colleghi.

3. Sul nesso causale e sulla condotta del lavoratore.

Una volta validata la dinamica in termini coerenti con il materiale probatorio, la Corte esclude che possa parlarsi di interruzione del nesso causale per comportamento abnorme del lavoratore.
Il principio ribadito è che la colpa del lavoratore non esime i garanti quando il sistema di sicurezza datoriale presenti criticità evidenti. Le norme prevenzionistiche tutelano il lavoratore anche contro i rischi derivanti da sue imprudenze “non eccentriche” rispetto al processo produttivo e alle mansioni affidate.
Nel caso di specie, B.B. avrebbe eseguito un’operazione di pulizia rientrante nelle attività ordinariamente affidate, secondo prassi sviluppate in assenza di direttive aziendali. Ne consegue che l’area di rischio governata dal datore di lavoro includeva proprio quel segmento operativo.

4. Sul trattamento sanzionatorio e sulla conversione della pena.

La Cassazione ritiene corretta la motivazione della Corte d’appello nel negare la conversione della pena detentiva.
La decisione non è fondata sulla sola recidiva, ma su una valutazione complessiva della personalità dell’imputato e sulla prognosi altamente sfavorevole circa l’efficacia rieducativa di una pena sostitutiva già applicata più volte senza esiti positivi, sempre in relazione a illeciti commessi nell’esercizio dell’attività d’impresa.

Precedenti giurisprudenziali citati e massime/principi richiamate/i

Nel testo sono richiamati, tra gli altri:
 
  • Comportamento abnorme del lavoratore e nesso causale: Cass. Sez. 4, n. 23292 del 28/04/2011; Sez. 4, n. 16397 del 05/03/2015.
  • Persistenza del nesso causale in presenza di criticità del sistema prevenzionistico: Cass. Sez. 4, 17/01/2017; Sez. 4, n. 7955 del 10/10/2013; Sez. 4, n. 22044 del 02/05/2012; Sez. 4, 07/02/2012; Sez. 4, n. 21511 del 15/04/2010.

Contenuto degli articoli richiamati

Di seguito i principali riferimenti normativi evocati nella sentenza, con sintesi del loro contenuto essenziale.

Codice penale
 
  • Art. 40, comma 2, cod. pen. Stabilisce il principio di causalità omissiva: non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo.
  • Art. 43 cod. pen. Definisce l’elemento soggettivo del reato e, quanto alla colpa, la riconduce a negligenza, imprudenza, imperizia o violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
  • Art. 590 cod. pen., commi 2 e 3 Disciplina le lesioni personali colpose e prevede l’aggravamento sanzionatorio quando le lesioni sono gravi o gravissime e quando l’evento è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
  • Art. 62 n. 6 cod. pen. Prevede un’attenuante quando il colpevole, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno mediante risarcimento e, ove possibile, mediante restituzioni.
  • Art. 133 cod. pen. Indica i criteri di commisurazione della pena, imponendo la valutazione della gravità del fatto e della capacità a delinquere, desumibile da elementi oggettivi e soggettivi.
 
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
 
  • Art. 17, comma 1, lett. a Include tra gli obblighi non delegabili del datore di lavoro la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi.
  • Art. 28 Definisce oggetto e contenuti del DVR: valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza, individuazione delle misure di prevenzione e protezione e dei DPI, programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, individuazione di procedure e ruoli dell’organizzazione aziendale che devono provvedere all’attuazione delle misure.

Considerazioni conclusive

La sentenza n. 38145/2025 offre un quadro esemplare di responsabilità datoriale “da rischio non governato”.
La Corte conferma che, quando un’attività è frequente, operativamente necessaria e intrinsecamente rischiosa (come la pulizia manuale di organi in movimento), l’obbligo prevenzionistico non può esaurirsi in misure generiche: occorrono una valutazione specifica del rischio, procedure operative formalizzate e formazione mirata.

Sul piano probatorio, la decisione valorizza la logica della integrazione motivazionale tra primo e secondo grado nella doppia conforme e ribadisce che la Cassazione non può essere utilizzata per una rinnovazione del giudizio di fatto.

Sul piano causale, il punto di ricaduta più rilevante è la riaffermazione del principio per cui il comportamento del lavoratore interrompe il nesso solo quando risulti davvero eccentrico e imprevedibile rispetto alle mansioni e al processo produttivo: non è tale la condotta che si innesti in prassi di lavoro tollerate o, peggio, generate dall’assenza di regole aziendali.

Infine, sul trattamento sanzionatorio, la pronuncia ricorda la natura “premiale” delle pene sostitutive e la necessità di una prognosi individualizzata, legata alla personalità del condannato e alla sua storia giudiziaria nel contesto dell’attività d’impresa.
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