La Corte di Cassazione rigetta il ricorso, confermando l’impostazione dei giudici di merito.
1. Sulla ricostruzione del fatto e sul sindacato di legittimità.
La Corte ribadisce i limiti del controllo di legittimità in materia di motivazione e valutazione probatoria: il giudizio di cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di merito. In presenza di doppia conforme, il travisamento della prova è deducibile solo in condizioni tipizzate (richiamo in appello di dati probatori non esaminati dal primo giudice o macroscopica evidenza del travisamento comune a entrambi i giudici di merito).
Nel caso concreto tali presupposti non ricorrono. Il ricorso, secondo la Corte, tende a sollecitare una diversa lettura del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità.
2. Sulla coerenza della ricostruzione della dinamica.
La Cassazione osserva che i giudici di merito hanno compiuto verifiche analitiche e logicamente coerenti, valorizzando dichiarazioni della persona offesa, testimonianze dei colleghi e, soprattutto, gli accertamenti degli organi ispettivi.
La ricostruzione della pulizia come attività che, nella prassi aziendale, richiedeva l’interazione tra un operatore addetto alla pulizia e un operatore al pulpito di comando, è ritenuta compatibile con le risultanze istruttorie e non scalfita dall’assenza di una univoca testimonianza diretta dei colleghi.
3. Sul nesso causale e sulla condotta del lavoratore.
Una volta validata la dinamica in termini coerenti con il materiale probatorio, la Corte esclude che possa parlarsi di interruzione del nesso causale per comportamento abnorme del lavoratore.
Il principio ribadito è che la colpa del lavoratore non esime i garanti quando il sistema di sicurezza datoriale presenti criticità evidenti. Le norme prevenzionistiche tutelano il lavoratore anche contro i rischi derivanti da sue imprudenze “non eccentriche” rispetto al processo produttivo e alle mansioni affidate.
Nel caso di specie, B.B. avrebbe eseguito un’operazione di pulizia rientrante nelle attività ordinariamente affidate, secondo prassi sviluppate in assenza di direttive aziendali. Ne consegue che l’area di rischio governata dal datore di lavoro includeva proprio quel segmento operativo.
4. Sul trattamento sanzionatorio e sulla conversione della pena.
La Cassazione ritiene corretta la motivazione della Corte d’appello nel negare la conversione della pena detentiva.
La decisione non è fondata sulla sola recidiva, ma su una valutazione complessiva della personalità dell’imputato e sulla prognosi altamente sfavorevole circa l’efficacia rieducativa di una pena sostitutiva già applicata più volte senza esiti positivi, sempre in relazione a illeciti commessi nell’esercizio dell’attività d’impresa.