Infortunio: Rischio improprio

L'indennizzabilità dell'infortunio sussiste anche nell'ipotesi di rischio improprio, non intrinsecamente connesso, cioè, allo svolgimento delle mansioni tipiche del lavoro svolto dal dipendente, ma insito in un'attività prodromica e strumentale e, comunque, ricollegabile al soddisfacimento di esigenze lavorative, rimanendo irrilevante l'eventuale carattere meramente occasionale di detto rischio, dal momento che va ritenuto estraneo alla nozione legislativa di occasione di lavoro il carattere di normalità o tipicità del rischio protetto.

Conseguentemente l'occasione di lavoro è configurabile anche nel caso di incidente occorso durante la deambulazione all'interno del luogo di lavoro (Cass. civ., Sez. lav., 4 agosto 2005, n. 16417). E' tuttavia pur sempre necessario che la caduta sia in collegamento con situazioni rinvenibili nell'ambiente di lavoro o nelle modalità della prestazione lavorativa, come è dato per esempio registrare quando l'infortunio si sia verificato a causa della pavimentazione insidiosa dei locali che il dipendente è costretto a percorrere a cagione e per l'espletamento della sua attività professionale (Cass. civ., Sez. lav., 7 aprile 2000, n. 4433).

In assenza di particolari fonti di pericolo, deve invece ritenersi sufficiente un livello assolutamente minimo di attenzione per evitare ogni tipo di lesione (fattispecie relativa ad un infortunio occorso lungo le scale dell'azienda, in assenza di dispositivi antisdrucciolo: le scale erano tuttavia prive di condizioni tali da rendere insicuro il transito delle persone, quali: gradini consunti, presenza di sostanze scivolose, presenza eccezionale di ostacoli).  

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