Inquinanti organici persistenti (POPs): Ratifica della Convenzione di Stoccolma da parte dell’Italia

01/08/2022

Con Legge 12 luglio 2022, n. 93 (GU del 18 luglio 2022, n.166) è stata ratificata finalmente anche dall’Italia la Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (POPs), dopo 21 anni dalla sua scrittura e con Italia unico stato firmatario tra 181 paesi ad aver disatteso la convenzione fino ad ora. Per essere ancora più chiari: la firma di uno Stato ad una convenzione esprime un consenso senza riserve ad essere vincolato ai contenuti della convenzione, è dunque una adesione istituzionale che impone obblighi e l’attivazione di politiche di azione conseguenti. Per l’attuazione delle disposizioni occorrerà nel nostro caso ancora attendere che il Ministro della transizione ecologica, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e della salute, sentita la Conferenza permanente Stato-Regioni, adotti il piano di attuazione di cui fa previsione l’art. 7 della Convenzione.
 
Le previsioni per aversi il piano italiano di attuazione, secondo il testo pubblicato in vigore dal 19 luglio, sono di ulteriori due anni. Tempi biblici dunque, nonostante l’enorme ritardo accumulato dall’Italia rispetto agli altri paesi firmatari, il ruolo alla Presidenza Italiana del G20 Ambiente (2021) e le tante strategie nazionali contenute nel nuovo Piano per l’Economia Circolare 2022 pubblicato dal MITE, con il contributo tecnico di ISPRA e i finanziamenti UE, inserito tra le riforme a supporto degli investimenti della Missione 2, Componente 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
 
Tra le caratteristiche di pericolosità degli inquinanti organici persistenti (contenuti ad esempio nei pesticidi, nelle emissioni e negli scarichi industriali), lo ricordiamo, rilevano le loro proprietà tossiche, la resistenza alla degradazione, il bioaccumulo e il fatto che possono essere facilmente trasportati dall'aria, dall'acqua e dalle specie migratorie e depositarsi lontano dal luogo di emissione, dove si accumulano negli ecosistemi terrestri e acquatici. Sono noti inoltre i problemi sanitari indotti sulla popolazione femminile, in particolare dove l’esposizione agli inquinanti organici persistenti a livello locale è data principalmente dalla contaminazione degli alimenti tradizionali.
 
Le misure richieste sono di natura legislativa e amministrativa e servono a:
 
  • far cessare la produzione, l’importazione, l’esportazione e l’impiego di sostanze chimiche di cui all’Allegato A
  • limitare la produzione e l’uso delle sostanze in Allegato B. 
L’Allegato C si sofferma sulla produzione non intenzionale di POPs quali le policlorodibenzo-p-diossine e i policlorodibenzofurani, l'esaclorobenzene e i bifenili policlorurati prodotti ed emessi non intenzionalmente nei processi termici che comportano la presenza di materie organiche e cloro, come risultato di una combustione incompleta o di reazioni chimiche. Vengono indicate le tipologie di fonti industriali e non che li possono generare e sono forniti orientamenti generali sulle migliori tecniche disponibili e sulle migliori pratiche ambientali di prevenzione alla formazione e all’emissione.
 
L’Allegato D contiene informazioni obbligatorie e criteri di selezione da fornirsi a cura dello Stato che presenti proposte di inclusione di una sostanza o dei suoi prodotti di trasformazione negli allegati A, B o C.
 
L’Allegato E prevede informazioni di maggior dettaglio obbligatorie nel caso che per la specifica sostanza chimica esista la probabilità che possa essere trasportata a grande distanza nell'ambiente e possa provocare effetti nocivi significativi per la salute umana e/o per l'ambiente, tali da giustificare un'azione a livello mondiale.
 
L’Allegato F comprende informazioni sugli aspetti socioeconomici associati alle possibili misure di controllo e che dunque possono riguardare a) efficacia ed efficienza delle possibili misure di controllo nel conseguimento degli obiettivi di riduzione dei rischi; b) alternative per prodotti e processi; c) effetti positivi e/o negativi sulla società derivanti dall'attuazione delle possibili misure di controllo; d) implicazioni relative ai rifiuti e al loro smaltimento; e) accesso alle informazioni ed educazione del pubblico; f) stato delle capacità di controllo e monitoraggio; g) qualsiasi misura di controllo dei rischi adottata a livello nazionale o regionale.
 
Area Legale

Legge 12 luglio 2022, n. 93_Legge di ratifica Convenzione di Stoccolma POPs
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