Interdizione dal lavoro per maternità: novità operative dall’INL

28/07/2025

1. Finalità e destinatari

La Nota prot. n. 5944 dell'8 luglio 2025 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) fornisce indicazioni operative rivolte a tutti gli Uffici territoriali (metropolitani, interregionali e provinciali) per uniformare la gestione dei procedimenti di interdizione dal lavoro per le lavoratrici madri in periodo ante e post partum, ai sensi del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.

2. Quadro normativo di riferimento

Le disposizioni richiamate nella Nota si fondano sugli articoli 6, 7, 11, 12 e 17 del d.lgs. n. 151/2001, nonché sull'art. 18 del D.P.R. n. 1026/1976. Il presupposto centrale è la tutela della salute della lavoratrice e del nascituro, in conformità anche alla comunicazione della Commissione UE del 5 ottobre 2000, secondo cui la gravidanza non è una malattia ma può comportare limitazioni nelle condizioni lavorative normalmente accettabili.

3. Obblighi del datore di lavoro

Il datore di lavoro è tenuto a:
 
  • valutare i rischi specifici per le lavoratrici gestanti, puerpere o in fase di allattamento, ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. n. 151/2001;
  • individuare misure preventive e, ove necessario, adottare provvedimenti di modifica temporanea delle condizioni di lavoro o di orario;
  • ove non sia possibile la modifica, procedere allo spostamento ad altra mansione compatibile;
  • qualora anche questo non sia possibile, trasmettere tempestivamente all’ITL competente l’istanza di interdizione, corredata da dichiarazione sull’impossibilità di adibizione a mansioni alternative e stralcio del DVR.

4. Condizioni e modalità di presentazione dell’istanza

L’istanza deve essere presentata all’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) competente per sede dell’unità produttiva in cui è occupata la lavoratrice. Può essere presentata:
 
  • dalla lavoratrice, allegando certificato medico di gravidanza (ante partum) o autocertificazione/certificato di nascita (post partum), indicazione della mansione e, ove possibile, stralcio del DVR;
  • dal datore di lavoro, con obbligo di allegare la documentazione sopra indicata e specifica dichiarazione sull’impossibilità di adibizione a mansioni alternative.
  • L’invio deve avvenire esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), utilizzando l’apposita modulistica messa a disposizione dagli Uffici territoriali, eventualmente integrata con moduli predisposti dalle Regioni o Province autonome. È consigliabile verificare sul sito dell’ITL territorialmente competente l’indirizzo PEC aggiornato e la modulistica in uso.

5. Procedimento e decorrenza del provvedimento

Il procedimento si articola come segue:
​​​​​​​
  • protocollazione immediata dell’istanza;
  • assegnazione tempestiva per l’istruttoria;
  • adozione del provvedimento entro 7 giorni dalla ricezione della documentazione completa;
  • in caso di incompletezza, il termine decorre dal completamento della documentazione. La decorrenza dell’astensione dal lavoro è sempre dalla data del provvedimento adottato dall’ITL, anche nei casi di interdizione immediata ex art. 18, comma 8, D.P.R. 1026/1976.

6. Criteri per la valutazione del rischio

L’ITL valuta:
​​​​​​​
  • la sussistenza di rischi ambientali o organizzativi incompatibili con lo stato di gravidanza o puerperio;
  • l’effettiva impossibilità di spostamento a mansioni compatibili.
  • Tra i rischi rilevanti si segnalano: esposizione a sostanze chimiche o biologiche, vibrazioni, rumore, posture incongrue, stazione eretta prolungata, movimentazione manuale di carichi (>3 kg), lavori a turni o in ambienti insalubri.

7. Attività e mansioni a rischio

La Nota individua attività particolarmente critiche, come:
 
  • commercio al dettaglio (commesse, per stazione eretta e posture affaticanti);
  • comparto scolastico (educatrici di nido e infanzia, insegnanti di sostegno);
  • lavori di assistenza a disabili, lavori su scale, esposizione a calore o freddo, macchinari con vibrazioni o movimenti ripetitivi.
Tale elenco è esemplificativo e non esaustivo: resta ferma la possibilità per la lavoratrice o il datore di presentare istanza anche per attività diverse, qualora emerga un rischio incompatibile con lo stato fisiologico della lavoratrice.

8. Spostamento a mansioni alternative

La valutazione circa la possibilità di spostare la lavoratrice a mansioni diverse spetta al datore di lavoro, che deve contemperare l’esigenza di tutela con l’efficienza organizzativa. La prestazione alternativa non deve essere né gravosa né inutile, ai sensi dell’art. 1175 c.c. L’INL può effettuare accertamenti solo in casi eccezionali.

9. Diritti della lavoratrice nel post partum

La lavoratrice madre, fino al settimo mese dopo il parto, può:
 
  • presentare istanza di interdizione post partum allegando la documentazione necessaria;
  • sollecitare l’adozione del provvedimento in caso di inerzia;
  • presentare osservazioni in caso di preavviso di rigetto ex art. 10-bis L. 241/1990;
  • proporre ricorso giurisdizionale al giudice del lavoro in caso di rigetto definitivo.

10. Natura e impugnabilità del provvedimento

Il provvedimento di interdizione ha natura definitiva (art. 17, co. 5, d.lgs. n. 151/2001). Contro il provvedimento di diniego è possibile:
 
  • presentare osservazioni entro 10 giorni dal preavviso ex art. 10-bis;
  • proporre ricorso al titolare del potere sostitutivo;
  • presentare ricorso giurisdizionale al giudice del lavoro.
La Nota INL n. 5944/2025 rappresenta un atto di indirizzo volto a fornire agli Ispettorati territoriali criteri operativi omogenei in materia di interdizione dal lavoro delle lavoratrici gestanti e puerpere. Chiarisce le condizioni per l’adozione del provvedimento, le responsabilità documentali delle parti coinvolte e i tempi procedimentali, rafforzando il coordinamento tra tutela della salute e organizzazione del lavoro.
La disciplina non introduce automatismi, ma prevede un accertamento caso per caso, fondato sulla documentazione fornita e sulla valutazione dei rischi aziendali. Il ruolo del datore di lavoro risulta centrale nella gestione preventiva delle condizioni lavorative incompatibili, mentre l’ITL assume una funzione di garanzia e controllo in fase di valutazione e rilascio del provvedimento.
Nel complesso, il documento contribuisce a rendere più trasparente e accessibile il procedimento di interdizione, anche attraverso l’indicazione dei canali formali, dei modelli da utilizzare e della documentazione minima richiesta.
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