Interpello ambientale MASE 16.07.2026 - Gestione micro-cantieri amianto: deposito temporaneo, trasbordo, tracciabilità FIR/RENTRI

27/07/2026

Scheda tecnica

Provvedimento Interpello ambientale ex art. 3-septies D.Lgs. 152/2006
Riferimento Prot. usc. n. 152469 del 16.07.2026 - MASE, Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche
Istanza Sportello Amianto Nazionale, prot. n. 87948 del 24.04.2026
Istruttoria tecnica Parere ISPRA richiesto con nota prot. 88283 del 24.04.2026, acquisito con nota prot. 126116 del 15.06.2026
Natura giuridica Parere interpretativo ex art. 3-septies D.Lgs. 152/2006; non vincolante, non estensibile a procedimenti giurisdizionali pendenti
Oggetto Gestione dei rifiuti da micro-cantieri multipli di bonifica amianto compatto (categoria 10): deposito temporaneo, trasbordo, registrazioni FIR/RENTRI
Norme richiamate Artt. 183, 185-bis, 187, 190, 193, 208 D.Lgs. 152/2006; L. 82/1994; L. 257/1992 e DPR 8.8.1994; DM 59/2023; DD 251/2023 (All. 1 e 2)
Destinatari Imprese di bonifica amianto, RSPP/ASPP, consulenti HSE, gestori del ciclo rifiuti

La nota si rivolge alle imprese che eseguono bonifiche amianto su cantieri di piccola entità e ricorrenti nel tempo.
Chi ha fretta legga direttamente il punto 3 e il box operativo finale; chi cerca il dettaglio normativo trova in punto 6 i profili di compliance ancora aperti.


Abstract
L'interpello chiarisce che i rifiuti dei micro-cantieri di bonifica amianto categoria 10 possono essere trasferiti, senza autorizzazione, dalla sede di produzione a una diversa sede del produttore, a condizione che questa sia nella sua disponibilità e funzionalmente collegata al cantiere.
Il cambio di mezzo e trasportatore in quella sede si qualifica come trasbordo totale, non come nuova fase di trasporto e non richiede un secondo FIR. Per le imprese che eseguono attività ricorrenti di bonifica su piccoli cantieri, questo significa poter centralizzare la logistica dei rifiuti presso la propria sede operativa senza incorrere nell'obbligo di autorizzazione allo stoccaggio, purché siano rispettate le condizioni indicate.
 

1. Contesto

L'interpello nasce da un'istanza dello Sportello Amianto Nazionale, che ha segnalato le difficoltà operative delle imprese di bonifica quando operano su una pluralità di cantieri di piccola entità (categoria 10, amianto compatto). In questi casi la quantità di rifiuto prodotta in ciascun cantiere è spesso insufficiente a giustificare l'allestimento di un deposito temporaneo in loco, mentre il trasferimento verso la sede dell'impresa comporta dubbi sulla qualificazione giuridica dell'operazione — deposito temporaneo, stoccaggio soggetto ad autorizzazione, o nuova fase di trasporto. Il Ministero ha istruito la questione anche con il supporto tecnico di ISPRA prima di rispondere.

2. Ambito e soggetti

  • Imprese abilitate alla bonifica di amianto compatto (categoria 10 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali) che operano su una pluralità di cantieri di modesta entità.
  • Soggetti che svolgono attività di manutenzione e piccoli interventi edili ai sensi della L. 82/1994, cui si applica la fictio iuris dell'art. 193, comma 19, D.Lgs. 152/2006.
  • RSPP, ASPP e consulenti HSE incaricati della gestione della tracciabilità dei rifiuti (FIR/xFIR e registro RENTRI).

3. Cosa chiarisce l'interpello

Deposito temporaneo in sede diversa dal cantiere
Il trasferimento dei rifiuti dal cantiere a una sede o unità locale del produttore, diversa dal luogo di produzione, resta nel perimetro del deposito temporaneo ex art. 185-bis D.Lgs. 152/2006 - e quindi non necessita di autorizzazione - quando quella sede è nella disponibilità del produttore ed è funzionalmente collegata al luogo di produzione, dotata dei necessari presidi di sicurezza. Il Ministero richiama in proposito la giurisprudenza di legittimità (Cass. Pen. sez. III, 22.09.2015, n. 41056; Cass. Pen. sez. III, 31.03.2017, n. 16441) e la fictio iuris dell'art. 193, comma 19, che per le attività di manutenzione e piccoli interventi edili considera i rifiuti prodotti presso la sede del soggetto che svolge l'attività, con obbligo di DDT in luogo del FIR quando le quantità sono limitate. Resta fermo che, in assenza anche di uno solo dei requisiti (disponibilità del luogo, collegamento funzionale, presidi di sicurezza), il raggruppamento va qualificato come stoccaggio soggetto ad autorizzazione ai sensi della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006.

Trasbordo totale e cambio di trasportatore
Il cambio di mezzo e di trasportatore effettuato dopo l'arrivo del rifiuto in un luogo nella disponibilità del produttore si qualifica come trasbordo totale ai sensi dell'art. 193, comma 15, D.Lgs. 152/2006, e non come nuova fase autonoma di trasporto: non è quindi necessaria l'emissione di un secondo FIR. Il Ministero rinvia sul punto alle Istruzioni per la compilazione del FIR di cui all'Allegato 2 al DD 251/2023, che disciplinano il trasbordo totale nel campo 14 del formulario e trattano espressamente anche il caso dei rifiuti ex art. 193, comma 19.

Tracciabilità RENTRI
Per le registrazioni di carico e scarico nei casi di chiusura di un primo FIR presso una sede del produttore e successivo avvio a destino con nuovo FIR, il Ministero rinvia alle Istruzioni per la compilazione del registro cronologico di cui all'Allegato 1 al DD 251/2023, senza introdurre regole ulteriori rispetto a quelle già previste da tali istruzioni operative.

6. Criticità e profili di compliance

  • La qualificazione come deposito temporaneo regge solo se sussistono cumulativamente disponibilità del sito, collegamento funzionale al cantiere e presidi di sicurezza: la verifica va condotta caso per caso e documentata, non presunta in via generale per tutte le sedi dell'impresa.
  • Per i quantitativi limitati che non giustificano un deposito in cantiere, il trasporto verso la sede va accompagnato da DDT con indicazione del luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità: un adempimento distinto e non sostituibile dal FIR.
  • La corretta compilazione dei campi 13 (trasbordo parziale) e 14 (trasbordo totale) del FIR secondo l'Allegato 2 al DD 251/2023 è condizione per non incorrere in una duplicazione indebita degli obblighi di tracciabilità.
  • Il Ministero esclude espressamente che le considerazioni rese valgano per procedure o procedimenti, anche giurisdizionali, in corso o in fase di evoluzione: l'interpello non copre situazioni già oggetto di contestazione.

Box operativo

Per le imprese di bonifica amianto che operano su più micro-cantieri, l'interpello offre una base per centralizzare la gestione dei rifiuti presso la propria sede senza ricorrere all'autorizzazione allo stoccaggio, a condizione che la sede sia effettivamente nella disponibilità dell'impresa e collegata funzionalmente ai cantieri. Restano da presidiare la documentazione che attesta tali condizioni e la corretta compilazione di FIR e registro RENTRI nei passaggi di trasbordo - aspetti su cui un errore procedurale vanifica il beneficio riconosciuto dall'interpretazione ministeriale.

Riferimenti normativi

Fonti normative primarie
Artt. 183, 185-bis, 187, 190, 193, 208 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - L. 25 gennaio 1994, n. 82 - L. 27 marzo 1992, n. 257 e DPR 8 agosto 1994 - DM 4 aprile 2023, n. 59 -DD 251/2023, Allegati 1 e 2.

Giurisprudenza citata nell'interpello
Cass. Pen., Sez. III, 28.05.2024, n. 20841 - Cass. Pen., Sez. III, 22.09.2015, n. 41056 - Cass. Pen., Sez. III, 31.03.2017, n. 16441.

Fonti secondarie (non normative)
Note operative RENTRI e circolari di settore sulla compilazione del formulario ai sensi del DD 251/2023 - richiamate a supporto della lettura dei campi FIR 13/14, non allegate integralmente all'interpello.