Il reato di interposizione fittizia dell’appalto in Italia viene disciplinato da una serie di norme tra cui il D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 di Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, che contiene disposizioni specifiche che vietano e puniscono le forme di interposizione illecita di manodopera.
Insieme all’art. 1655 cod. civ. stabilisce i criteri per distinguere un genuino contratto di appalto da uno fittizio che maschera un’interposizione illecita. Inoltre, l’art. 38 bis del D.Lgs. n. 81/2015 e l’art. 603 bis c.p. sono ulteriori norme che definiscono e sanzionano l’interposizione illecita o somministrazione fraudolenta e l’intermediazione illecita di manodopera con sfruttamento del lavoro.
L’interposizione fittizia si verifica quando un soggetto interposto (apparente appaltatore) assume manodopera, la retribuisce e la mette direttamente a disposizione dell’originario committente, senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo. In pratica, l’appaltatore gestisce solo i compiti amministrativi del rapporto di lavoro (come retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma i lavoratori sono effettivamente inseriti nell’impresa del committente.