La Relazione di Riferimento: istruzioni per la redazione

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Il D.Lgs. 46/2014, correttivo del T.U. Ambientale (D.Lgs. 152/2006 s.m.i.), ha introdotto nella normativa italiana relativa all’AIA le nuove disposizioni sulla Relazione di Riferimento.

A seguito di tali modifiche, nel Titolo III-bis del D.Lgs. 152/2006 è previsto l’obbligo per i gestori di installazioni soggette ad AIA della presentazione di tale documentazione.

La Relazione di Riferimento rappresenta uno strumento chiave per prevenire ed affrontare la potenziale contaminazione del suolo e delle acque sotterranee che potrebbe essere cagionata dalle attività che producono, utilizzano o scaricano determinate sostanze pericolose. La relazione è uno dei documenti di base per effettuare un confronto con lo stato di contaminazione per la verifica al momento della cessazione definitiva delle attività e la valutazione degli eventuali obblighi di ripristino.

Sono tenuti a redigerla:

  1. i gestori di installazioni soggette ad AIA statale: “impianti elencati nell’Allegato XII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con esclusione di quelli costituiti esclusivamente da centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW alimentate esclusivamente a gas naturale…”
  2. i gestori di installazioni soggette ad AIA regionale o provinciale: (Allegato VIII, parte seconda D.Lgs. n. 152/2006), se previsto al termine della procedura di verifica di seguito descritta.

Con l’emanazione del D.M. 272/14 sono state fornite istruzioni specifiche ai fini della presentazione e dei contenuti per la stesura della relazione di riferimento, ma soprattutto la procedura per verificare l’effettiva necessità di procedere con tale obbligo, cioè la “Procedura per la verifica della sussistenza dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento”, articolata nelle seguenti fasi:

  1. verificare se l’installazione usa, produce o rilascia sostanze pericolose in base al Regolamento CLP (Regolamento (CE) n. 1272/2008), nonché se le sostanze usate, prodotte o rilasciate, determinano la formazione di prodotti intermedi di degradazione pericolosi in base alla citata classificazione;
     
  2. per ciascuna di tali sostanze determinare la massima quantità utilizzata, prodotta, rilasciata (o generata come prodotto intermedio di degradazione) dall’installazione alla sua massima capacità produttiva. Nel caso di più sostanze pericolose, si sommano le quantità delle sostanze appartenenti alla stessa classe di pericolosità e si confronta il valore ottenuto per ciascuna classe di pericolosità con il valore di soglia della classe di appartenenza. Le quattro classi di definite dal decreto sono: 1° “sostanze cancerogene e/o mutagene (accertate o sospette)” con soglia pari a 10 kg/anno o dm³/anno, 2° “Sostanze letali, sostanze pericolose per la fertilità o per il feto, sostanze tossiche per l’ambiente” con soglia pari a 100 kg/ anno o dm³/anno, 3° “Sostanze tossiche per l’uomo” con soglia pari a 1000 kg/anno o dm³/anno, 4° “Sostanze pericolose per l’uomo e/o per l’ambiente” con soglia pari a 10000 kg/anno o dm³/anno. Se i quantitativi indicati sono superati, è necessario procedere con la fase n. 3.
     
  3. per ciascuna sostanza che ha determinato il superamento delle soglie di cui al punto 2, deve essere effettuata una valutazione sulla possibilità che la sostanza determini una contaminazione delle matrici ambientali del sito. Al fine di tale valutazione devono essere tenute in considerazione:
  • le caratteristiche chimico-fisiche delle sostanze pericolose prese in considerazione;
  • le caratteristiche geologiche e idrogeologiche del sito;
  • le eventuali misure di contenimento e prevenzione della contaminazione adottate nell’installazione.

Se al termine della valutazione emerge un’effettiva possibilità di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee connessa a uso, produzione o rilascio (o generazione quale prodotto intermedio di degradazione) di una o più sostanze pericolose da parte dell’installazione, tali sostanze pericolose sono considerate pertinenti e il gestore è tenuto ad elaborare per esse la Relazione di Riferimento.

Contenuti minimi e criteri di caratterizzazione.
L’Allegato 2 del D.M. 272/2014 definisce in 12 punti i contenuti minimi della Relazione di Riferimento.
Le analisi e valutazioni contenute nella Relazione di Riferimento debbono essere esclusivamente riferite alle sostanze risultate pertinenti. Nell’Allegato 3 del D.M. 272/2014 sono riportati i criteri generali per la caratterizzazione del suolo e delle acque sotterranee, per l’acquisizione di nuove informazioni sullo stato di qualità delle matrici ambientali, oltre a quelle già disponibili.

Le tempistiche previste.
Le installazioni già in possesso di AIA statale dovevano presentare la relazione di riferimento entro 12 mesi dalla entrata in vigore del D.M., ossia entro il 7 gennaio 2016 (art. 4 comma 1 del D.M. 272/2014).
Gli impianti soggetti a rilascio dell’AIA da parte di Regione o Provincia devono attendere successive direttive regionali o l’emanazione di documenti /linee guida emanati a valle dei tavoli tecnici, alcuni dei quali ancora in corso. Le installazioni non ancora in possesso di AIA al momento dell’entrata in vigore del decreto sono tenute a corredare la domanda di autorizzazione con la relazione di riferimento o con documentazione attestante l’esito negativo della verifica di sussistenza.
In caso di modifiche sostanziali ai fini AIA, la domanda di autorizzazione dovrà essere corredata di relazione di riferimento, esito negativo o aggiornamento di una precedente relazione di riferimento.

Per quanto riguarda gli esiti della “verifica di assoggettabilità” ed, eventualmente, i tempi della successiva elaborazione e presentazione della relazione di riferimento da parte degli impianti in possesso di AIA regionali e provinciali, è necessario attenersi alle informazioni fornite dalle Autorità competenti locali.

Di seguito si riporta a titolo esemplificativo l’elenco delle DGR delle Regioni che hanno definito le tempistiche per l’adempimento degli obblighi connessi alla relazione di riferimento. L’elenco è da ritenersi non esaustivo:

  • Emilia-Romagna - Deliberazione della Giunta Regionale n.245/2015 del 16/03/2015 “Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) - Disposizioni in merito alle tempistiche per l'adempimento degli obblighi connessi alla relazione di riferimento”;
  • Veneto - Deliberazione della Giunta Regionale n. 395 del 31 marzo 2015 “Definizione delle tempistiche per la presentazione della "Relazione di riferimento" di cui all'art. 5, comma 1, lett. v-bis) del d.lgs. 03.04.2006, n. 152, per le installazioni di competenza regionale e provinciale;
  • Liguria - Deliberazione della Giunta Regionale n. 557 del 27 marzo 2015 “Indicazioni applicative riferite alla relazione di riferimento di cui all'art. 29-ter, comma 1 - lettera m) del d.lgs. 152/06 per le installazioni soggette ad AIA regionale”.

Per la Regione Lombardia da tempo si aspetta una DGR che definisca tali informazioni ma non si sono ancora concluse le fasi di consultazione tecnica.

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