L’approvazione della Direttiva europea 2012/11/CE (modifica della Direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici) ha posto l’attenzione sul problema delle emissioni di campi elettromagnetici in ambiente lavorativo e della conseguente esposizione da parte dei lavoratori.
Il testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 ) obbliga inoltre il datore di lavoro alla valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza, con specifico riferimento alla valutazione dei rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici e, fra questi, ai campi elettromagnetici.
Sia la Direttiva 2013/35/UE che il D.Lgs. 81/2008 prevedono infatti che i datori di lavoro mettano a disposizioni dei lavoratori macchine ed apparecchiature sicure e, nel caso specifico, che non comportino rischi di esposizione a campi elettromagnetici per i lavoratori esposti.
Per fare questo il datore di lavoro deve necessariamente valutare l’esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici conformemente alle norme di riferimento, sulla base delle tipologie di apparecchiature, impianti e macchine presenti nel luogo di lavoro e, dove necessario, deve anche procedere con l’effettuazioni di misure strumentali per verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa.
Dall’altra parte, il requisito essenziale di sicurezza e di tutela della salute 1.5.10 della Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine) stabilisce che “le emissioni indesiderabili di radiazioni da parte della macchina (comprese quelle non ionizzanti, di cui i campi elettromagnetici fanno parte) devono essere eliminate o essere ridotte a livelli che non producono effetti negativi sulle persone”.
Si aggiunge inoltre che “ogni emissione di radiazioni non ionizzanti funzionali durante la regolazione, il funzionamento e la pulitura deve essere ridotta a livelli che non producono effetti negativi sulle persone”.
È quindi necessario che, da parte del fabbricante, venga valutato il rischio che la macchina possa dare origine a campi elettromagnetici potenzialmente pericolosi per le persone esposte, con particolare riferimento alle postazioni in cui è prevista la presenza dell’operatore. Evidentemente tale obbligo non è da confondere con la compatibilità elettromagnetica (Direttiva 2014/30/UE) che riguarda invece l’idoneità delle apparecchiature a funzionare in presenza di campi elettromagnetici in modo soddisfacente e senza produrre perturbazioni elettromagnetiche inaccettabili per altre apparecchiature.
Non va inoltre trascurato che, come previsto dal requisito essenziale di sicurezza e di tutela della salute 1.7.4.2 (contenuto delle istruzioni), la Direttiva Macchine prevede che il manuale di istruzioni debba contenere:
- l) le informazioni in merito ai rischi residui che permangono, malgrado siano state adottate le misure di protezione integrate nella progettazione della macchina e malgrado le protezioni e le misure di protezione complementari adottate;
- m) le istruzioni sulle misure di protezione che devono essere prese dall’utilizzatore, incluse, se del caso, le attrezzature di protezione individuale che devono essere fornite;
- v) se la macchina può emettere radiazioni non ionizzanti che potrebbero nuocere alle persone, in particolare se portatrici di dispositivi medici impiantabili attivi o non attivi, le informazioni riguardanti le radiazioni emesse per l’operatore e le persone esposte.
Inoltre il requisito essenziale di sicurezza e di tutela della salute, della direttiva macchine, 1.7.4.3 prescrive che “le pubblicazioni illustrative o promozionali che descrivono le caratteristiche delle prestazioni della macchina devono contenere le stesse informazioni delle istruzioni per quanto concerne le emissioni”.
Quindi, in presenza di campi elettromagnetici significativi (così come dovrebbe avvenire, ad esempio, per il rumore), sussiste l’obbligo di indicare nel manuale di istruzioni anche il valore rilevato dalle misure strumentali con la relativa classificazione.
Risulta evidente che tali prescrizioni contenute a livello di Direttiva macchine hanno il duplice obbiettivo di incentivare, da un lato, la riduzione di emissioni di radiazioni da parte delle macchine (campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, ecc.) e di fornire, dall’altra parte, gli strumenti necessari al datore di lavoro per adempiere ai propri obblighi in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro in cui la macchina verrà installata.
La valutazione delle radiazioni elettromagnetiche emesse dal macchinario, effettuata dal fabbricante (con riferimento alla norma UNI EN 12198, armonizzata ai sensi della Direttiva Macchine 2006/42/CE), permette quindi di arrivare a definire la corretta classificazione della macchina. La valutazione delle radiazioni elettromagnetiche, se necessario, consente anche di prendere idonee misure di protezione per l’eliminazione o la riduzione dei rischi connessi con l’esposizione a tali emissioni, sia in fase di progettazione che di utilizzo della macchina.
È importante evidenziare come, una condizione di evidente presenza di sorgenti di campi elettromagnetici significativi associata ad un’assenza di indicazioni e segnalazioni nel manuale di istruzioni, rappresenti una non conformità rispetto ai requisiti della Direttiva Macchine che può portare anche a sanzioni da parte degli organismi di controllo, di fronte alla quale il datore di lavoro deve porre rimedio.
Per sopperire a tali mancanze, risulta quindi fondamentale, per il datore di lavoro che si approccia ad effettuare la valutazione da esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici, partire con una mappatura completa di tutti i possibili centri di pericolo presenti in stabilimento, verificando l’approccio tenuto dal fabbricante nella valutazione delle potenziali sorgenti di emissione di radiazione elettromagnetica e provvedendo, in mancanza di informazioni dirette fornite dal costruttore, alla classificazione e caratterizzazione delle stesse sulla base dei percorsi qui di seguito illustrati.
A tale scopo costituisce un notevole aiuto la norma UNI EN 12198 la quale stabilisce che, nella procedura per la stima del rischio dovuto all’emissione di radiazioni da un macchinario, il fabbricante od l’utilizzatore (a seconda delle proprie conoscenze, delle circostanze e del contesto in cui viene fatta la valutazione) possono ignorare alcune tipologie di emissione definite “trascurabili” basandosi sull’esperienza, sui calcoli e sulle misurazioni di tecnici esperti.
Un notevole aiuto in tal senso viene dato dalla norma CEI EN 50499, che fornisce un elenco di apparecchiature considerate “conformi a priori” in quanto le emissioni originate sono inferiori ai limiti minimi della Raccomandazione 1999/519/CE sulle esposizioni a campi elettromagnetici per la popolazione.
Fanno parte di questo elenco:
- apparecchiatura di illuminazione (escluse le illuminazioni speciali alimentate in RF;
- computer e apparecchiature IT;
- telefoni mobili e telefoni senza filo;
- caricabatterie per il normale uso domestico, destinati all’utilizzo in garage, nei negozi, nell’industria leggera e nelle fattorie (trattati nella norma CEI EN 60335-2-29);
- apparecchiature audio e video (esclusi i tipi speciali, che utilizzano trasmettitori radio usati tipicamente nel settore delle radiodiffusioni);
- antenne delle stazioni base (solo per distanze dall’antenna superiori a quelle di sicurezza definite per l’esposizione della popolazione);
- apparecchiature portatili alimentate a batteria, esclusi i trasmettitori a radio frequenza;
- apparecchiature elettriche per il riscaldamento di locali (esclusi i riscaldatori a microonde);
- strumentazione, apparecchiature di misura e controllo;
- reti di alimentazione elettrica (50 Hz) nei luoghi di lavoro e circuiti di distribuzione e trasmissione dell’elettricità che attraversano o sorvolano il luogo di lavoro; in questo caso le esposizioni ai campi elettrici e magnetici devono essere considerate separatamente.
Possono inoltre essere considerati conformi per l’esposizione ai campi magnetici i seguenti elementi:
- tutte le installazioni elettriche con un valore nominale della corrente di fase non superiore a 100 A;
- tutti i circuiti singoli all’interno di un’installazione, con un valore nominale della corrente di fase non superiore a 100 A;
- tutti i circuiti i cui conduttori sono vicini e hanno una corrente netta non superiore a 100 A;
- sono compresi tutti i componenti delle reti che soddisfano i criteri precedenti (inclusi i cablaggi, le apparecchiature di manovra, i trasformatori, ecc.);
- tutti i conduttori aerei nudi.
Possono invece essere considerati conformi per l’esposizione ai campi elettrici i seguenti elementi:
- tutti i circuiti di cavi sotterranei o isolati, con qualsiasi tensione nominale;
- tutti i circuiti aerei nudi con tensione nominale non superiore a 100 kV;
- le linee aeree non superiori a 125 kV che sorvolano il luogo di lavoro;
- le linee aeree che sorvolano il luogo di lavoro di qualsiasi tensione, se il luogo di lavoro è all’interno.
Per tutte quelle sorgenti mappate che non è possibile far ricadere fra queste tipologie risulta quindi necessario procedere con le misurazioni strumentali, al fine di valutare il livello di emissione di radiazioni, assegnare la corretta categoria di emissione, determinare le misure di protezione appropriate e fornire le informazioni necessarie agli utilizzatori della macchina.
Attraverso l’utilizzo di strumentazione specifica per questo tipo di grandezze, facendo riferimento alle varie metodologie di valutazione dell’indice di esposizione contenute nelle linee guida e nei principali standard di riferimento, siamo quindi in grado di sviluppare un percorso di valutazione che, a partire da misurazioni delle emissioni di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico per sorgenti a bassa ed alta frequenza e per sorgenti di campi magnetici variabili nel tempo, sia finalizzato alla valutazione del rischio di esposizione dei lavoratori e/o alla valutazione e riduzione dei rischi generati dalle radiazioni emesse dal macchinario (conformemente alle norme CEI EN 50499, UNI EN 12198 ed altre norme applicabili).
Area Sicurezza impianti e processi produttivi