La verifica delle valvole di sicurezza durante la messa in servizio ai sensi dell’art.4 DM 329/04

21/07/2016

I compiti dell’ispettore INAIL durante il sopralluogo di verifica di una attrezzatura in pressione ai sensi dell’art. 4 del DM 329/04 sono stabiliti dalla LETTERA CIRCOLARE N.3/05 che comunica le modalità operative per gli accertamenti di cui sopra relative alle attrezzature CE installate ed agli insiemi a pressione assemblati dall’utilizzatore sull’impianto.
Alla ricezione della richiesta di verifica di messa in esercizio, effettuata su richiesta dell’utilizzatore, l’INAIL effettuerà:

  • Esame della relazione tecnica per verificare che: ogni attrezzatura o insieme a pressione sia idoneo all’impiego dichiarato dall’utilizzatore; tutti i contenuti della relazione tecnica siano stati presi in esame; per le attrezzature certificate CE e non facenti parte di insiemi i dispositivi di sicurezza siano stati correttamente dimensionati.
  • Identificazione e controllo di ogni attrezzatura a pressione o insieme mediante la marcatura CE apposta in sede di certificazione
  • Verifica della corretta installazione di ogni attrezzatura a pressione che deve risultare conforme alle prescrizioni del Manuale d’uso e manutenzione rilasciato dal Fabbricante, limitatamente alle vigenti competenze istituzionali dell’INAIL.
  • Accertamento, ai sensi dell’art. 9 comma 4 del D.M 1/12/2004 n. 329, della esistenza e della funzionalità dei dispositivi di sicurezza e controllo posti a corredo delle attrezzature certificate CE e non facenti parte di “insiemi” e a corredo dell’impianto. Esse possono consistere, a discrezione del tecnico INAIL incaricato, in:
    • effettuazione di prove al banco o con simulazioni
    • se non pregiudizievole per le condizioni di esercizio, prova d’intervento in opera.
    • In particolare la verifica per le valvole di sicurezza può consistere nell’accertamento di avvenuta taratura entro i limiti temporali stabiliti dal fabbricante.

Circa le modalità di accertamento della funzionalità delle valvole di sicurezza è ormai prassi consolidata dei tecnici INAIL quella di eseguirne l’accertamento verificando principalmente che le valvole di sicurezza siano state costruite (certificato di conformità CE) o tarate (certificato di taratura rilasciato da O.N o costruttore o laboratorio abilitato) in data antecedente a quella della verifica ex art. 4 per un periodo non superiore all’intervallo di verifica di funzionamento dell’apparecchio al quale sono asservite, sempre che questo sia almeno pari o superiore all’intervallo di controllo definito dal costruttore sul manuale d’uso e manutenzione della valvola, indipendentemente dall’effettiva funzionalità delle valvole stesse. (Esempio: se l’ispettore compie la verifica oggi 19 luglio 2016 su un serbatoio per aria cat. IV (verifica funzionamento ogni 3 anni), le date di taratura delle valvole di sicurezza non possono essere antecedenti il 19 luglio 2013).
È quindi compito fondamentale dell’utilizzatore nonché richiedente la verifica, accertarsi, prima dell’intervento del tecnico INAIL, che le valvole di sicurezza siano state costruite o tarate entro i limiti sopraindicati. In caso contrario è consigliabile intervenire per tempo, pena il divieto della messa in servizio dell’attrezzatura a pressione esaminata, facendo tarare le valvole di sicurezza da una azienda abilitata oppure sostituendole con altre di pari caratteristiche. In questo secondo caso si dovrà procedere all’aggiornamento della relazione tecnica come da art. 6.

Si ricorda che INAIL non effettua tarature in campo e, una volta verificata la funzionalità delle valvole di sicurezza e della attrezzatura annessa, non esegue alcuna punzonatura o piombatura.

 

Area Sicurezza impianti e processi produttivi

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