La “Visita medica per ragionevole motivo”: una valutazione tecnico-giuridica

02/02/2026

La “Visita medica per ragionevole motivo”_Una valutazione tecnico-giuridica
Oggetto: Valutazione tecnico-giuridica della “visita per ragionevole motivo” ex art. 41, comma 2, lett. e-quater, D.Lgs. 81/08

1. Inquadramento normativo e oggetto dell’analisi

Il D.L. 31 ottobre 2025, n. 159, convertito con L. 29 dicembre 2025, n. 198, ha introdotto, all’interno dell’art. 41 del D.Lgs. 81/08, una nuova tipologia di visita medica finalizzata alla verifica che il lavoratore non si trovi sotto effetto di alcol o sostanze stupefacenti o psicotrope, in presenza di un ragionevole motivo e con riferimento ad attività lavorative ad elevato rischio infortunistico.
La presente nota dell’Area Legale di MADE HSE analizza criticamente tale istituto, alla luce di due recenti e importanti contributi specialistici, quello dell’Avv. Giovanni Scudier, del foro di Padova, esperto di Diritto del Lavoro, che ha pubblicato un interessante approfondimento sul tema sulle colonne di Olympus UNIUrb, osservatorio per il monitoraggio permanente di legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro, e quello del Dr. Ernesto Ramistella, Medico Competente e coordinatore nazionale CoSiPS nonché componente del direttivo nazionale SIML, con un articolo pubblicato su Puntosicuro. Nella nostra analisi abbiamo adottato una prospettiva integrata giuridico-sistematica e medico-professionale mettendo dunque a confronto i pareri di due professionisti della prevenzione per fare chiarezza sugli aspetti applicativi del nuovo istituto.

2. Natura della visita e collocazione sistematica

2.1. Fattispecie atipica nella sorveglianza sanitaria Entrambi i contributi convergono nel ritenere che la visita ex art. 41, comma 2, lett. e-quater:
  • sia ontologicamente diversa da tutte le altre visite previste dall’art. 41;
  • risulti forzatamente inserita nel sistema della sorveglianza sanitaria, pur non condividendone la logica preventiva, la programmazione, il collegamento con un rischio professionale strutturale.
Secondo Scudier, la norma incide sulla struttura stessa della sorveglianza sanitaria, alterando il nesso tipico visita → giudizio di idoneità → protocollo sanitario. Ramistella, dal punto di vista medico, qualifica la prestazione come controllo istantaneo, più assimilabile a un accertamento di polizia sanitaria che a un atto medico preventivo ex D.Lgs. 81/08.

3. Il “ragionevole motivo”: titolarità, limiti e rischi

3.1. Competenza esclusiva del datore di lavoro
I due Autori concordano su un punto dirimente:
la valutazione del “ragionevole motivo” compete esclusivamente al datore di lavoro (o alla linea gerarchica) e non al medico competente.
  • Il medico competente:
    • non valuta il presupposto;
    • interviene solo a valle, a fronte di una richiesta datoriale;
    • è ridotto a un ruolo meramente esecutivo.
Scudier sottolinea che un diverso assetto sarebbe logicamente e giuridicamente incoerente, poiché la visita non può servire a stabilire se la visita stessa fosse legittima.
 
3.2. Criticità applicative e rischio di contenzioso
Ramistella evidenzia che, in assenza di criteri normativamente definiti:
  • il “ragionevole motivo” rischia di fondarsi su percezioni soggettive;
  • ciò espone il datore di lavoro a:
    • contenziosi per controlli arbitrari o discriminatori;
    • contestazioni per lesione della dignità e della privacy del lavoratore.
La norma, pur attribuendo al datore di lavoro il potere-dovere di attivazione, non fornisce strumenti oggettivi di tutela né per il lavoratore né per lo stesso datore di lavoro.
 

4. Temporalità della visita e inapplicabilità organizzativa

La visita secondo il nuovo dettato normativo deve essere effettuata prima o durante il turno lavorativo, presupponendo un intervento immediato del medico competente.
4.1. Incompatibilità con l’organizzazione reale della sorveglianza sanitaria
Entrambi i contributi evidenziano che l’ordinamento non prevede alcun obbligo di reperibilità del medico competente, inoltre il modello organizzativo sotteso alla norma è irrealistico, soprattutto per PMI, per aziende multi-sede, per lavoro notturno o su turni, per MC libero-professionisti operanti su più aziende.
Scudier rileva che, in caso di indisponibilità del MC, la fattispecie si esaurisce senza esito, in assenza di disciplina delle conseguenze.
Ramistella sottolinea che la norma presuppone un modello di pronto intervento sanitario completamente estraneo alla sorveglianza sanitaria aziendale.
 

5. Finalità della visita: “sotto effetto” vs “assunzione”

5.1. Interpretazione convergente
Entrambi gli Autori ritengono poi che la visita non sia finalizzata ad accertare alcoldipendenza, tossicodipendenza, assunzione pregressa ma esclusivamente la condizione istantanea di “essere sotto effetto” nel momento del turno.

5.2. Ambiguità tecnico-diagnostica
Il Medico Competente evidenzia una criticità ulteriore:
  • l’accertamento dell’“assunzione” e quello dell’“effetto”:
    • richiedono test diversi,
    • tempi diversi,
    • protocolli diversi;
  • gli attuali Accordi Stato-Regioni non sono predisposti per accertamenti immediati dell’effetto.
Ciò genera una confusione normativa che rende difficilmente definibile il contenuto tecnico della visita.
 

6. Giudizio di idoneità e frattura del modello ex art. 41

Poiché la visita è formalmente ricompresa nell’art. 41, il medico competente è tenuto a esprimere un giudizio di idoneità.
6.1. Incompatibilità strutturale
Entrambi i contributi rilevano che una condizione momentanea e transitoria non è coerente con il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
Inoltre l’eventuale esito negativo potrebbe giustificare solo una inidoneità temporanea istantanea, estranea alla logica del giudizio ex art. 41.
Ramistella segnala inoltre il possibile attrito con l’art. 5 della L. 300/1970 (Statuto dei lavoratori), ove la visita venga a sovrapporsi, di fatto, a un accertamento di inabilità temporanea.
 

7. Posizione di garanzia e responsabilità del datore di lavoro

La nuova disciplina colloca il datore di lavoro in una zona grigia di responsabilità:
  • se non attiva la visita e si verifica un infortunio → possibile profilo di colpa;
  • se attiva la visita senza presupposti solidi → rischio di contenzioso;
  • se il MC non è disponibile → siamo in condizione di assenza totale di indicazioni normative.
Scudier si interroga se la norma introduca un nuovo obbligo sostanziale nell’ambito della posizione di garanzia ex art. 18 D.Lgs. 81/08; Ramistella evidenzia che, di fatto, il carico di responsabilità ricade integralmente sul datore di lavoro, senza le adeguate tutele.
 

8. Valutazione conclusiva unitaria

Dalla lettura coordinata dei due contributi emerge un giudizio fortemente critico e convergente:
  • la norma risponde a un’esigenza reale di prevenzione del rischio grave e imminente;
  • tuttavia:
    • snatura la sorveglianza sanitaria,
    • introduce una “visita” giuridicamente fragile,
    • risulta tecnicamente e organizzativamente inapplicabile,
    • espone medici competenti e datori di lavoro a responsabilità improprie.
La “visita per ragionevole motivo” si configura dunque, allo stato, come istituto ibrido, privo di un solido ancoraggio sistemico, la cui attuazione rischia di produrre più contenzioso che prevenzione.

9. Indicazioni di sistema (emergenti dai contributi)

In coerenza con quanto sostenuto in particolare dal Dr. Ramistella, e compatibilmente con l’impostazione critica di Scudier, si evidenzia l’opportunità di:
  • ricollocare l’istituto fuori dall’art. 41, tra gli obblighi del datore di lavoro;
  • prevedere il coinvolgimento dei Dipartimenti di Prevenzione/ASL in caso di indisponibilità del MC;
  • rinviare la disciplina a un Accordo Stato-Regioni organico su alcol e droghe;
  • evitare interventi settoriali che compromettano la coerenza della sorveglianza sanitaria e determinino la demolizione dell’art. 41 del D.Lgs. 81/08 nella sua ratio di origine.