Le novità apportate dal “Decreto Lavoro” al D.Lgs. 81/08

15/05/2023

Molte le novità apportate dal “Decreto Lavoro” al D.Lgs. 81/08

Con Decreto Legge 4 maggio 2023, n. 48 (il cd “Decreto Lavoro”), che prevede misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro, sono state anche previste modifiche di rilievo al testo del D. Lgs. 81/08. Il Capo II è infatti dedicato al tema degli “Interventi urgenti in materia di rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, nonché di aggiornamento del sistema dei controlli ispettivi”.
 
In attesa della conferma del testo in sede di conversione anticipiamo le novità prospettate.

Obblighi del datore di lavoro e del dirigente e nomina del medico competente

L’art. 14 del DL 4 maggio 2023, n. 48 interviene sui contenuti dell’art. 18, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 disponendo che il Datore di Lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dallo stesso decreto e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28. La modifica è di rilievo per il possibile ampliamento dell’obbligo di sorveglianza sanitaria nel momento in cui il medico competente, che deve obbligatoriamente collaborare con il Datore di Lavoro all’analisi e valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 29 comma 1, ne valutasse la necessità.

Estensione delle norme sulle opere provvisionali ai lavoratori autonomi

L’art. 14 dispone una nuova previsione, in particolare per il settore delle costruzioni, estendendo l’obbligo di impiego di opere provvisionali conformi, come richieste dal Titolo IV, anche ai lavoratori autonomi, imponendosi in questo caso ulteriori obblighi di formazione per gli artigiani o liberi professionisti che dovessero impiegare ponteggi e conseguenti obblighi di vigilanza sul corretto operato dei lavoratori autonomi da parte dei committenti.

Visite di assunzione

L’art. 14 dispone anche l’introduzione all’art. 25 del D.Lgs. 81/08 della nuova lettera e-bis) dove viene puntualizzato l’obbligo per il medico competente di richiedere al lavoratore neoassunto la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e di tenere conto del suo contenuto nella formulazione del giudizio di idoneità.

Grave impedimento temporaneo del medico competente

Viene inserita all’art. 25 del D.Lgs. 81/08 la lettera n-bis) che prevede che in caso di grave impedimento del medico competente, che precluda temporaneamente l’adempimento degli obblighi di legge, lo stesso medico sia tenuto a comunicare per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto in possesso dei relativi requisiti per garantire continuità delle attività di sorveglianza sanitaria.

Formazione dei lavoratori e controlli

Sempre l’art. 14 del Decreto Lavoro interviene in materia di formazione integrando l’art. 37 comma 2 del D.Lgs. 81/08 con la lettera b-bis) rimandando all’atteso Accordo in sede di conferenza permanente Stato-Regioni, oltre a durata, contenuti minimi, modalità di formazione e verifica finale delle attività formative anche le modalità di controllo sui soggetti che erogano formazione e sui partecipanti, con il fine, esplicitato nella relazione di accompagnamento, di contrastare possibili condotte, non conformi alla legge, da parte di soggetti formatori o di datori di lavoro che potrebbero simulare lo svolgimento di attività formative con conseguente rilascio di attestati non veritieri.

Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro anche a cura di soggetti privati con qualifica di incaricati di pubblico servizio

Modificato dall’art. 14 del Decreto in esame anche il testo dell’art. 71 del D.Lgs. 81/08 sul tema delle verifiche periodiche delle attrezzature soggette a controlli periodici di cui all’Allegato VII da parte di Enti istituzionali di controllo (INAIL, ASL, ARPA) e soggetti pubblici e privati abilitati, con l’importante attribuzione introdotta dal riformato comma 12 della qualifica di incaricati di pubblico servizio anche a privati abilitati, che ora rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente.

Obblighi di noleggiatori e concedenti in uso attrezzature

L’art. 14 del Decreto Lavoro introduce nuovi adempimenti in capo a noleggiatori e concedenti in uso attrezzature senza operatore che dovranno, in accordo alle nuove disposizioni di cui all’art. 72 comma 2 lettera f) del D.Lgs. 81/08, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza e, questa è la novità, acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l'avvenuta formazione e addestramento specifico, dei soggetti individuati per l'utilizzo. Si estendono dunque inevitabilmente anche i controlli in sede di qualifica per lavoratori del committente, appaltatori o prestatori d’opera che operano con attrezzature a nolo.
 
In caso di violazione sono previste pesanti sanzioni amministrative in capo a noleggiatore o concedente in uso.

Richiesta l’attestazione di formazione all’uso delle attrezzature anche per il Datore di Lavoro

Per gli effetti dell’art. 14 del Decreto Lavoro anche l’art. 73 viene corredato di un nuovo comma, il 4-bis, che richiede al datore di lavoro che faccia uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all'articolo 71, comma 7, di provvedere alla propria formazione e al proprio addestramento specifico in modo documentabile al fine di garantire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.
La violazione da parte del DdL e del dirigente ha come corredo un robusto apparato sanzionatorio richiamato all’art. 87 che dispone l’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro.

Rafforzamento della programmazione dell’attività ispettiva

L’art. 15 del Decreto Lavoro, al fine di garantire maggior efficacia nelle azioni di contrasto alle imprese che evidenziano particolari fattori di rischio in materia di salute e sicurezza sul lavoro o sono dedite al lavoro irregolare, introduce per gli Enti che svolgono attività ispettiva (Ispettorato del Lavoro, ASL, ARPA, Guardia di Finanza ecc.) l’obbligo di condividere informazioni sui dati disponibili al fine di coordinare i rispettivi interventi, sentito il Garante per la protezione dei dati personali in accordo con quanto dispone l’art. 2-ter comma 1 del D.Lgs.196/2003.

Rafforzamento delle tutele assicurative nella formazione professionalizzante e nella formazione superiore

Anche se non direttamente incidente sui contenuti del D.Lgs. 81/08 riteniamo opportuno segnalare il rafforzamento delle tutele assicurative INAIL per studenti e docenti impegnati nella formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore di cui fa richiamo l’art. 18 del Decreto Lavoro, con un cospicuo piano di investimenti pari a 17,3 milioni di euro per l'anno 2023 e 30,4 milioni di euro per l'anno 2024, e 5 milioni di euro anni a decorrere dall'anno 2025.
 
Nel novero dei soggetti che hanno diritto a coperture assicurative dedicate ai sensi dell’art. 4 del DPR 1124/1965 ora vengono esplicitamente inclusi
 
a) personale scolastico delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie, personale del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA);
b) gli esperti esterni comunque impiegati nelle attività di docenza;
c) gli assistenti addetti alle esercitazioni tecnico-scientifiche e alle attività laboratoriali;
d) il personale docente e tecnico-amministrativo, nonche' ausiliario, delle istituzioni della formazione superiore, i ricercatori e i titolari di contratti o assegni di ricerca;
e) gli istruttori dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri-scuola, comunque istituiti o gestiti, nonchè i preparatori;
f) gli alunni e gli studenti delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie nonchè del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), gli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), limitatamente agli eventi verificatisi all'interno dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche o laboratoriali, e loro pertinenze, o comunque avvenuti nell'ambito delle attività inserite nel Piano triennale dell'offerta formativa e nell'ambito delle attività programmate dalle altre Istituzioni già indicate;
g) gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti.
 
Area Legale

DECRETO-LEGGE_48_2023 Decreto Lavoro
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