Emissioni in atmosfera: le novità introdotte dal D.Lgs. 30/07/2020 n. 102 - Nuove limitazioni nuovi adempimenti

04/11/2020

Dal 28 agosto 2020 è entrato in vigore il D.Lgs. 30/07/2020 n. 102 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonchè per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170), il quale ha apportato rilevanti modifiche alla parte V del Testo unico ambientale. Esso non contiene solo disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 183/2017, ma prevede anche nuovi adempimenti per i gestori.

Tra le novità più rilevanti se ne segnalano alcune che incideranno in modo significativo sugli adempimenti richiesti ai gestori.

Innanzitutto, con il nuovo comma 10-bis, viene definito un periodo transitorio per gli impianti che, per effetto dell’entrata in vigore del D.Lgs. 183/2017, non presentano più le caratteristiche per usufruire della deroga di cui al comma 1 dell’art. 272 del D.Lgs. 152/06. Si ricorda, che il D.Lgs. 183/2017 ha ridotto le soglie di potenza degli impianti di combustione elencati nella parte I dell’allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 assoggettando di fatto ad autorizzazione gli stabilimenti aventi impianti con potenza superiore alle nuove soglie, senza, però, fissare la data entro cui avrebbe dovuto avvenire l’adeguamento. Il D.Lgs. 102/2020 stabilisce che a tali impianti si applicano le tempistiche previste dall’art. 273-bis per i medi impianti di combustione con potenza termica non superiore a 5 MWt, il che significa che la domanda di autorizzazione va presentata non oltre il 31/12/2027.

Analogamente entro il termine del 31/12/2027, i medi impianti di combustione con potenza termica non superiore a 5 MWt, devono presentare domanda di adeguamento ai valori limite di emissione di cui agli allegati alla parte V aggiornati per effetto del D.Lgs. 183/2017 e D.Lgs. 102/2020. Per i medi impianti di combustione esistenti con potenza termica superiore a 5 MWt il termine è fissato invece nel 31/12/2022.

Un’altra novità riguarda il caso in cui uno o più impianti o attività ricompresi in autorizzazioni generali risultino soggetti al divieto previsto all'articolo 272, comma 4 del D.Lgs.n.152/2006 e smi (utilizzo nei cicli produttivi da cui si originano le emissioni, sostante sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd o SVHC) per variazione della classificazione di una sostanza o miscela o perché nell’elenco SVHC, il gestore deve presentare entro tre anni una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269, altrimenti lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione. Ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo dell'autorizzazione, i gestori degli stabilimenti inviano all'autorità competente una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze. La prima relazione per stabilimenti o installazioni in esercizio al 28/08/2020, deve essere inviata entro il 28/08/2021.

Per effetto del decreto D.Lgs. 102/2020 è prorogata a 15 anni la durata delle adesioni alle autorizzazioni generali vigenti alla data di entrata in vigore del decreto stesso.

L’Area Ambiente di MADE HSE è disponibile ad affiancare le Aziende negli iter di adeguamento ai nuovi disposti normativi.

Per scoprire di più sui servizi dell’area Ambiente scrivi a servizioclienti@madehse.com.
Condividi linkedin share facebook share twitter share
Siglacom - Internet Partner