Il Decreto Legislativo n° 81 del 9 Aprile 2008, disciplina al Titolo III, Capo I, l’uso delle attrezzature di lavoro, intese come qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto (costituito a sua volta da macchine, attrezzature e componenti) necessario all'attuazione di un processo produttivo.
In questo campo il Datore di Lavoro ha l’obbligo di sottoporre le attrezzature di lavoro ad idonea manutenzione al fine di garantirne nel tempo il buono stato di conservazione, l'efficienza e la permanenza dei requisiti di sicurezza.
La manutenzione deve comprendere i controlli periodici e, se necessari, quelli straordinari, in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero dalle norme di buona tecnica o, in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi.
Si evince pertanto come la manutenzione sia un obbligo cogente e l’eventuale mancato rispetto di tale attività porti a sanzioni penali o ammnistrative a carico dei principali garanti della sicurezza ovvero il Datore di Lavoro e i Dirigenti.
Premesso ciò, si vuole focalizzare l’attenzione sulla manutenzione di attrezzature talvolta sottovalutate in termini di pericolo, quali le attrezzature per la saldatura, riscaldo e taglio con utilizzo di gas tecnici. Durante l’utilizzo di tali attrezzature, la tipologia di gas utilizzati (infiammabili e comburenti) e le pressioni in gioco, risultano essere una componente particolarmente pericolosa del processo.
Nel mese di marzo 2016, è stata emanata dall’UNI, Ente Italiano di Normazione, la norma tecnica 11627 in materia di verifiche periodiche delle attrezzature manuali per saldatura, taglio e tecniche affini che utilizzano gas compressi infiammabili (e non) e relative miscele.
La norma si propone come supporto al Datore di Lavoro ed agli utilizzatori per la definizione delle attività di manutenzione idonee ad un impiego di tali attrezzature in sicurezza e nel rispetto della legislazione vigente.
E’ bene evidenziare che le verifiche trattate in tale norma, si riferiscono alla componentistica posta a valle della valvola delle bombole; importante precisare quindi che per queste ultime è pertanto necessario fare riferimento a norme tecniche specifiche.
Le indicazioni del fabbricante forniscono indicazioni sul tipo di manutenzione e di verifiche periodiche da effettuare sulle apparecchiature, ma ove le stesse risultassero carenti e/o riduttive, ci si può avvalere della norma sopra citata che fornisce indicazioni sulla tipologia di verifica e sulla frequenza alla quale devono essere sottoposti i singoli componenti dell’attrezzatura, quali riduttori di pressione, innesti rapidi, tubi flessibili, ecc..
Le verifiche periodiche si dividono in esami visivi e prove di tenuta, che possono essere eseguite dall’utilizzatore, e sostituzioni o revisioni che devono essere effettuate dal fabbricante o da terzi da lui autorizzati.
L’esame visivo è effettuato dall’utilizzatore per assicurarsi del buono stato e l’integrità dei componenti e del loro corretto collegamento.
Le prove di tenuta sono effettuate dall’utilizzatore per assicurarsi dell’assenza di perdite di gas pericolosi, infiammabili e comburenti.
La norma prevede la possibilità di ricercare le perdite con la prova a bolle, prevista dalla UNI EN 1779; tale prova prevede l’applicazione sulla superficie esterna di un liquido tensioattivo, il successivo aumento della pressione interna e la verifica visiva dell’eventuale formazione di schiuma.
Le verifiche visive sono da effettuarsi prima di ogni utilizzo, mentre le verifiche quali le prove di tenuta una volta all’anno.
Le sostituzioni e revisioni devono essere effettuate dal fabbricante o da terzi da lui autorizzati e in generale hanno periodicità di 5 anni, salvo diverse indicazioni del fabbricante stesso.
Al fine di attestare la corretta manutenzione, la norma prescrive di annotare su apposito registro le verifiche periodiche annuali e le attività di revisione. E’ comunque buona prassi registrare anche le verifiche visive e di tenuta effettuate con periodicità minore.
Area Sicurezza impianti e processi produttivi