Legge 11 marzo 2026, n. 34 Legge annuale sulle piccole e medie imprese

13/04/2026

La cosiddetta Legge annuale PMI (L. 34/2026), in vigore dal 7 aprile 2026, introduce novità operative immediate per tutte le imprese, a prescindere dalle dimensioni. Sul fronte della sicurezza sul lavoro, tre disposizioni richiedono attenzione: l'obbligo di informativa annuale scritta per i lavoratori in smart working — valido per qualsiasi datore di lavoro, con sanzione penale in caso di inadempimento — la legittimazione dell'addestramento tramite realtà virtuale e simulatori come strumento equiparato a quello tradizionale, e la nuova verifica triennale per le piattaforme di lavoro mobili elevabili e per le piattaforme fuori strada per operazioni in frutteto, categoria specifica dell'Allegato VII del D.Lgs. 81/2008 (le altre tipologie di ponti mobili su carro mantengono le periodicità preesistenti). Per le micro e PMI si aggiunge il mandato all'INAIL di elaborare modelli semplificati di organizzazione e gestione della sicurezza. Consulta la scheda di approfondimento MADE HSE per un'analisi completa degli adempimenti, delle scadenze e del quadro sanzionatorio.

1. Ambito di applicazione

La Legge 11 marzo 2026, n. 34 – c.d. Legge annuale PMI – è un provvedimento organico che incide su molteplici settori della normativa economica, introducendo semplificazioni e deleghe legislative a beneficio delle imprese di minori dimensioni. Con specifico riferimento alla salute e sicurezza sul lavoro, la legge modifica in modo diretto e sostanziale il D.Lgs. 81/2008 attraverso tre articoli del Capo III:
 
  • Art. 10 – Modelli organizzativi semplificati (MOG) per micro, piccole e medie imprese; formazione durante la CIG; semplificazioni per le imprese agricole.
  • Art. 11 – Disciplina della salute e sicurezza per le prestazioni rese in modalità agile in ambienti non nella disponibilità giuridica del datore di lavoro.
  • Art. 12 – Inserimento nell'Allegato VII di una nuova voce relativa alle piattaforme di lavoro mobili elevabili e alle piattaforme fuori strada per operazioni in frutteto (verifiche periodiche).

2. A chi si rivolge

Nota definitoria – Microimpresa, piccola e media impresa

Le categorie dimensionali richiamate dalla L. 34/2026 e dal D.Lgs. 81/2008 si basano sui parametri della Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE, tuttora vigente e recepita nell'ordinamento nazionale. I criteri — organico e soglie finanziarie — devono essere verificati congiuntamente; le soglie finanziarie sono tra loro alternative (fatturato oppure totale attivo di bilancio).
 
Categoria Dipendenti (ULA) Fatturato annuo Totale di bilancio
Microimpresa < 10 ≤ 2 milioni € ≤ 2 milioni €
Piccola impresa < 50 ≤ 10 milioni € ≤ 10 milioni €
Media impresa < 250 ≤ 50 milioni € ≤ 43 milioni €

Le ULA (Unità Lavorative Annue) includono dipendenti a tempo pieno, part-time (in proporzione), stagionali e interinali; si escludono apprendisti e lavoratori in congedo parentale. Le soglie si verificano su base biennale: il cambio di categoria si consolida solo al superamento dei limiti per due esercizi consecutivi.

Gli obblighi e le novità introdotti dagli artt. 10–12 si rivolgono a una platea ampia, con differenziazioni per dimensione aziendale e tipologia di rapporto di lavoro.
 
Soggetto Disposizione applicabile
Microimprese (< 10 addetti) Art. 10 – destinatari primari dei modelli semplificati MOG elaborati da INAIL
Piccole e medie imprese (10–249 addetti) Art. 10 – accesso ai modelli semplificati di organizzazione e gestione
Datori di lavoro con lavoratori in CIG Art. 10 – obbligo di formare i lavoratori anche durante la sospensione o riduzione dell'orario
Datori di lavoro con smart worker (qualsiasi dimensione aziendale) Art. 11 – obbligo di informativa annuale scritta per lavoratori agili in ambienti non aziendali. L'obbligo non è limitato alle PMI: si applica a tutti i datori di lavoro, incluse le grandi imprese.
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) Art. 11 – destinatari dell'informativa per il lavoro agile
Lavoratori agili Art. 11 – obbligo di cooperare nell'attuazione delle misure di prevenzione
Utilizzatori di piattaforme di lavoro mobili elevabili e piattaforme fuori strada per frutteto Art. 12 – nuovo regime di verifica periodica triennale (Allegato VII). Le altre tipologie di ponti mobili su carro già presenti in Allegato VII mantengono le periodicità preesistenti.
Datori di lavoro agricolo / lavoratori autonomi agricoli Art. 10, c. 3 – iscrizione INPS semplificata (diretta, senza comunicazione unica)

 

3.1 Modelli semplificati di organizzazione e gestione – art. 10, c. 1 lett. a (nuovo art. 30, c. 5-ter D.Lgs. 81/2008)

L'INAIL è incaricato di elaborare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore, modelli semplificati di MOG per micro, piccole e medie imprese, d'intesa con le organizzazioni datoriali e sindacali più rappresentative. I modelli includeranno parametri per la declinazione aziendale e saranno accompagnati da supporto applicativo.
 
  • L'adozione del MOG semplificato è volontaria per le imprese; la norma attribuisce il mandato di produzione degli strumenti all'INAIL.
  • Le imprese che adottano il modello INAIL beneficiano della presunzione di conformità ex art. 30 D.Lgs. 81/2008 (esimente dalla responsabilità ex D.Lgs. 231/2001).
  • È consigliabile monitorare la pubblicazione dei modelli sul portale INAIL per una tempestiva adozione volontaria.

Attenzione: la mancata adozione del MOG semplificato non costituisce di per sé una violazione. Il vantaggio concreto è la maggiore robustezza difensiva in caso di infortuni o ispezioni.

3.2 Formazione durante la CIG – art. 10, c. 1 lett. b punto 1 (modifica art. 37, c. 4 D.Lgs. 81/2008)

Viene inserita la lettera b-bis) nel comma 4 dell'art. 37: la formazione dei lavoratori deve essere garantita anche durante i periodi di Cassa Integrazione Guadagni, sia in caso di sospensione totale che di riduzione dell'orario. La modifica è coerente con l'intervento parallelo sulla L. 92/2012 (art. 10, c. 2), che include espressamente la formazione SSL tra le attività finanziabili durante la CIG.
 
  • Pianificare e tracciare gli interventi formativi SSL svolti nel periodo di integrazione salariale.
  • Gli interventi formativi così svolti sono ora esplicitamente computabili come formazione SSL.

3.3 Addestramento: nuova definizione e tecnologie di simulazione – art. 10, c. 1 lett. b punto 2 (modifica art. 37, c. 5 D.Lgs. 81/2008)

Il comma 5 dell'art. 37 viene integralmente sostituito. La nuova formulazione conferma che l'addestramento deve essere svolto da persona esperta sul luogo di lavoro e consiste nella prova pratica per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze e DPI. Vengono introdotte due novità sostanziali:
 
  • È ammesso l'impiego di tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale (es. realtà virtuale – VR, realtà aumentata – AR, simulatori) come componente riconosciuta dell'addestramento SSL.
  • Ogni intervento di addestramento deve essere tracciato in apposito registro, anche informatizzato.

Questa modifica apre una finestra giuridicamente rilevante per l'impiego di strumenti digitali avanzati come componente tracciabile dell'addestramento. È opportuno aggiornare la gestione documentale e valutare l'integrazione di tecnologie VR/AR nei piani formativi.

3.4 Lavoro agile: informativa di sicurezza annuale – art. 11 (nuovo art. 3, c. 7-bis D.Lgs. 81/2008)

Ambito soggettivo – chiarimento: l'obbligo introdotto dall'art. 11 si applica a qualsiasi datore di lavoro che impieghi lavoratori in modalità agile in ambienti non nella propria disponibilità giuridica, indipendentemente dalle dimensioni aziendali. Il nuovo comma 7-bis dell'art. 3 del D.Lgs. 81/2008 non contiene alcuna soglia dimensionale: sono pertanto soggette anche le grandi imprese e le organizzazioni con oltre 250 dipendenti. Il riferimento alle PMI presente nel titolo della legge riguarda esclusivamente l'art. 10 (MOG semplificati), non l'art. 11.

Per le attività svolte in modalità agile in ambienti non nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, il datore di lavoro assolve agli obblighi di sicurezza compatibili con la modalità agile mediante la consegna di un'informativa scritta annuale al lavoratore e all'RLS, nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali, inclusi quelli derivanti dall'uso dei videoterminali.
 
  • Cadenza minima annuale: in assenza di variazioni dei rischi, è sufficiente aggiornare e riconsegnare il documento una volta all'anno.
  • Il lavoratore mantiene l'obbligo di cooperare nell'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro.

Sanzione per omessa o inadeguata informativa – art. 55, c. 5, lett. c), D.Lgs. 81/2008

La violazione dell'obbligo informativo di cui all'art. 3, c. 7-bis costituisce contravvenzione penale a carico del datore di lavoro e del dirigente. La pena prevista è:

Arresto da 2 a 4 mesi  oppure  ammenda da € 1.708,61 a € 7.403,96

(importi aggiornati alla rivalutazione ISTAT del 15,9% – decreto direttoriale MLPS n. 111 del 20 settembre 2023, in vigore dal 6 ottobre 2023)

 
Violazione a confronto (stessa lett. c) Sanzione
Omessa informativa lavoro agile – art. 3, c. 7-bis (novità L. 34/2026) Arresto 2–4 mesi o ammenda € 1.708,61–7.403,96
Mancata formazione dei lavoratori – art. 37, c. 1 Arresto 2–4 mesi o ammenda € 1.708,61–7.403,96
Mancata informazione generale sui rischi – art. 36, cc. 1 e 2 Arresto 2–4 mesi o ammenda € 1.708,61–7.403,96


Nota di contesto: il legislatore della L. 34/2026 non ha introdotto una sanzione specifica per l'obbligo informativo agile, ma lo ha inserito nella fascia sanzionatoria preesistente dell'art. 55, c. 5, lett. c), che raccoglie violazioni di medio-alta gravità in materia di informazione e formazione SSL. Gli importi risultano pertanto allineati a quelli previsti per la mancata formazione dei lavoratori e per l'omessa informazione generale sui rischi. Ciascun datore di lavoro e consulente è invitato a valutare autonomamente la propria esposizione al rischio sanzionatorio, anche in considerazione del numero di smart worker coinvolti e dell'eventuale contestazione di più violazioni distinte.

Adempimento immediato: i datori di lavoro con smart worker devono verificare l'esistenza e l'aggiornamento dell'informativa di sicurezza. In assenza, predisporre il documento prima della scadenza annuale dell'accordo di lavoro agile.

3.5 Verifiche periodiche delle attrezzature – art. 12 (modifica Allegato VII D.Lgs. 81/2008)

L'art. 12 inserisce nell'Allegato VII del D.Lgs. 81/2008 una nuova voce, senza modificare le periodicità già previste per le altre tipologie di attrezzature.

 
Attrezzatura (Allegato VII D.Lgs. 81/2008) Periodicità Stato
Piattaforme di lavoro mobili elevabili e piattaforme di lavoro fuori strada per operazioni in frutteto Triennale Nuova voce inserita dall'art. 12, L. 34/2026


Precisazione terminologica: la dizione "PLE – Piattaforme di Lavoro Elevabili" è usata comunemente in modo generico, ma nell'Allegato VII del D.Lgs. 81/2008 le tipologie sono distinte con periodicità diverse. La novità introdotta dalla L. 34/2026 riguarda esclusivamente la categoria "piattaforme di lavoro mobili elevabili e piattaforme di lavoro fuori strada per operazioni in frutteto".

4. Tempi di implementazione e applicazione

La legge è pubblicata in G.U. n. 68 del 23 marzo 2026 ed è entrata in vigore il 7 aprile 2026 (15° giorno successivo alla pubblicazione). Le scadenze operative sono distribuite come segue.
 
Scadenza Adempimento / evento Soggetto obbligato
7 aprile 2026 (entrata in vigore) Applicabilità immediata: art. 11 (informativa lavoro agile) e art. 12 (verifica attrezzature). Nessun provvedimento attuativo atteso. Tutti i datori di lavoro con smart worker; utilizzatori delle attrezzature di cui all'art. 12
Entro 5 agosto 2026 (+120 giorni) INAIL pubblica i modelli semplificati MOG per micro e PMI (nuovo art. 30, c. 5-ter D.Lgs. 81/2008). Da tale data le imprese possono adottarli. INAIL (adempimento istituzionale)
Entro 6 giugno 2026 (+60 giorni) INPS predispone le modifiche procedurali per l'iscrizione diretta dei datori di lavoro agricolo (art. 10, c. 3). INPS (adempimento istituzionale)
Scadenza progressiva triennale Prima verifica periodica delle piattaforme di lavoro mobili elevabili e fuori strada per frutteto, dovuta entro 3 anni dall'ultima verifica effettuata o dall'immissione in servizio. Datori di lavoro utilizzatori delle attrezzature di nuova inclusione
Periodicità annuale Rinnovo dell'informativa SSL per lavoratori agili, da consegnare al lavoratore e all'RLS con cadenza almeno annuale. Tutti i datori di lavoro con accordi di lavoro agile

Le modifiche all'art. 37 (addestramento con VR/AR e tracciatura; formazione durante la CIG) sono operative dall'entrata in vigore, senza necessità di provvedimenti attuativi. Le imprese devono pertanto aggiornare immediatamente i programmi di addestramento, verificare i piani formativi CIG in essere e predisporre o aggiornare l'informativa per i lavoratori agili.

Riferimenti normativi essenziali

Legge 11 marzo 2026, n. 34, G.U. n. 68 del 23 marzo 2026  ·  D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (artt. 3, 30, 37, 55, Allegato VII)  ·  Legge 28 giugno 2012, n. 92, art. 4, c. 40  ·  Allegato VII D.Lgs. 81/2008 (come modificato dall'art. 12)  ·  Raccomandazione CE 2003/361/CE (definizione microimpresa e PMI)  ·  Decreto direttoriale MLPS n. 111 del 20 settembre 2023 (rivalutazione ammende D.Lgs. 81/2008)  ·  Testo coordinato vigente: Normattiva – L. 34/2026.
 
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