Ambito soggettivo – chiarimento: l'obbligo introdotto dall'art. 11 si applica a
qualsiasi datore di lavoro che impieghi lavoratori in modalità agile in ambienti non nella propria disponibilità giuridica, indipendentemente dalle dimensioni aziendali. Il nuovo comma 7-bis dell'art. 3 del D.Lgs. 81/2008 non contiene alcuna soglia dimensionale: sono pertanto soggette anche le grandi imprese e le organizzazioni con oltre 250 dipendenti. Il riferimento alle PMI presente nel titolo della legge riguarda esclusivamente l'art. 10 (MOG semplificati), non l'art. 11.
Per le attività svolte in
modalità agile in ambienti non nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, il datore di lavoro assolve agli obblighi di sicurezza compatibili con la modalità agile mediante la consegna di un'
informativa scritta annuale al lavoratore e all'RLS, nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali, inclusi quelli derivanti dall'uso dei videoterminali.
- Cadenza minima annuale: in assenza di variazioni dei rischi, è sufficiente aggiornare e riconsegnare il documento una volta all'anno.
- Il lavoratore mantiene l'obbligo di cooperare nell'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro.
Sanzione per omessa o inadeguata informativa – art. 55, c. 5, lett. c), D.Lgs. 81/2008
La violazione dell'obbligo informativo di cui all'art. 3, c. 7-bis costituisce
contravvenzione penale a carico del datore di lavoro e del dirigente. La pena prevista è:
Arresto da 2 a 4 mesi oppure ammenda da € 1.708,61 a € 7.403,96
(importi aggiornati alla rivalutazione ISTAT del 15,9% – decreto direttoriale MLPS n. 111 del 20 settembre 2023, in vigore dal 6 ottobre 2023)
| Violazione a confronto (stessa lett. c) |
Sanzione |
| Omessa informativa lavoro agile – art. 3, c. 7-bis (novità L. 34/2026) |
Arresto 2–4 mesi o ammenda € 1.708,61–7.403,96 |
| Mancata formazione dei lavoratori – art. 37, c. 1 |
Arresto 2–4 mesi o ammenda € 1.708,61–7.403,96 |
| Mancata informazione generale sui rischi – art. 36, cc. 1 e 2 |
Arresto 2–4 mesi o ammenda € 1.708,61–7.403,96 |
Nota di contesto: il legislatore della L. 34/2026 non ha introdotto una sanzione specifica per l'obbligo informativo agile, ma lo ha inserito nella fascia sanzionatoria preesistente dell'art. 55, c. 5, lett. c), che raccoglie violazioni di medio-alta gravità in materia di informazione e formazione SSL. Gli importi risultano pertanto allineati a quelli previsti per la mancata formazione dei lavoratori e per l'omessa informazione generale sui rischi. Ciascun datore di lavoro e consulente è invitato a valutare autonomamente la propria esposizione al rischio sanzionatorio, anche in considerazione del numero di smart worker coinvolti e dell'eventuale contestazione di più violazioni distinte.
Adempimento immediato: i datori di lavoro con smart worker devono verificare l'esistenza e l'aggiornamento dell'informativa di sicurezza. In assenza, predisporre il documento prima della scadenza annuale dell'accordo di lavoro agile.