Legge 15 gennaio 2021 - Sicurezza: Violenza e molestie sui luoghi di lavoro - Ratifica Convenzione OIL

28/01/2021

Con la Legge 15 gennaio 2021 (GU 26 gen 2021, n. 20) è stata ratificata dal nostro Paese la Convenzione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) n.190, avente ad oggetto l’eliminazione della violenza sulle donne e le molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 e che ora entra in vigore a far tempo dal 27 gennaio 2021.

Tra i concetti espressi nel documento:

  • il principio per cui la violenza e le molestie nel mondo del lavoro costituiscono un abuso o una violazione dei diritti umani, e che la violenza e le molestie rappresentano una minaccia alle pari opportunità e sono inaccettabili e incompatibili con il lavoro dignitoso;
  • affermata l’importanza di una cultura del lavoro basata sul rispetto reciproco e sulla dignità dell’essere umano ai fini della prevenzione della violenza e delle molestie;
  • ribadita la necessità di promuovere un ambiente generale di tolleranza zero nei confronti della violenza e delle molestie al fine di agevolare la prevenzione di tali comportamenti e pratiche;
  • riconosciuto che la violenza e le molestie nel mondo del lavoro hanno ripercussioni sulla salute psicologica, fisica e sessuale, sulla dignità e sull’ambiente familiare e sociale della persona;
  • affermata l’incompatibilità di violenza e molestie con il contesto di imprese sostenibili e l’impatto negativo che tali eventi possono produrre sulle organizzazioni, sulla loro reputazione e produttività;
  • riconosciuto che un approccio inclusivo, integrato e in una prospettiva di genere è essenziale;
  • espressa la condanna alla violenza domestica che può avere conseguenze anche in termini occupazionali.

Tali atteggiamenti secondo la Convenzione vanno stigmatizzati e contrastati in tutti gli ambienti e luoghi di lavoro, e nelle situazioni complementari, quali i trasferimenti da e per il luogo di lavoro e nelle comunicazioni, incluse quelle rese possibili dalle tecnologie dell’informazione.

Per fare questo si richiede ai Paesi membri dell’UE di intervenire con l’adozione di una strategia globale che preveda l’attuazione di misure di prevenzione e contrasto alla violenza e alle molestie attraverso norme applicative statali, l’istituzione o il rafforzamento dei meccanismi per l’applicazione e il monitoraggio, la garanzia per le vittime di poter accedere a meccanismi di ricorso e di risarcimento, come pure di sostegno, l’istituzione di misure sanzionatorie e protocolli di sensibilizzazione ed educazione sociale.

Richiami a tali principi devono essere fatti all’interno dei Contratti collettivi nazionali di lavoro.

Le tutele vanno garantite a lavoratrici, lavoratori e altri soggetti appartenenti ad uno o più gruppi vulnerabili o a gruppi in situazioni di vulnerabilità attraverso disposizioni interne agli Stati membri e il coinvolgimento di imprenditori e lavoratori, l’inclusione della violenza e delle molestie come dei rischi psicosociali correlati nella gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, la valutazione di tali rischi e l’adozione delle misure di contenimento adeguate.

Si prevede la definizione di procedimenti di denuncia e di indagine, nonché, se appropriato, di meccanismi di risoluzione delle controversie nei luoghi di lavoro, misure di sostegno legale, sociale, medico e amministrativo a favore dei querelanti e delle vittime, misure a tutela della privacy dei soggetti coinvolti.

Gli Ispettorati del Lavoro e le altre autorità competenti potranno essere abilitati a trattare la violenza e le molestie nel mondo del lavoro, in particolare ordinando l’adozione di misure immediatamente esecutive o l’interruzione dell’attività lavorativa nei casi di pericolo imminente per la vita, la salute o la sicurezza, fatti salvi i diritti di ricorso ad autorità giudiziarie o amministrative.

Si prevede la promozione di iniziative di orientamento e di formazione sulla violenza nel mondo del lavoro anche attraverso campagne di sensibilizzazione.
 

Area Legale


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