Legge 19 maggio 2022, n.52 di conversione del "Decreto riaperture"

30/05/2022

Il Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24 (“Decreto riaperture”), in vigore dal giorno 25 marzo, convertito con modifiche dalla Legge 19 maggio 2022, n.52 ha disposto misure per il graduale rientro nell’ordinario esercizio negli ambiti organizzativo, operativo e logistico.
 
Riportiamo evidenziate nel sinottico le disposizioni che in fase di conversione hanno subito variazioni rispetto al precedente testo.

Ricordiamo che una nota interpretativa del 18 marzo Confindustria suggeriva in prima lettura del DL il mantenimento dell’applicazione del Protocolli condivisi nei vari settori (a partire da quello del 24 aprile 2020), fino ad espressa revoca, visto il perdurare dell’incidenza di contagi anche tra soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale con terza dose, in ottemperanza al principio di massima precauzione imprenditoriale a cui fa richiamo l’art. 2087 del Codice Civile.

Nel sinottico allegato riportiamo in rosso le novità introdotte dalla Legge di conversione.
Da quando Adempimento Per chi Per fare cosa Dove Fino a quando Riferimento/Note
Dal 1 aprile Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l’adozione di misure di contrasto alla pandemia   Monitoraggio e contrasto del contesto pandemico; subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 Presso il Ministero della difesa 31 dicembre 2022

A decorrere dal 1° gennaio 2023 il Ministero della Salute subentra nelle funzioni e in tutti i rapporti attivi e passivi dell’Unità per l’emergenza COVID-19
Art. 2 DL 24 marzo 2022 convertito con modificazioni dalla legge 19 maggio 2022, n.52
Dal 1 aprile 2022 Potere di ordinanza del Ministro della Salute in materia di ingressi nel territorio nazionale   Adozione di linee guida e protocolli per spostamenti da e per il territorio italiano per lo svolgimento in sicurezza di servizi, attività economiche, produttive e sociali   31 dicembre 2022 Art. 3 DL 24 marzo 2022 convertito con modificazioni dalla legge 19 maggio 2022, n.52;
DL 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, art. 10 bis
Dal 1 aprile 2022 Isolamento_Divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora; autosorveglianza Persone sottoposte alla misura dell’isolamento per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, Contenimento diffusione COVID 19   Fino all’accertamento della guarigione

La cessazione del regime di isolamento consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare.
La trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto, con esito negativo, determina la cessazione del regime dell’isolamento
Art. 4 DL 24 marzo 2022 convertito con modificazioni dalla legge 19 maggio 2022, n.52;
DL 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, art. 10 bis
Dal 1 aprile 2022 Autosorveglianza_ Obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti fino al decimo giorno successivo dall’ultimo contatto stretto e obbligo di test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa di sintomi e se ancora sintomatici al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto Persone che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 Contenimento diffusione COVID 19 Su tutto il territorio nazionale Fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 Art. 4 DL 24 marzo 2022 convertito con modificazioni dalla legge 19 maggio 2022, n.52;
DL 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, art. 10 bis
Dal 1 aprile 2022 Obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie FFP2 Per tutti

 
Accesso e utilizzo mezzi di trasporto (aerei, treni, navi, autobus, servizi di trasporto pubblico, funivie);

Eventi sportivi al chiuso

Spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati

Visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza.

Mascherina chirurgica obbligatoria in classe dai sei anni in su fino alla fine dell'anno scolastico.

Esenzioni dall'obbligo di mascherina per i bambini al di sotto di 6 anni, persone con patologie e disabilità incompatibili con l'obbligo e le persone che devono comunicare con il disabile, oltre a chi svolge attività sportiva.
 
Su tutto il territorio nazionale Fino al 15 giugno 2022 Art. 5 DL 24 marzo 2022 convertito con modificazioni dalla legge 19 maggio 2022, n.52
Dal 1 aprile 2022 Mascherine chirurgiche Per i lavoratori Considerati dispositivi di protezione
individuale (DPI) di cui all’articolo 74, comma 1, D.Lgs. 81/08, le mascherine
chirurgiche
Su tutto il territorio nazionale Fino al 30 aprile 2022

Fino al 15 giugno 2022, hanno l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie
Art. 5 DL 24 marzo 2022 convertito con modificazioni dalla legge 19 maggio 2022, n.52;
DL 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, art. 10 quater
 
Dal 1 aprile 2022 Obbligo di possesso di “Green Pass base” Per coloro che fruiscono degli specifici servizi Accesso a
- mense e catering continuativo su base contrattuale;
- servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo,
al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi o altre strutture recettive
- concorsi pubblici;
- corsi di formazione pubblici e privati;
- partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi,
che si svolgono all’aperto;
- strutture in ambito scolastico, educativo e formativo;
- strutture per la formazione superiore
- mezzi di trasporto (aerei, navi, treni, autobus ecc,)
Su tutto il territorio nazionale Fino al 30 aprile 2022 Art, 6 DL 24 marzo 2022 convertito con modificazioni dalla legge 19 maggio 2022, n.52;
DL 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, art. 9 bis
Dal 1 aprile Obbligo di possesso di “Green Pass rafforzato”   Accesso a

- piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce
- convegni e congressi;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
- feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;
- attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
Su tutto il territorio nazionale Fino al 30 aprile 2022 Art, 7 DL 24 marzo 2022 convertito con modificazioni dalla legge 19 maggio 2022, n.52;

DL 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, art. 9 bis
Obbligo previgente Obbligo di possesso di “Green Pass rafforzato” Coloro che accedono a reparti di degenza in ospedali, case di cura, RSA Accesso a strutture socio-sanitarie/assistenziali e assimilate Su tutto il territorio nazionale Fino al 31 dicembre 2022 Art. 7 DL 24 marzo 2022 convertito con modificazioni dalla legge 19 maggio 2022, n.52;
DL 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, art. 1 bis
Obbligo previgente Obbligo di possesso di “Green Pass rafforzato” Esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario Erogazione prestazioni sanitarie Su tutto il territorio nazionale Fino al 31 dicembre 2022 Art. 8 DL 24 marzo 2022 convertito con modificazioni dalla legge 19 maggio 2022, n.52;

DL 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, art. 4
Obbligo previgente Obbligo di possesso di “Green Pass rafforzato” Personale della scuola, università, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale Svolgimento attività professionale Su tutto il territorio nazionale Fino al 15 giugno 2022 Art. 8 DL 24 marzo 2022 convertito con modificazioni dalla legge 19 maggio 2022, n.52;

DL 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, art. 4 ter 1
Obbligo previgente Obbligo di possesso di “Green Pass base” Tutti i lavoratori Accesso ai luoghi di lavoro Su tutto il territorio nazionale Fino al 30 aprile 2022 Art. 8 DL 24 marzo 2022 convertito con modificazioni dalla legge 19 maggio 2022, n.52;

DL 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 art. 4 quinquies
Obbligo previgente Obbligo di possesso di “Green Pass base” Per chi arriva in Italia o rientra tampone oltre che il pass da vaccinazione o guarigione (Green Pass base) Ingresso in Italia Su tutto il territorio nazionale Fino al 31 maggio 2022  
Dal 1 aprile 2022 Obbligo di indossare la mascherina

(le mascherine chirurgiche reperibili in commercio sono considerate dispositivi di protezione individuale (DPI) ex art. 74, co. 1 D.Lgs n. 81/2008)
Per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di 1 metro Svolgimento attività professionale Su tutto il territorio nazionale Fino al 30 aprile 2022 Art. 5 DL 24 marzo 2022

DL 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, art. 10 quater
Obbligo previgente Formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza

Può essere erogata sia con la modalità in presenza sia con la modalità a distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona, tranne che per le attività formative per le quali siano previsti dalla legge e da accordi adottati in sede di Conferenza Stato-Regioni un addestramento o una prova pratica, che devono svolgersi obbligatoriamente in presenza.
Tutti i lavoratori Svolgimento attività di formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro Su tutto il territorio nazionale Fino all’adozione dell’Accordo St Regioni previsto dall’art. 37 comma 2 secondo periodo D.Lgs. 81/08 previsto
entro il 30 giugno 2022
Art. 9 - bis
DL 24 marzo 2022 convertito con modificazioni dalla legge 19 maggio 2022, n.52;
Obbligo previgente Smart working Soggetti fragili e genitori di figli con fragilità Lavoro in modalità agile Su tutto il territorio nazionale Fino al 30 giugno 2022 Art. 10 DL 24 marzo 2022, convertito con modificazioni dalla legge 19 maggio 2022, n.52 Allegato B;
DL 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, articolo 26, comma 2-bis
Obbligo previgente Smart working Tutti i lavoratori Lavoro in modalità agile Su tutto il territorio nazionale Fino al 31 agosto 2022 possibilità di ricorrere allo smart working nel settore privato senza l’accordo individuale tra datore e lavoratore Art 10 DL 24 marzo 2022 convertito con modificazioni dalla legge 19 maggio 2022, n.52 Allegato B;
DL 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
art 90, commi 3 e 4
 
Area Legale

Testo del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 conv L 52_2022
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