Legge Delega 13 giugno 2025, n. 91: Analisi disposizioni in materia HSE

15/07/2025

La Legge 13 giugno 2025, n. 91 (Legge di delegazione europea 2024) conferisce al Governo deleghe legislative per il recepimento di numerosi atti dell'Unione Europea. Tra i vari ambiti disciplinati, diversi articoli contengono disposizioni con rilevanza diretta o indiretta in materia di Health, Safety and Environment (HSE). Di seguito si riportano le principali deleghe aventi impatto sul sistema HSE, suddivise per articolo.

1. Art. 8 – Direttiva RAEE (2024/884/UE)

La direttiva RAEE riguarda la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Le disposizioni di recepimento, affidate al Governo, impattano in particolare sui seguenti aspetti HSE:
 
  • Gestione dei pannelli fotovoltaici a fine vita, con distinzione tra uso domestico e professionale, in linea con il principio di responsabilità estesa del produttore (EPR). La disciplina dovrà prevedere modalità di raccolta e trattamento differenziate, obblighi informativi specifici per i produttori e installatori, e meccanismi di tracciabilità lungo tutta la filiera. Saranno rafforzati anche i requisiti di eco-progettazione e marcatura, con l’obiettivo di aumentare il tasso di recupero dei materiali critici e ridurre gli impatti ambientali associati alla dismissione dei moduli. Particolare attenzione sarà posta alla semplificazione degli oneri amministrativi per i piccoli impianti domestici, mantenendo elevati standard di tutela ambientale e sicurezza.
  • Adeguamento delle regole di finanziamento per la gestione dei rifiuti RAEE, con particolare riferimento alla revisione dei meccanismi di contribuzione dei produttori ai sistemi collettivi e individuali. La delega prevede l’introduzione di criteri più trasparenti e proporzionati, che tengano conto della tipologia e del ciclo di vita del prodotto, della sua riparabilità e riciclabilità, nonché del costo effettivo del trattamento a fine vita. Sarà inoltre valutata la possibilità di incentivare economicamente pratiche virtuose di progettazione sostenibile e recupero dei materiali, anche attraverso tariffe eco-modulate. L’obiettivo è garantire una copertura finanziaria stabile ed equa dei costi di raccolta e trattamento, evitando distorsioni del mercato e promuovendo l’economia circolare.
  • Obblighi informativi verso utilizzatori e impianti di trattamento, in linea con i principi di semplificazione e digitalizzazione, evitando oneri sproporzionati per PMI. La delega richiede l’introduzione di strumenti digitali interoperabili per la trasmissione delle informazioni lungo tutta la catena del valore, compresa la fornitura di dati tecnici sulle modalità di smontaggio, disassemblaggio e trattamento dei componenti. Tali obblighi dovranno essere strutturati in modo da garantire la tracciabilità dei flussi di rifiuti e facilitare il recupero di materiali critici, minimizzando gli adempimenti per i piccoli produttori attraverso modelli precompilati o piattaforme centralizzate a accesso semplificato. Saranno inoltre promosse soluzioni tecnologiche come etichette elettroniche, QR code e banche dati interconnesse per agevolare l’accesso alle informazioni ambientali e di sicurezza sui prodotti a fine vita.

2. Art. 9 – Direttiva sulla tutela penale dell'ambiente (2024/1203/UE)

Questa delega riveste una significativa rilevanza per il sistema HSE aziendale, poiché prevede:
 
  • Modifiche al codice penale e alla normativa speciale ambientale per recepire i reati ambientali, con l'introduzione di nuove fattispecie incriminatrici (tra cui disastri ambientali, inquinamenti gravi e abbandono illecito di rifiuti pericolosi), la previsione di circostanze aggravanti connesse a condotte dolose, reiterate o transfrontaliere, nonché l'adozione di sanzioni penali effettive, dissuasive e proporzionate, anche in deroga ai criteri ordinari di cui alla legge n. 234/2012.
  • Responsabilità delle persone giuridiche secondo il D.lgs. 231/2001, che comporterà verosimilmente un aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01, con l'inclusione dei nuovi reati ambientali nel catalogo dei reati presupposto, l'adozione di presidi specifici per la prevenzione delle condotte illecite ambientali e l'adeguamento del sistema disciplinare e di controllo interno.
  • Introduzione di strumenti investigativi moderni, tra cui intercettazioni, accessi documentali e controlli ambientali incrociati, nonché l'impiego di task force specializzate nella repressione dei crimini ambientali. Sono previste misure cautelari reali e personali nei confronti dei soggetti responsabili, compresa la possibilità di sequestri preventivi di impianti e beni aziendali. Inoltre, viene promossa la cooperazione giudiziaria e investigativa transfrontaliera, anche mediante Eurojust ed Europol, al fine di contrastare i reati ambientali su scala europea e favorire lo scambio di prove e informazioni tra Stati membri.
  • Obbligo di definizione di una strategia nazionale per il contrasto ai reati ambientali entro maggio 2027.

3. Art. 10 – Direttiva sulle emissioni industriali (2024/1785/UE)

Articolo di grande rilievo per i settori industriali, prevede:
 
  • Delega alle Regioni per le autorizzazioni e i controlli sugli impianti di allevamento.
  • Possibilità di sostituire l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) con una mera presa d'atto di conformità da parte dell'autorità competente, qualora siano stati definiti requisiti generali vincolanti a livello normativo o regolamentare, validi per determinate categorie di installazioni. Ciò comporta una significativa semplificazione procedimentale, eliminando la necessità di un'istruttoria individuale, a condizione che l'impianto rispetti in modo documentato le prescrizioni standardizzate, comprese le migliori tecniche disponibili (BAT). L'obiettivo è alleggerire il carico amministrativo pur mantenendo elevati standard di tutela ambientale.
  • Partecipazione italiana al centro europeo di innovazione INCITE, istituito nell'ambito della Direttiva 2010/75/UE come modificata dalla Direttiva (UE) 2024/1785. Il centro, acronimo di Innovation Centre for Industrial Transformation and Emissions, ha la funzione di facilitare lo scambio di conoscenze tecniche, promuovere l'evoluzione delle migliori tecniche disponibili (BAT) e sostenere l'adozione di soluzioni industriali più sostenibili e a basse emissioni. La partecipazione italiana comporta l'invio di esperti nazionali ai tavoli tecnici europei, la condivisione di buone pratiche e l'accesso a dati e strumenti di valutazione ambientale di ultima generazione, con impatti positivi anche sul processo di autorizzazione e riesame degli impianti soggetti ad AIA.
  • Coinvolgimento delle autorità sanitarie per valutazioni di impatto sanitario, al fine di integrare l'analisi delle emissioni industriali con la valutazione dei potenziali effetti sulla salute pubblica. Tale coinvolgimento è previsto sia nella fase autorizzativa sia in quella di controllo successivo, con particolare attenzione ai contesti territoriali ad elevata vulnerabilità. Le autorità sanitarie potranno contribuire all'individuazione delle migliori tecniche disponibili (BAT) tenendo conto delle evidenze epidemiologiche e tossicologiche, nonché proporre condizioni più stringenti di esercizio in presenza di criticità sanitarie rilevate o potenziali. Questo approccio è coerente con il principio di precauzione e mira a rafforzare la protezione della salute umana in ambito industriale.
  • Riordino della disciplina dell'AIA, con l'obiettivo di razionalizzare e aggiornare le procedure autorizzative alla luce dell'evoluzione normativa e tecnica. Ciò include la definizione più precisa dei criteri per le relazioni di riferimento sui suoli e sulle acque sotterranee, richieste in caso di attività che utilizzano, producono o rilasciano sostanze pericolose. Saranno inoltre introdotti meccanismi più flessibili e dinamici per l'adozione e l'aggiornamento delle migliori tecniche disponibili (BAT), anche attraverso un rafforzato ruolo consultivo e tecnico della Commissione IPPC, cui spetterà il compito di coordinare l'applicazione delle BAT a livello nazionale, monitorare la coerenza dei provvedimenti regionali e promuovere lo scambio di buone pratiche tra autorità competenti.
  • Chiarimenti sui risarcimenti per danni sanitari derivanti da violazioni ambientali, con l’introduzione di criteri normativi per agevolare il riconoscimento del nesso causale tra l’attività inquinante e il danno alla salute. La delega prevede la possibilità di prevedere presunzioni legali o meccanismi probatori agevolati per le vittime, nonché l’eventuale istituzione di fondi di garanzia per i risarcimenti in caso di insolvenza del responsabile. Tali misure mirano a rendere più effettiva la tutela risarcitoria, anche in un’ottica preventiva e deterrente, promuovendo contestualmente una maggiore responsabilizzazione degli operatori industriali in materia di tutela della salute pubblica.
  • Introduzione di sanzioni proporzionate ed efficaci, coerenti con il principio di deterrenza e proporzionalità previsto dal diritto ambientale europeo. Oltre alle sanzioni penali e amministrative, si prevede l’adozione di misure correttive quali la diffida ad adempiere, intesa come strumento preventivo che consente all'autorità competente di intimare il ripristino delle condizioni di conformità entro un termine definito, prima di applicare sanzioni più gravi. Tale strumento assume particolare rilievo per garantire una pronta risposta a violazioni formali o tecniche senza ricorrere immediatamente a provvedimenti repressivi, favorendo un approccio graduale ma incisivo alla compliance ambientale.

4. Art. 11 – Direttiva sul lavoro tramite piattaforme digitali (2024/2831/UE)

L'articolo, pur prevalentemente orientato alla disciplina del lavoro digitale, introduce esplicitamente misure HSE:
 
  • Modifiche al D.lgs. 81/08 per estendere le tutele in materia di salute e sicurezza ai lavoratori tramite piattaforme, con l’esplicito riconoscimento della posizione di garanzia in capo ai gestori di piattaforma e la necessità di valutazioni dei rischi aggiornate in relazione alle specificità del lavoro digitale. Le modifiche dovranno tener conto della discontinuità e frammentarietà delle prestazioni, dell’eventuale uso di algoritmi per l’assegnazione dei compiti e dei rischi connessi a pressioni psicosociali, stress da prestazione e mancanza di formazione adeguata. Saranno inoltre rafforzati gli obblighi informativi e di sorveglianza sanitaria, con possibili adattamenti delle misure di prevenzione per includere strumenti digitali e ambienti lavorativi non tradizionali.
  • Previsione di misure preventive contro violenza e molestie, in linea con la Convenzione OIL n. 190, che includano l’obbligo per i gestori di piattaforma di adottare policy aziendali formalizzate, percorsi di formazione specifica, sistemi di segnalazione sicuri e riservati, nonché procedure chiare per la presa in carico e gestione tempestiva delle segnalazioni. Tali misure dovranno essere accessibili anche ai lavoratori non subordinati, garantendo protezione contro ritorsioni e anonimato ove richiesto, e potranno essere integrate nei modelli di prevenzione dei rischi psicosociali previsti dal D.lgs. 81/08.

5. Art. 12 – Direttiva sulla qualità dell'aria ambiente (2024/2881/UE)

Anche questo articolo presenta una forte componente ambientale:
 
  • Coordinamento tra piani per la qualità dell'aria e settori ad alta emissione (trasporti, energia, agricoltura), al fine di garantire coerenza tra le politiche ambientali e i piani settoriali, evitando sovrapposizioni o conflitti normativi. Ciò implica l’integrazione tra strumenti di pianificazione come i Piani Regionali della Qualità dell’Aria, i Piani Energetici Regionali e le strategie per l’agricoltura sostenibile, con l’obiettivo di ridurre l’esposizione della popolazione agli inquinanti atmosferici, in linea con i nuovi valori limite europei più stringenti. Il coordinamento dovrà favorire l’individuazione di misure sinergiche, promuovendo investimenti in tecnologie pulite, mobilità sostenibile, agricoltura di precisione e sistemi di monitoraggio integrato.
  • Assegnazione a ISPRA e SNPA di compiti operativi e di monitoraggio.
  • Introduzione di una prima disciplina in materia di qualità dell'aria indoor, limitata a settori già normati come sanità, istruzione, trasporti pubblici e ambienti lavorativi particolarmente sensibili. Tale disciplina, in linea con le indicazioni dell’OMS e della Commissione europea, mira a definire valori soglia per inquinanti specifici (quali PM2.5, formaldeide, benzene, VOC, CO₂), metodi standardizzati di misurazione e obblighi di monitoraggio periodico. L’obiettivo è migliorare la tutela della salute pubblica, in particolare delle fasce vulnerabili, promuovendo azioni correttive e di prevenzione anche tramite requisiti minimi di ventilazione, manutenzione degli impianti HVAC e materiali da costruzione a basse emissioni.