Legge di bilancio 2024 e obbligo assicurativo per le imprese per eventi naturali calamitosi

15/01/2024

La Legge di Bilancio 2024 (Legge 30 dicembre 2023, n. 213) all’art. 1 commi 101-111 ha reso obbligatoria per imprese, con sede legale in Italia o sede legale all’estero ma stabile organizzazione in Italia, regolarmente iscritte al Registro delle imprese presso la CCIAA ai sensi dell’art. 2188 del C.C., la stipula di contratti assicurativi contro eventi calamitosi quali sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni entro e non oltre il 31 dicembre 2024.
 
La tipula di tali contratti è vincolante per i beni riportati all’art. 2424 del C.C. al primo comma, Sezione Attivo, voce BII, costituiti da 1) terreni e fabbricati; 2) impianti e macchinario; 3) attrezzature industriali e commerciali.
 
Dell’eventuale inadempimento si terrà conto in occasione dell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o altre agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, in particolare in caso di danni per verificazione di eventi calamitosi.
 
I contratti devono prevedere un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno e premi proporzionali al rischio.
 
Si ricorda che lo scoperto è l'importo di denaro che l'assicurato deve pagare personalmente prima che l'assicurazione inizi a coprire le spese. Ad esempio, se si ha un'assicurazione con uno scoperto di 1000 euro e si subiscono danni per evento calamitoso, l’assicurato dovrà pagare i primi 1000 euro delle spese di ripristino e l'assicurazione coprirà il resto fino ai limiti della polizza. Uno scoperto più alto generalmente si traduce in premi assicurativi più bassi, poiché l'assicurato assume una parte maggiore delle spese.
 
La franchigia è simile allo scoperto ed è l'importo che l'assicurato deve contribuire verso ogni richiesta di copertura. Tuttavia, a differenza dello scoperto, la franchigia è spesso applicata su base annuale anziché per ogni singolo sinistro. Quando si sottoscrive un contratto di copertura assicurativa contro eventi meteorologici sfavorevoli, la franchigia rappresenta l'importo che l'assicurato deve pagare personalmente prima che l'assicurazione inizi a coprire eventuali danni derivanti da tali eventi. Ecco come funziona generalmente la franchigia in questo contesto:
 
Selezione della franchigia: All'inizio della sottoscrizione della polizza, l'assicurato può scegliere il livello della franchigia desiderato. Una franchigia più alta di solito comporta premi assicurativi più bassi, poiché l'assicurato si impegna a coprire una parte maggiore delle perdite.
 
Pagamento della franchigia: Se si verifica un evento meteorologico sfavorevole coperto dalla polizza (ad esempio, un uragano, una tempesta, un'alluvione), e l'assicurato subisce danni coperti, dovrà prima pagare la franchigia stabilita nella polizza. Questo è l'importo che l'assicurato deve contribuire direttamente di tasca propria.
 
Copertura assicurativa: Una volta pagata la franchigia, l'assicurazione entra in gioco e copre i danni oltre l'importo della franchigia. Ad esempio, se la franchigia è di 1.000 euro e i danni sono di 5.000 euro, l'assicurazione coprirà i restanti 4.000 euro.
 
Limite massimo di copertura: È importante notare che ogni polizza avrà un limite massimo di copertura, che rappresenta l'importo massimo che l'assicurazione pagherà in caso di danni. Se i danni superano questo limite, l'assicurato sarà responsabile per la parte eccedente.
 
La scelta della franchigia dipende dalle preferenze e dalle possibilità finanziarie dell'assicurato. Una franchigia più alta può essere conveniente per chi è disposto a gestire una parte maggiore delle perdite in cambio di premi più bassi, mentre una franchigia più bassa comporta costi assicurativi più alti ma una maggiore copertura immediata dei danni.
Entrambi questi concetti servono a ridurre il rischio per le compagnie assicurative e a coinvolgere gli assicurati nella gestione delle spese coperte dall'assicurazione. La scelta tra uno scoperto e una franchigia dipende dal tipo di polizza e dalle preferenze dell'assicurato.
 
Le imprese di assicurazione possono offrire tali coperture sia assumendo direttamente l’intero rischio, sia in coassicurazione, sia in forma consortile. In tal caso il consorzio deve essere registrato e approvato dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS).
 
Il rifiuto o l’elusione dell’obbligo a contrarre da parte delle imprese di assicurazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 500.000.
 
In Italia, il settore assicurativo è regolamentato da varie autorità di vigilanza, e le sanzioni per il rifiuto o l'elusione dell'obbligo a contrarre da parte delle imprese di assicurazione sono gestite da queste autorità. La principale autorità responsabile della vigilanza sulle imprese di assicurazione è l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS).
 
L'IVASS è un organo pubblico indipendente che svolge funzioni di vigilanza e controllo sulle imprese di assicurazione e riassicurazione operanti in Italia. Tra i suoi compiti c'è quello di garantire il rispetto delle normative assicurative e la tutela degli interessi degli assicurati. L'IVASS ha il potere di irrogare sanzioni amministrative in caso di violazioni da parte delle imprese assicurative.
 
Quando un'impresa di assicurazione rifiuta o elude l'obbligo a contrarre, il caso può essere portato all'attenzione dell'IVASS, che può avviare un'indagine e, se necessario, adottare provvedimenti sanzionatori. Le sanzioni possono includere multe pecuniarie, la revoca delle autorizzazioni o altre misure correttive, a seconda della gravità della violazione.

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