Legge di Bilancio 2026 e proroga termini di adeguamento PFAS nelle acque

23/02/2026

Legge di Bilancio 2026 e proroga termini di adeguamento PFAS nelle acque

PFAS e acqua potabile: slittano i termini, ma l’attenzione resta alta.

La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto una proroga mirata sull’entrata in vigore dei nuovi limiti per le PFAS nelle acque destinate al consumo umano, posticipando di sei mesi alcune scadenze chiave.
Si tratta di un differimento tecnico, che non riduce il livello di tutela sanitaria ma accompagna gestori e autorità verso l’applicazione piena delle nuove regole.
Nel nostro approfondimento analizziamo chi è coinvolto, cosa cambia davvero e quali sono le nuove decorrenze da conoscere.

1. Ambito soggettivo di applicazione

La Legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025) ha introdotto una proroga di sei mesi per l’applicazione del parametro “somma di 4 PFAS”, posticipando l’obbligo da 13 gennaio 2026 a 13 luglio 2026, e ha previsto una disciplina transitoria per alcune molecole ADV solo nel periodo precedente alla decorrenza del nuovo termine.

La disciplina sul monitoraggio delle sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) nelle acque destinate al consumo umano si rivolge principalmente alle amministrazioni pubbliche e ai soggetti che, a vario titolo, sono coinvolti nella gestione, nel controllo e nella tutela della qualità dell’acqua potabile. Rientrano in questo ambito le Regioni e le Province autonome, cui compete il coordinamento delle attività di controllo, nonché le autorità sanitarie territorialmente competenti, chiamate a vigilare sul rispetto dei parametri di qualità.

Un ruolo centrale è svolto dai gestori idro-potabili, pubblici o privati, responsabili della captazione, del trattamento e della distribuzione dell’acqua. Essi sono tenuti ad adeguare i sistemi di monitoraggio e, ove necessario, ad adottare misure tecniche e gestionali idonee a garantire il rispetto dei valori di parametro. In raccordo con tali soggetti operano le autorità sanitarie regionali e l’Istituto Superiore di Sanità, cui è demandata anche la valutazione di eventuali condizioni territoriali che possano giustificare l’adozione di limiti più restrittivi.

La disciplina produce effetti indiretti anche sulla popolazione, quale destinataria finale del diritto all’acqua potabile sicura, e sulle attività produttive che, per tipologia di processi o utilizzo di sostanze, possono costituire potenziali fonti di contaminazione da PFAS.

2. Quadro normativo di riferimento

L’introduzione di un monitoraggio sistematico delle PFAS nell’acqua potabile trae origine dalla normativa europea. Con la rifusione della disciplina sulla qualità delle acque destinate al consumo umano, l’Unione europea ha previsto, per la prima volta, valori limite armonizzati per le PFAS, imponendo agli Stati membri obblighi specifici di controllo, raccolta dati e comunicazione dei risultati alla Commissione.

La normativa europea collega espressamente il controllo delle PFAS alla tutela della salute pubblica e alla strategia di resilienza idrica, riconoscendo tali sostanze come inquinanti emergenti di particolare rilevanza. Gli Stati membri sono pertanto chiamati non solo a monitorarne la presenza, ma anche ad adottare misure correttive tempestive in caso di superamento dei valori di parametro.

In Italia, la disciplina è stata recepita con il D.Lgs. 23 febbraio 2023, n. 18, che ha ridefinito il quadro dei requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano, introducendo nuovi parametri chimici e specifici valori limite per le PFAS. Il decreto ha inoltre previsto un regime transitorio, finalizzato a consentire l’adeguamento progressivo dei sistemi di controllo e trattamento.

3. I parametri PFAS e i valori di riferimento

All’interno del nuovo quadro normativo, assumono particolare rilievo due parametri distinti ma tra loro correlati: la “somma di PFAS” e la “somma di 4 PFAS”.
Il primo parametro rappresenta la somma delle sostanze per- e polifluoroalchiliche considerate rilevanti ai fini della tutela della qualità dell’acqua potabile.
Il valore di parametro fissato è pari a 0,10 μg/l.
La normativa chiarisce che, in presenza di specifiche condizioni territoriali o di particolari pressioni ambientali, possano essere inclusi nel calcolo anche PFAS ulteriori rispetto a quelli espressamente elencati, sulla base delle informazioni disponibili e delle analisi di rischio.

Il parametro della “somma di 4 PFAS” costituisce invece un sottoinsieme della somma complessiva e riguarda quattro sostanze considerate prioritarie sotto il profilo sanitario: PFOA, PFOS, PFNA e PFHxS. Per questo parametro il valore di riferimento è fissato in 0,02 μg/l. Anche in questo caso, l’autorità sanitaria locale, sentita l’autorità regionale e l’Istituto Superiore di Sanità, può adottare valori più restrittivi in presenza di situazioni territoriali particolarmente critiche o di esposizioni pregresse significative della popolazione.

4. Decorrenze originarie e intervento di proroga

Il D.Lgs. n. 18 del 2023 aveva inizialmente previsto che le Regioni, le autorità sanitarie e i gestori idro-potabili adottassero le misure necessarie a garantire il rispetto dei nuovi valori di parametro entro il 12 gennaio 2026, con obbligo di controllo a decorrere dal 13 gennaio 2026.

Successivamente, con la Legge n. 199 del 2025 (Legge di Bilancio 2026), il legislatore è intervenuto introducendo una proroga selettiva dei termini. Tale proroga riguarda esclusivamente il parametro “somma di 4 PFAS” e consiste in un differimento di sei mesi delle scadenze originarie. Di conseguenza, per questo specifico parametro, il termine per l’adeguamento è stato posticipato al 12 luglio 2026 e l’obbligo di controllo decorre dal 13 luglio 2026.

È importante sottolineare che la proroga non ha carattere generale. Tutti gli altri parametri previsti dal D.Lgs. n. 18 del 2023, inclusa la “somma di PFAS”, restano soggetti alle decorrenze originarie di gennaio 2026.

5. Esclusione temporanea di alcune molecole PFAS

Nel periodo intercorrente fino alla nuova decorrenza del parametro “somma di 4 PFAS”, la normativa prevede una specifica disposizione transitoria. Alcune molecole PFAS identificate come ADV, espressamente elencate nell’allegato III del decreto legislativo n. 18 del 2023, non concorrono temporaneamente al rispetto del valore di parametro della “somma di PFAS”.

Questa esclusione opera esclusivamente nel periodo di proroga e solo con riferimento al parametro “somma di PFAS”, senza incidere sulla definizione o sull’applicazione del parametro “somma di 4 PFAS”. La finalità della disposizione è quella di consentire un adeguamento graduale dei sistemi analitici e di monitoraggio, evitando criticità nella fase di prima applicazione della disciplina.

6. Obblighi di monitoraggio e gestione dei superamenti

A partire dalle decorrenze stabilite, il monitoraggio delle PFAS assume carattere obbligatorio e sistematico. I gestori idro-potabili e le autorità competenti sono tenuti a effettuare i controlli previsti e a trasmettere i risultati secondo le modalità stabilite dalla normativa, anche ai fini dell’informazione alla Commissione europea.

In caso di superamento dei valori di parametro, devono essere adottate misure adeguate a tutela della salute pubblica. Tali misure possono comprendere la chiusura di pozzi contaminati, l’introduzione di ulteriori trattamenti di rimozione delle PFAS, la limitazione temporanea dell’uso delle forniture interessate e l’informazione trasparente della popolazione.

È opportuno precisare che la proroga dei termini non introduce nuovi obblighi rispetto a quelli già previsti dalla normativa europea e nazionale, ma incide esclusivamente sul calendario di applicazione di uno specifico parametro.

7. Significato e portata della proroga

La proroga al 12 luglio 2026 deve essere interpretata come un differimento mirato, finalizzato a consentire un adeguamento tecnico e organizzativo più graduale, senza compromettere gli obiettivi di tutela della salute e di qualità dell’acqua potabile. Essa non costituisce una sospensione degli obblighi, né un allentamento delle tutele previste, ma una misura transitoria di accompagnamento verso la piena applicazione della disciplina.

8. In sintesi

Il monitoraggio delle PFAS nelle acque destinate al consumo umano rappresenta uno degli aspetti più innovativi e rilevanti della recente evoluzione normativa in materia di tutela delle risorse idriche. La proroga introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, limitata al solo parametro “somma di 4 PFAS”, consente ai soggetti obbligati di completare le attività di adeguamento in modo ordinato e tecnicamente sostenibile, mantenendo invariato l’obiettivo finale di garantire alla popolazione un accesso sicuro e controllato all’acqua potabile.

Riferimenti

Legge 30 dicembre 2025, n. 199 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028 (G.U. n. 301 del 30/12/2025)

Art. 1 Comma 622

I termini di cui all’articolo 24, commi 1 e 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 (di attuazione della Direttiva UE 2020/2184 sulla qualità delle acque destinate al consumo umano) sono posticipati di sei mesi limitatamente al parametro “somma di 4 PFAS”.

Art. 1 Comma 623

Nelle more della decorrenza dei termini di cui al comma 622, le sole molecole ADV-N2, ADV-N3, ADV-N4, ADV-N5, ADV-M3, ADV-M4, di cui all’allegato III, parte B, del medesimo decreto legislativo n. 18 del 2023, non concorrono al rispetto del valore di parametro della “somma di PFAS”.
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