Legge Regionale Lombardia 10 luglio 2026, n. 18: Disciplina della valutazione di impatto ambientale

21/09/2026

Scheda tecnica

Provvedimento Legge Regionale (Lombardia) 10 luglio 2026, n. 18
Pubblicazione Suppl. ordin. al Bollettino Ufficiale Regione Lombardia del 14 luglio 2026, n. 29
Vigenza Il regolamento attuativo (art. 3 c. 1) è atteso entro sei mesi dall'entrata in vigore (art. 18 c. 3 lett. a); nelle more resta applicabile, in quanto compatibile, il r.r. 25 marzo 2020, n. 2 (art. 18 c. 2).
Norma di riferimento D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Parte II, in particolare art. 7-bis c. 7-8 (competenza regionale in materia di VIA) e art. 27-bis (provvedimento autorizzatorio unico regionale, PAUR)
Norme sostituite L.R. 2 febbraio 2010, n. 5, abrogata con salvezza degli effetti già prodotti (art. 17)
Provvedimenti modificati Regolamento regionale 25 marzo 2020, n. 2 — resta transitoriamente applicabile fino al nuovo regolamento attuativo
Destinatari Regione, Province e Città metropolitana di Milano, Comuni lombardi; proponenti pubblici e privati di progetti soggetti a VIA in Lombardia; RSPP/ASPP, consulenti HSE e legali d'impresa

La Nota si rivolge a chi deve individuare l'autorità competente e i tempi di un procedimento VIA in Lombardia dopo l'entrata in vigore della legge. Il quadro delle competenze è al punto 2 e negli Allegati A/B/C della legge; le scadenze operative sono riepilogate nel box finale.

La L.R. 18/2026 sostituisce integralmente la L.R. 5/2010 e riscrive la disciplina lombarda della valutazione di impatto ambientale (VIA) e della verifica di assoggettabilità a VIA, allineandola al provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006.
Ridefinisce il riparto di competenze tra Regione, Province/Città metropolitana e Comuni tramite tre nuovi allegati tecnici (A, B, C), introduce un sistema di oneri istruttori commisurato al valore dell'opera e conferma il portale SILVIA come piattaforma unica di gestione. Per le imprese e i loro consulenti cambia soprattutto l'onere di verificare, progetto per progetto, quale ente sia oggi competente e quali siano i nuovi importi dovuti per l'istruttoria.

1. Contesto

La legge si inserisce nel quadro delineato dal D.Lgs. 152/2006, che all'art. 7-bis, c. 7, impone alle Regioni di svolgere i procedimenti di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA di propria competenza «in conformità agli articoli da 19 a 26 e da 27-bis a 29» del Codice, e all'art. 7-bis, c. 8, riconosce loro la facoltà di disciplinare con legge propria l'organizzazione delle relative funzioni, purché nel rispetto dei termini procedimentali massimi fissati dagli artt. 19, 25 e 27-bis TUA, che restano inderogabili. La Lombardia esercita qui tale facoltà sostituendo integralmente la disciplina previgente contenuta nella L.R. 5/2010 (art. 17), della quale sono comunque fatti salvi gli effetti già prodotti e gli atti già adottati.

La riscrittura recepisce il modello del provvedimento autorizzatorio unico regionale introdotto nel Codice dall'art. 16 del D.Lgs. 104/2017 e ne riproduce l'articolazione procedimentale — istanza, verifica di completezza, pubblicazione, conferenza di servizi in modalità sincrona ex art. 14-ter L. 241/1990 — declinandola sul piano organizzativo lombardo (artt. 4 e 10 L.R. 18/2026).

2. Ambito e soggetti

La legge individua tre livelli di autorità competente, secondo la ripartizione degli Allegati A (progetti soggetti a VIA), B (progetti soggetti a verifica di assoggettabilità) e C (casi di competenza non corrispondente a quella approvativa):
 
  • Regione — progetti di maggiore impatto o rilevanza sovracomunale (es. piattaforme logistiche oltre 20 ettari, impianti di smaltimento rifiuti pericolosi con determinate soglie, grandi derivazioni idriche, cave non incluse nei piani provinciali);
  • Province e Città metropolitana di Milano — progetti di rilevanza provinciale secondo le soglie dimensionali dei medesimi allegati (impianti industriali, cave incluse nei piani provinciali, piccole derivazioni, strade extraurbane di interesse provinciale);
  • Comuni — un numero limitato di fattispecie di minore impatto (parcheggi oltre 500 posti, centri commerciali sotto soglia, cambiamento di uso di aree per coltivazione agraria intensiva, impianti di piscicoltura intensiva).

I Comuni e le Province possono esercitare le funzioni in forma associata o tramite convenzione con altro ente dotato di struttura tecnica idonea (art. 2 c. 5).

3. Cosa cambia

Riparto delle competenze e allegati tecnici
Gli Allegati A, B e C sostituiscono gli analoghi elenchi della disciplina abrogata, aggiornando le soglie dimensionali per tipologia progettuale (impianti fotovoltaici ed eolici, piattaforme logistiche, cave, derivazioni idriche, impianti di gestione rifiuti). Chi deve individuare l'autorità competente per un progetto specifico deve oggi verificare la nuova classificazione.

Procedimento unico regionale
L'art. 4 ricalca l'art. 27-bis TUA: istanza con elenco di tutti i titoli abilitativi necessari, pubblicazione sul portale SILVIA, conferenza di servizi ex art. 14-ter L. 241/1990 convocata in modalità sincrona, determinazione motivata di conclusione della conferenza che assorbe il provvedimento di VIA e tutti gli altri titoli abilitativi. La legge regionale specifica ulteriormente il coordinamento con la variante urbanistica attuativa (art. 4 c. 3) e con il vincolo paesaggistico, che impone la convocazione della Soprintendenza (art. 4 c. 7).

Fase preliminare e definizione dei contenuti dello SIA
Gli artt. 5 e 6 riproducono, rispettivamente, la fase preliminare facoltativa di cui all'art. 26-bis TUA e la fase di consultazione di cui all'art. 21 TUA, entrambe attivabili su richiesta del proponente.

Oneri istruttori
L'art. 9 introduce un sistema di contribuzione commisurato al valore dell'opera: 1‰ per le istruttorie di VIA, 0,5‰ per la verifica di assoggettabilità e per le fasi facoltative di consultazione, importi fissi per la valutazione preliminare (500 euro) e per le proroghe (25% di quanto già versato). È una novità rispetto al regime precedente e va tenuta presente nella pianificazione dei costi di un procedimento.

Semplificazioni procedurali
L'art. 10 introduce meccanismi di coordinamento con la VAS (art. 10 c. 6-8), con la valutazione di incidenza su siti Rete Natura 2000 (art. 10 c. 10) e con la gestione di terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotto ex art. 184-bis TUA (art. 10 c. 11), oltre a un'esenzione dalla nuova sottoposizione a VIA per i meri rinnovi di concessioni che non comportino impatti significativi (art. 10 c. 13).

Monitoraggio e osservatorio ambientale
L'art. 12 conferma la possibilità di istituire un osservatorio ambientale per il controllo dell'ottemperanza alle condizioni ambientali, con oneri a carico del proponente.

Portale SILVIA
L'art. 11 consolida il Sistema Informativo Lombardo per la VIA quale canale unico di pubblicazione, consultazione e monitoraggio dei procedimenti.

6. Criticità e profili di compliance

  • Regime transitorio a doppio binario — la legge si applica solo alle istanze depositate dopo la sua entrata in vigore (art. 18 c. 1); per le istanze già in corso continua a operare, nelle more del nuovo regolamento attuativo, il r.r. 2/2020 «in quanto compatibile» con la L.R. 5/2010 abrogata: una clausola di compatibilità che lascia margini interpretativi da monitorare fino all'adozione del regolamento attuativo, atteso entro sei mesi (art. 18 c. 3 lett. a).
  • Verifica puntuale della competenza per singolo progetto — il passaggio dalla L.R. 5/2010 alla nuova classificazione degli Allegati A/B/C può comportare, per specifiche tipologie progettuali, uno spostamento di competenza tra Regione, Provincia e Comune rispetto al regime previgente: la giurisprudenza amministrativa dovrà chiarire il trattamento dei procedimenti di riedizione o di modifica di progetti già autorizzati sotto la vecchia classificazione.
  • Oneri istruttori come nuovo elemento di costo — il contributo proporzionale al valore dell'opera (art. 9) va incorporato nei preventivi di consulenza e nella pianificazione finanziaria dei proponenti, specie per opere di valore elevato, dove il regolamento attuativo dovrà ancora definire i criteri di proporzionalità decrescente (art. 9 c. 2 lett. a).
  • Coordinamento con la disciplina statale del PAUR — la norma non definisce in modo esplicito il trattamento dei casi limite in cui la competenza regionale e quella statale si intreccino oltre l'ipotesi tipizzata dall'art. 2 c. 9; su questo punto resta il rinvio diretto all'art. 7-bis, c. 4-bis e 4-ter, TUA.

In sintesi per chi deve applicarla oggi

Prima di avviare o proseguire un procedimento VIA in Lombardia, verificare: (1) se il progetto rientra negli Allegati A, B o C della nuova legge e quale autorità sia competente; (2) se l'istanza è stata depositata prima o dopo l'entrata in vigore, per capire quale regime si applica; (3) l'importo degli oneri istruttori dovuti secondo l'art. 9.

Riferimenti normativi

L.R. Lombardia 10 luglio 2026, n. 18
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 7-bis, 19, 23, 24, 25, 26-bis, 27-bis, 28, 29, 184-bis (Testo Unico Ambientale, Consolidato ed. 69.1 — maggio 2026)
L. 7 agosto 1990, n. 241, artt. 10-bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies (aggiornata al 17 gennaio 2022)
L.R. Lombardia 2 febbraio 2010, n. 5 (abrogata)
Regolamento regionale 25 marzo 2020, n. 2 (applicabile in via transitoria)
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