Legge Regionale Lombardia 5/2026: DPI per lavori in presenza di amianto

16/03/2026

Legge Regionale 10 febbraio 2026 n. 5 _ DPI per lavori in presenza di amianto.

Disposizioni per la selezione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) respiratori per lavori con esposizione all’amianto.


È stata pubblicata la Legge Regionale Lombardia 10 febbraio 2026, n. 5, che introduce criteri tecnici stringenti per la scelta dei DPI respiratori nei lavori con esposizione all’amianto. La norma collega direttamente i livelli di concentrazione delle fibre aerodisperse (0,1 ff/cm³) agli specifici apparecchi di protezione delle vie respiratorie obbligatori, con indicazioni puntuali su portate, sovrapressione, fit-test e manutenzione. Un intervento tecnico che incide concretamente su DVR, piani di lavoro e organizzazione dei cantieri di bonifica. Nell’approfondimento analizziamo cosa cambia per imprese, RSPP e datori di lavoro.

1. Inquadramento generale

La Legge Regionale 10 febbraio 2026, n. 5 della Regione Lombardia disciplina in modo puntuale la scelta, l’uso, la manutenzione e il controllo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie nelle attività lavorative che comportano un rischio di esposizione all’amianto.

La legge non introduce un nuovo sistema di tutela autonomo rispetto alla normativa nazionale, ma declina operativamente a livello regionale quanto già previsto dal Capo III del Titolo IX del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), con particolare riferimento alla protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto.

In altri termini, la norma regionale:
 
  • non sostituisce il D.Lgs. 81/2008;
  • non modifica i limiti di esposizione o gli obblighi generali;
  • ma specifica in modo tecnico quali dispositivi respiratori devono essere utilizzati in relazione ai diversi livelli di rischio.

2. A chi si rivolge

La legge si rivolge principalmente a:
 
  • Datori di lavoro che effettuano attività di demolizione, manutenzione, bonifica o altre lavorazioni con possibile esposizione ad amianto;
  • Imprese di bonifica amianto;
  • Responsabili del servizio di prevenzione e protezione (RSPP);
  • Coordinatori per la sicurezza nei cantieri;
  • Medici competenti, per gli aspetti di sorveglianza sanitaria connessi all’esposizione;
  • Lavoratori esposti o potenzialmente esposti ad amianto;
  • ATS (Agenzie di Tutela della Salute), per le funzioni di controllo e vigilanza.

La legge chiarisce che, prima di intraprendere lavori di demolizione o manutenzione, il datore di lavoro deve adottare ogni misura necessaria per individuare la presenza di materiali contenenti amianto, anche acquisendo informazioni dai proprietari degli immobili. In caso di dubbio, si applicano integralmente le disposizioni del D.Lgs. 81/2008.

3. Obbligo di fornitura dei DPI respiratori

Il principio cardine è il seguente:

Quando il rischio di esposizione a polveri e fibre di amianto non può essere eliminato o ridotto adeguatamente con misure tecniche o protezioni collettive, il datore di lavoro deve fornire dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie adeguati.

La scelta del dispositivo non è lasciata alla discrezionalità del datore di lavoro, ma deve avvenire secondo criteri tecnici definiti dalla legge regionale.

4. Classificazione dei livelli di polvere, concentrazione di fibre e dispositivi obbligatori

La legge regionale collega espressamente la scelta degli apparecchi di protezione delle vie respiratorie (APVR) al superamento della soglia di cui all’art. 254 del D.Lgs. 81/2008.

4.1 Riferimento normativo alla concentrazione di fibre

L’art. 254 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che il valore limite di esposizione all’amianto è pari a:

0,1 fibre per centimetro cubo di aria (0,1 ff/cm³) calcolato come media ponderata nel tempo su 8 ore (TWA – Time Weighted Average).

La legge regionale interviene quando, a seguito della valutazione dei rischi e delle misurazioni ambientali effettuate secondo l’art. 253 del D.Lgs. 81/2008, il livello di polvere e la concentrazione di fibre risultano superiori alla soglia normativa oppure tali da rendere necessario l’uso di APVR in relazione all’intensità e alla tipologia della lavorazione.

La norma regionale distingue tre livelli (primo, secondo e terzo livello), che non sono numericamente quantificati in modo autonomo dalla legge stessa, ma sono da correlare:
 
  • alla concentrazione di fibre aerodisperse rilevata;
  • alla probabilità di superamento del valore limite di 0,1 ff/cm³;
  • alla tipologia di lavorazione (demolizione, rimozione, confinamento, manutenzione);
  • alla durata dell’esposizione.

4.2 Polvere di primo livello

Il primo livello riguarda esposizioni contenute, tipicamente prossime al valore limite oppure relative ad attività a basso rilascio di fibre, purché non si configuri un superamento significativo e continuativo della soglia di 0,1 ff/cm³.

In tali casi il lavoratore deve essere dotato di almeno uno dei seguenti APVR:
 
  • Semimaschera filtrante FFP3 monouso (UNI EN 149:2009);
  • Respiratore filtrante con semimaschera o maschera pieno facciale con filtri P3 (UNI EN 143:2021);
  • Respiratore a ventilazione motorizzata TM2P con semimaschera (UNI EN 12942:2024);
  • Respiratore a ventilazione motorizzata TH3P con cappuccio o casco (UNI EN 12942:2024);
  • Respiratore a ventilazione alimentata TM3P con maschera pieno facciale.

(!) L’uso della FFP3 monouso è consentito esclusivamente per esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) ai sensi dell’art. 249, commi 2 e 4, del D.Lgs. 81/2008 e per una durata inferiore a 15 minuti.

4.3 Polvere di secondo livello

Il secondo livello si riferisce a situazioni in cui la concentrazione di fibre aerodisperse è tale da rendere probabile o accertato il superamento del valore limite di 0,1 ff/cm³, oppure quando l’attività comporta rilascio significativo di fibre (es. rimozione di MCA friabili, lavorazioni in ambienti confinati).

In questi casi sono richiesti dispositivi che garantiscano sovrapressione interna e portate minime controllate:
 
  • Respiratore a ventilazione alimentata TM3P con maschera pieno facciale (UNI EN 12942:2024) con portata minima di 160 l/min e sovrapressione permanente;
  • Respiratore isolante ad aria respirabile di classe 4 (UNI EN 14594:2018) con portata minima di 300 l/min;
  • Respiratore isolante ad aria compressa a pressione positiva con maschera pieno facciale (UNI EN 14593-1:2018), con possibilità di superare 300 l/min.

4.4 Polvere di terzo livello

Il terzo livello riguarda le condizioni di esposizione più critiche, caratterizzate da concentrazioni elevate di fibre aerodisperse e da lavorazioni ad alto potenziale di dispersione, nelle quali il rischio di inalazione è particolarmente significativo.

Sono obbligatori sistemi isolanti ad alte prestazioni:
 
  • Respiratore isolante per alimentazione di aria respirabile di classe 4 (UNI EN 14594:2018) con portata minima di 300 l/min;
  • Respiratore isolante ad aria compressa a pressione positiva (UNI EN 14593-1:2018) con portata superiore a 300 l/min;
  • Indumenti protettivi ventilati e a tenuta di particelle, in combinazione con gli APVR isolanti.

In tali condizioni il sistema di protezione deve essere considerato parte integrante di un assetto complessivo di confinamento, decontaminazione e gestione del cantiere di bonifica.

5. Collaudo, manutenzione e controlli

La legge introduce un sistema strutturato di gestione dei respiratori:

5.1  Controlli prima dell’uso

Devono essere effettuati: controllo delle condizioni generali,  verifica del corretto funzionamento, fit-test (test di adattabilità) iniziale e almeno annuale, oppure in caso di variazioni morfologiche del lavoratore.

Il riferimento tecnico è la norma UNI 11719:2025.

5.2  Decontaminazione

Dopo ogni utilizzo, i respiratori devono essere decontaminati in locali o strutture separate, in modo da evitare la diffusione di polveri, impedire contaminazioni crociate, consentire la vestizione in sicurezza con abiti civili.

5.3 Registro e sostituzione filtri

Le date di sostituzione dei filtri devono essere annotate nel registro del programma di protezione delle vie respiratorie.
È previsto inoltre un controllo almeno annuale dell’efficienza e della conformità degli APVR.

6. Addestramento obbligatorio

Prima dell’utilizzo dei respiratori, il lavoratore deve ricevere un addestramento specifico:
 
  • erogato da soggetti formatori accreditati;
  • conforme alla norma UNI 11719:2025;
  • eventualmente in collaborazione con organismi paritetici.

Non si tratta di una semplice informazione, ma di un vero e proprio addestramento pratico sull’uso corretto del dispositivo.

7. Ruolo delle ATS

Le ATS svolgono attività di prevenzione e controllo, verifica dei programmi di protezione respiratoria, controllo dei piani di lavoro ex art. 256 D.Lgs. 81/2008, verifica della formazione e dell’addestramento.

Il controllo può riguardare anche lavorazioni che, per entità o rischio specifico, possano avere impatto sulla collettività.

8. Aggiornamento automatico alle norme UNI

La legge prevede che i riferimenti alle norme tecniche siano automaticamente aggiornati alle versioni più recenti, evitando l’obsolescenza del sistema di protezione.

9. Entrata in vigore

La legge è in vigore dal 14 febbraio 2026, giorno successivo alla pubblicazione sul BURL.

10. Tabella sinottica: concentrazione di fibre → livello → APVR obbligatorio

Concentrazione fibre aerodisperse (riferimento art. 254 D.Lgs. 81/2008) Livello di polvere (LR 5/2026) Tipologia di APVR obbligatoria Caratteristiche tecniche principali
Fino a 0,1 ff/cm³ oppure esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) inferiori a 15 minuti Primo livello FFP3 monouso (solo ESEDI) / Respiratore con filtro P3 / TM2P / TH3P / TM3P Filtri P3 ad alta efficienza; possibile ventilazione assistita
Probabile o accertato superamento di 0,1 ff/cm³; lavorazioni con rilascio significativo di fibre Secondo livello TM3P con maschera pieno facciale / Isolante aria respirabile classe 4 / Aria compressa a pressione positiva Sovrapressione interna; portata minima 160 l/min (TM3P) o 300 l/min (isolanti)
Concentrazioni elevate e lavorazioni ad alto potenziale di dispersione (bonifiche complesse, MCA friabili in ambienti confinati) Terzo livello Isolanti aria respirabile classe 4 / Aria compressa a pressione positiva + indumenti ventilati a tenuta Portata ≥ 300 l/min; protezione integrata respiratoria e corporea

La tabella ha funzione orientativa-operativa e deve essere sempre integrata con la valutazione del rischio specifica, le misurazioni ambientali effettuate ai sensi dell’art. 253 D.Lgs. 81/2008 e con il piano di lavoro ex art. 256.

11. In sintesi

La Legge Regionale 10 febbraio 2026, n. 5:
 
  • rafforza il sistema di protezione dei lavoratori esposti ad amianto;
  • dettaglia tecnicamente la scelta dei DPI respiratori in base al livello di esposizione;
  • introduce obblighi stringenti su fit-test, manutenzione, decontaminazione e registrazione;
  • valorizza il ruolo di controllo delle ATS;
  • integra in modo operativo il quadro del D.Lgs. 81/2008.

Si tratta di una norma tecnica di elevata specializzazione, rivolta in particolare alle imprese che operano nel settore delle bonifiche e delle demolizioni, con l’obiettivo di ridurre in modo sistematico il rischio di inalazione di fibre di amianto.