La legge regionale collega espressamente la scelta degli apparecchi di protezione delle vie respiratorie (APVR) al superamento della soglia di cui all’art. 254 del D.Lgs. 81/2008.
4.1 Riferimento normativo alla concentrazione di fibre
L’art. 254 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che il valore limite di esposizione all’amianto è pari a:
0,1 fibre per centimetro cubo di aria (0,1 ff/cm³) calcolato come media ponderata nel tempo su 8 ore (TWA – Time Weighted Average).
La legge regionale interviene quando, a seguito della valutazione dei rischi e delle misurazioni ambientali effettuate secondo l’art. 253 del D.Lgs. 81/2008, il livello di polvere e la concentrazione di fibre risultano superiori alla soglia normativa oppure tali da rendere necessario l’uso di APVR in relazione all’intensità e alla tipologia della lavorazione.
La norma regionale distingue tre livelli (primo, secondo e terzo livello), che non sono numericamente quantificati in modo autonomo dalla legge stessa, ma sono da correlare:
- alla concentrazione di fibre aerodisperse rilevata;
- alla probabilità di superamento del valore limite di 0,1 ff/cm³;
- alla tipologia di lavorazione (demolizione, rimozione, confinamento, manutenzione);
- alla durata dell’esposizione.
4.2 Polvere di primo livello
Il primo livello riguarda esposizioni contenute, tipicamente prossime al valore limite oppure relative ad attività a basso rilascio di fibre, purché non si configuri un superamento significativo e continuativo della soglia di 0,1 ff/cm³.
In tali casi il lavoratore deve essere dotato di almeno uno dei seguenti APVR:
- Semimaschera filtrante FFP3 monouso (UNI EN 149:2009);
- Respiratore filtrante con semimaschera o maschera pieno facciale con filtri P3 (UNI EN 143:2021);
- Respiratore a ventilazione motorizzata TM2P con semimaschera (UNI EN 12942:2024);
- Respiratore a ventilazione motorizzata TH3P con cappuccio o casco (UNI EN 12942:2024);
- Respiratore a ventilazione alimentata TM3P con maschera pieno facciale.
(!) L’uso della FFP3 monouso è consentito esclusivamente per esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) ai sensi dell’art. 249, commi 2 e 4, del D.Lgs. 81/2008 e per una durata inferiore a 15 minuti.
4.3 Polvere di secondo livello
Il secondo livello si riferisce a situazioni in cui la concentrazione di fibre aerodisperse è tale da rendere probabile o accertato il superamento del valore limite di 0,1 ff/cm³, oppure quando l’attività comporta rilascio significativo di fibre (es. rimozione di MCA friabili, lavorazioni in ambienti confinati).
In questi casi sono richiesti dispositivi che garantiscano sovrapressione interna e portate minime controllate:
- Respiratore a ventilazione alimentata TM3P con maschera pieno facciale (UNI EN 12942:2024) con portata minima di 160 l/min e sovrapressione permanente;
- Respiratore isolante ad aria respirabile di classe 4 (UNI EN 14594:2018) con portata minima di 300 l/min;
- Respiratore isolante ad aria compressa a pressione positiva con maschera pieno facciale (UNI EN 14593-1:2018), con possibilità di superare 300 l/min.
4.4 Polvere di terzo livello
Il terzo livello riguarda le condizioni di esposizione più critiche, caratterizzate da concentrazioni elevate di fibre aerodisperse e da lavorazioni ad alto potenziale di dispersione, nelle quali il rischio di inalazione è particolarmente significativo.
Sono obbligatori sistemi isolanti ad alte prestazioni:
- Respiratore isolante per alimentazione di aria respirabile di classe 4 (UNI EN 14594:2018) con portata minima di 300 l/min;
- Respiratore isolante ad aria compressa a pressione positiva (UNI EN 14593-1:2018) con portata superiore a 300 l/min;
- Indumenti protettivi ventilati e a tenuta di particelle, in combinazione con gli APVR isolanti.
In tali condizioni il sistema di protezione deve essere considerato parte integrante di un assetto complessivo di confinamento, decontaminazione e gestione del cantiere di bonifica.