Legittima l'acquisizione di immagini da circuito di sorveglianza in ambiente di lavoro per documentare un reato

14/07/2023

La Cassazione Sezione Lavoro nella ordinanza n. 8375/2023 ha ritenuto legittima la sanzione comminata al lavoratore dal proprio datore sulla base delle riprese effettuate da una telecamera di sorveglianza ai fini di sicurezza (la vicenda riguardava un docente sospeso dal servizio per 10 giorni e privato della retribuzione per il corrispondente periodo per aver strattonato uno studente in un istituto scolastico a seguito di un alterco).
La telecamera faceva parte di un gruppo di 16 installate, previo accordo sindacale, "oltre che in direzione degli ingressi esterni anche nei corridoi e negli androni delle scale di ogni piano dell'edificio".
 
La Cassazione ha ritenuto proporzionata la sanzione irrogata dall’istituto nei confronti dell’educatore sulla base delle circostanze oggettive e in relazione alle modalità soggettive di condotta dello stesso documentate da testimonianze e del fatto che il lavoratore avesse potuto esercitare legittimamente il diritto alla difesa.
 
Quanto all’utilizzo delle immagini la Corte ha ricordato che erano “accessibili anche a personale non dipendente e non deputate ad accogliere postazioni di lavoro" e collocate in base ad accordo in applicazione dell'art. 4, secondo comma legge n. 300/1970, installate quindi nel rispetto delle garanzie previste e delle esigenze organizzative e produttive ovvero per ragioni di sicurezza sul lavoro (in tal senso viene richiamata per analogia la Sentenza di Cassazione del 4 novembre 2021, n. 31178).
 
In forza di queste argomentazioni la Corte ha ritenuto acquisibili le immagini registrate per ragioni di sicurezza degli studenti e utilizzabili come prove del fatto illecito.

---

Si ricorda che sull’argomento “Controllo a distanza – video sorveglianza” si è espresso recentemente anche l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con nota n. 2572 del 14 aprile 2023 che sostanzialmente ha fornito indicazioni operative in ordine al rilascio di provvedimenti autorizzativi ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 300/1970, come riformato dal Jobs Act, e per venir incontro a mutate esigenze tecnico organizzative.

Attualmente

  • è consentito al datore di lavoro di estendere la facoltà di un controllo a distanza sull’attività lavorativa (oltre alle telecamere rientrano ad es. i sistemi GPS da installarsi su autoveicoli o su diversi dispositivi ad es., sistemi palmari, cellulari, computer, ecc.);
  • viene ampliata la tutela dei lavoratori, al fine di scongiurare un esercizio incondizionato del controllo a distanza da parte del datore di lavoro tale da ledere il diritto, considerato prioritario dal nostro ordinamento, alla dignità ed alla riservatezza del lavoratore

Condizioni necessarie

  • accordo sindacale oppure (nei casi accordo non raggiunto o in assenza della RSA/RSU)
  • autorizzazione da parte dell’ITL competente;
  • necessario documentare nell’istanza di autorizzazione all’ITL esigenze organizzative e produttive / sicurezza del lavoro / tutela del patrimonio aziendale

Novità

  • l’iter di autorizzazione, non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze, purchè sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 e GDPR 679/2016.
MADE HSE fornisce servizi di consulenza e formazione sul tema trattato e supporto per effettuare una adeguata e completa valutazione dei rischi.
 
Area Legale

Cass.-ord.-n.-8375-2023
Condividi linkedin share facebook share twitter share
Siglacom - Internet Partner