Licenziamento ritorsivo del Whistleblower
17/06/2024
Licenziamento ritorsivo del Whistleblower: Sent. Cass. Civ., Sez. lavoro, del 09 maggio 2024, n. 12688
Un Dirigente di una importante Azienda speciale per la gestione di risorse idriche del Mezzogiorno, responsabile dell’Area Amministrazione, Finanza e Fiscale, viene licenziato per mancata impugnativa di un avviso di accertamento del valore di 4 milioni di euro notificato all’Azienda.
Il Dirigente aveva in precedenza informato ANAC e Corte dei Conti della Campania per presunte irregolarità attribuibili ai vertici aziendali.
A fronte del respingimento del ricorso da parte del Tribunale il soggetto propone appello motivandolo con 1) natura ritorsiva del licenziamento; 2) tardiva conoscenza dell'avviso di accertamento oggetto della contestazione disciplinare, 3) assenza di competenza funzionale rispetto alla natura dell’accertamento e in ragione del valore del contenzioso.
Anche in appello il giudice di merito respinge il ricorso non riconoscendo l’atto di licenziamento come ritorsivo ma valutandolo per giusta causa per essere venuto meno il rapporto fiduciario tra il licenziato e i vertici aziendali, ritenendo tempestiva la notifica dell’avviso di accertamento pervenuta e ancora nei termini utili per proporre una impugnativa e infine riconoscendo la competenza del Dirigente sulla materia, indipendentemente dall’entità dell’importo.A fronte di tale pronuncia il Dirigente gioca la carta del ricorso in Cassazione.
L’Azienda speciale resiste con controricorso e formula un ricorso incidentale condizionato presso la Corte di Cassazione cioè presentare un tipo di impugnazione che è subordinata all'accoglimento del ricorso principale. Questo tipo di ricorso è utilizzato dal resistente, che pur avendo vinto nel merito, è rimasto soccombente su una questione preliminare di merito o pregiudiziale di rito. In pratica, il ricorso incidentale condizionato permette al resistente di chiedere la revisione di una decisione sfavorevole solo nel caso in cui il ricorso principale presentato dall'altra parte venga accolto dalla Corte.
Il Procuratore Generale presenta a sua volta memoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso.La Corte di Cassazione chiamata ad esprimersi riepiloga i motivi del ricorso evidenziando i seguenti punti:
Whistleblowing e Valutazione delle Prove:
- Il ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione di diverse norme, inclusi gli articoli del D.Lgs. n. 165/2001 e del codice di procedura civile, sostenendo che i giudici di merito hanno ignorato la configurabilità del whistleblowing.
- Secondo il ricorrente, i giudici non hanno considerato le segnalazioni fatte dal ricorrente all'ANAC e alla Procura Regionale della Corte dei Conti riguardo a condotte illecite dei vertici aziendali, né hanno fornito motivazioni adeguate per questa omissione.
- Il ricorrente lamenta quindi che sia stato omesso l'esame di un fatto decisivo, ossia la fattispecie di whistleblowing, che avrebbe dovuto essere valutato nel giudizio.
Natura Ritorsiva del Licenziamento:
- Il secondo motivo di ricorso riguarda la presunta natura ritorsiva del licenziamento, che secondo il ricorrente è avvenuto a causa della sua collaborazione con la Procura della Corte dei Conti della Campania, culminata in vari giudizi di responsabilità contro i vertici aziendali per grave danno erariale.
- Il ricorrente sottolinea di non avere competenze in materia di accertamenti fiscali di elevato importo, quindi non vi sarebbe stata una giusta causa per il licenziamento.
- Denuncia inoltre la mancanza di motivazione nella sentenza impugnata riguardo alla giusta causa del licenziamento, chiedendo pertanto l'annullamento della sentenza.
Ricorso Incidentale Condizionato:
- La controricorrente ha presentato un ricorso incidentale condizionato, lamentando la nullità della sentenza d'appello per "antitesi argomentativa" e "motivazione perplessa".
- La controricorrente evidenzia una contraddizione nella sentenza d'appello, che da un lato escludeva la competenza del ricorrente nella gestione del contenzioso tributario, ma dall'altro riconosceva la necessità di un coordinamento con l'Amministratore per la gestione del contenzioso fiscale.
In sintesi, la Corte di Cassazione Civile ha dovuto valutare le denunce del ricorrente riguardo alla mancata considerazione del whistleblowing e alla natura ritorsiva del licenziamento, nonché le argomentazioni della controricorrente sulla contraddittorietà della sentenza d'appello.
La Corte formula inoltre ulteriori valutazioni su aspetti procedurali richiamando precedenti pronunce e precisando:
Onere della Prova nel Licenziamento Ritorsivo:
- La Corte ribadisce che, in caso di licenziamento ritorsivo, il datore di lavoro ha l'onere di provare l'esistenza della giusta causa o del giustificato motivo del licenziamento. Solo se tale prova è fornita, spetta al lavoratore dimostrare l'illeceità del motivo unico e determinante del licenziamento (ossia l'intento ritorsivo).
Intento Ritorsivo:
- L'accoglimento della domanda di accertamento della nullità del licenziamento ritorsivo richiede la verifica che l'intento di vendetta sia stato l'unico e determinante motivo per il licenziamento, senza la necessità di comparare altre ragioni causative del recesso.
Whistleblowing e Protezione Disciplinare:
- Le segnalazioni fatte ex art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001 proteggono il lavoratore da reazioni disciplinari per condotte correlate alla denuncia di illeciti. Questo esonero da responsabilità disciplinare si applica anche se le condotte sono penalmente rilevanti.
Contestualizzazione del Provvedimento Espulsivo:
- La Corte sottolinea l'importanza di valutare il contesto in cui si è inserito l'addebito disciplinare. Le attribuzioni esautorate del ricorrente e il contesto delle sue denunce devono essere considerate per delineare la sua responsabilità.
Connessione dei Motivi di Impugnazione:
- Le ragioni dei motivi di impugnazione sono legate in un rapporto di inscindibile connessione, e la Corte territoriale non poteva trattarle isolatamente senza considerare il contesto complessivo.
Epilogo della vicenda giudiziaria:
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale del ricorrente, dichiarando assorbito il ricorso incidentale. Ha cassato la sentenza impugnata e rinviato il caso alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, per un nuovo esame. La Corte d'Appello dovrà anche provvedere alle spese del giudizio di legittimità.