L’inquinamento odorigeno, ossia l’immissione in atmosfera di sostanze inquinanti, non necessariamente pericolose per la salute della popolazione, ma caratterizzate da odore intenso o sgradevole, costituisce una causa importante di disagio ambientale in quanto compromette la fruibilità di ambienti, di luoghi residenziali e non, con conseguente peggioramento della qualità della vita.
Nella normativa nazionale ad oggi non è contemplata, per le emissioni odorigene, una disciplina specifica che fornisca metodi o parametri idonei a misurarne il disturbo né valori limite di riferimento.
Anche il Testo Unico dell’Ambiente (Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.) nella parte quinta (“Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”), non comprende esplicitamente l’inquinamento odorigeno limitandone la trattazione alla prevenzione ed alla limitazione delle emissioni delle singole sostanze caratterizzate solo sotto l’aspetto tossicologico.
Interventi normativi specifici si rilevano altresì a livello regionale.
La Regione Lombardia con D.G.R. n. IX/3018 del 15/02/2012, ha approvato le “linee guida per la caratterizzazione, l'analisi e l'autorizzazione delle emissioni gassose in atmosfera dell'attività ad impatto odorigeno” affrontando il problema in modo specifico e soprattutto dal punto di vista quantitativo definendo limiti di emissione e di esposizione, requisiti di rilevazione e campionamento degli odori ed altri aspetti utili allo svolgimento delle valutazioni della loro diffusione (modelli di dispersione).
Recentemente anche la Regione Piemonte ha approvato con D.G.R. n. 13-4554 del 09/01/2017 le “linee guida per la caratterizzazione ed il contenimento delle emissioni in atmosfera provenienti dalle attività ad impatto odorigeno” con contenuti analoghi a quelli già adottati dalla Regione Lombardia.
La tematica compare anche nei disposti del Codice Civile e del Codice Penale in termini di divieto di immissioni moleste tra cui anche le immissioni odorose.
In particolare, l’articolo 844 (immissioni) del Codice Civile prevede come soglia di riferimento la “normale tollerabilità”, precisando che l’autorità giudiziaria, nel valutare se l’immissione odorosa superi tale soglia, contemperi le esigenze di produzione con le ragioni della proprietà, anche tenendo conto della priorità d’uso. Viceversa, nel Codice Penale, l’articolo 674 (getto di cose pericolose) punisce il responsabile di emissioni di gas, vapori o fumo che cagionino molestie alle persone.
Pertanto in attesa di ulteriori strumenti normativi a copertura di tutto il territorio nazionale, la gestione dell’impatto odorigeno, laddove non ancora disponibili atti di indirizzo, si basa essenzialmente sulle linee guida già adottate dalle singole regioni in condivisione con gli Enti competenti.
Divisione Ambiente e Salute