Linee guida per la gestione dei rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro connessi all'amianto

31/08/2026

Scheda tecnica

Emittente / Autore Commissione europea, DG Occupazione, affari sociali e inclusione (organizzazione finanziatrice).
Data pubblicazione Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2025
Natura giuridica Linea guida non vincolante. Non interpreta la legislazione UE e non sostituisce la verifica di conformità alla normativa nazionale ed europea
Destinatari principali Datori di lavoro, lavoratori e loro rappresentanti, in organizzazioni pubbliche e private di qualsiasi dimensione. Otto gruppi di ruolo: laboratorio, specialisti, non specialisti, servizi di emergenza, gestione rifiuti, esposti passivi, personale sanitario, management
Basi normative Dir. 2009/148/CE (AWD) come modificata dalla Dir. (UE) 2023/2668; Dir. 89/391/CEE; 2004/37/CE; 98/24/CE; 89/656/CEE; 92/58/CEE; 92/57/CEE; 92/91/CEE; 92/104/CEE; Reg. (CE) 1907/2006; Reg. (CE) 1272/2008; Reg. (UE) 2016/425; Dir. 2008/98/CE; Dir. 1999/31/CE; Reg. (CE) 1013/2006; Dir. 2008/68/CE e accordo ADR

La presente scheda analizza le linee guida della Commissione europea sulla gestione dei rischi per la salute e la sicurezza connessi all'amianto sul lavoro, destinate a datori di lavoro, lavoratori e loro rappresentanti. Per le implicazioni operative immediate si rinvia alla sezione 5 e al box di attenzione in sezione 6.

Abstract
La Commissione europea, tramite la DG Occupazione, affari sociali e inclusione, ha pubblicato nel 2025 una guida di buone pratiche non vincolante che aggiorna e sviluppa le precedenti linee guida UE del 2012, tenendo conto degli sviluppi tecnici, giuridici e scientifici, inclusa la revisione 2023 della direttiva amianto. Il documento non interpreta la normativa: raccoglie approcci di buona pratica ed esempi operativi per ridurre l'esposizione dei lavoratori, articolati in dodici temi generali applicabili a tutte le situazioni espositive e cinque situazioni specifiche, con sedici allegati tecnici. La guida stima tra 4,1 e 7,3 milioni i lavoratori potenzialmente esposti nell'UE e ricostruisce il quadro dei valori limite in vigore e di quelli applicabili dal 21 dicembre 2029, oltre ai requisiti minimi di formazione dell'Allegato Ia, al permesso preventivo per demolizione e rimozione e alla sorveglianza sanitaria. Per gli organismi di certificazione e le aziende certificate il documento costituisce un riferimento di buona pratica utile a orientare valutazione del rischio, monitoraggio ambientale, formazione e gestione dei rifiuti, fermo restando il primato della normativa nazionale di recepimento.

1. Contesto e finalità

L'amianto è stato impiegato per decenni in Europa in un'ampia gamma di applicazioni, in particolare nel settore delle costruzioni, e permane in grandi quantità in edifici e infrastrutture. È riconosciuto da tempo come uno dei principali cancerogeni professionali: le sei fibre silicatiche rientranti nella direttiva sono classificate cancerogene di categoria 1A ai sensi del regolamento CLP. La guida ricorda che l'amianto è un cancerogeno senza soglia, per il quale non è possibile identificare un livello al di sotto del quale l'esposizione non produca effetti avversi, e che le fibre sono biopersistenti e non visibili a occhio nudo; i sintomi compaiono generalmente molti anni dopo l'esposizione, con periodi di latenza di almeno dieci anni e fino a venti-quaranta anni o più.

A livello europeo l'uso dell'amianto è stato vietato attraverso diverse direttive del Consiglio e, successivamente, dal regolamento REACH, che proibisce fabbricazione, immissione sul mercato e uso delle fibre e degli articoli che le contengono aggiunte intenzionalmente. La guida osserva però che ciò non impedisce sempre l'ingresso nell'UE di materiali contenenti amianto attraverso beni manufatti provenienti da paesi terzi, dove le regole locali possono essere meno stringenti. L'esposizione residua deriva quindi dal patrimonio costruito, dai prodotti esistenti e dall'amianto naturalmente presente in rocce e suoli. Il documento stima tra 4,1 e 7,3 milioni i lavoratori esposti nell'UE per situazione espositiva, con la quota più consistente nell'edilizia e nelle costruzioni.

La guida si colloca nel quadro del principio 10 del pilastro europeo dei diritti sociali, del quadro strategico UE 2021-2027 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, del piano europeo di lotta contro il cancro e dell'ondata di ristrutturazioni del Green Deal. Gli obiettivi dichiarati sono quattro: aggiornare e sviluppare le linee guida UE esistenti tenendo conto degli sviluppi recenti, inclusa la revisione 2023 della direttiva amianto; accrescere la consapevolezza dei rischi tra datori di lavoro e lavoratori; favorire l'adozione di buone pratiche fornendo esempi di soluzioni; ridurre le disuguaglianze mettendo a disposizione informazioni aggiuntive negli Stati membri dove la documentazione disponibile è comparativamente più scarsa.

Il documento è stato sviluppato con un ampio coinvolgimento degli stakeholder, comprendente il riesame di 187 documenti di orientamento a livello nazionale, europeo e internazionale, dieci workshop online, una consultazione sulla prima bozza che ha raccolto 505 risposte da 133 stakeholder e venti sperimentazioni pilota, incluse nove visite in campo, sulla seconda bozza. Il processo è stato supervisionato da un gruppo direttivo istituito dalla DG Occupazione, affari sociali e inclusione, con rappresentanti dei servizi della Commissione, di EU-OSHA, dei governi nazionali e delle parti sociali.

2. A chi si rivolge

La guida è modulare: per ciascun gruppo di ruolo indica quali sezioni siano pertinenti, quali lo siano solo per specifiche situazioni espositive e quali non lo siano affatto.
 
  • Personale di laboratorio — addetti al campionamento e all'analisi.
  • Specialisti — professionisti formati ed eventualmente certificati che identificano, valutano, rimuovono o comunque trattano amianto e materiali contenenti amianto.
  • Non specialisti — elettricisti, idraulici, installatori gas, pittori, falegnami, intonacatori, lattonieri, ponteggisti, tecnici di riscaldamento e ventilazione, tecnici delle telecomunicazioni, installatori di cablaggi e di impianti antincendio e antintrusione, architetti, tecnici del rilievo edilizio, minatori e ingegneri civili.
  • Servizi di emergenza — vigili del fuoco, polizia, personale paramedico, professionisti della sanità pubblica, operatori umanitari e personale militare, oltre agli addetti alla bonifica successiva, ai periti assicurativi e ai gestori di reti gas, elettriche e idriche.
  • Gestione rifiuti — addetti alla manipolazione e al trasporto dei rifiuti contenenti amianto.
  • Esposti passivi — lavoratori e loro rappresentanti operanti in edifici che contengono amianto, ad esempio nel settore dell'istruzione, sanitario, pubblico o terziario.
  • Personale sanitario — medici del lavoro, medici di medicina generale, pneumologi, infermieri e paramedici.
  • Management — datori di lavoro, preposti, coordinatori e lavoratori designati per le attività di protezione e prevenzione dei rischi professionali.

3. Struttura e contenuto

  Titolo area Descrizione
1-2 Introduzione e quadro giuridico Rilevanza del rischio, campo di applicazione, tipi di amianto e di esposizione, unità di misura e modalità d'uso della guida; elenco delle direttive e dei regolamenti UE di riferimento.
3-4 Gestione della sicurezza e valutazione del rischio Coordinamento, consultazione dei lavoratori, informazione e comunicazione; valutazione del rischio in sette elementi, piano di lavoro, notifica, permesso, gestione del rischio e conservazione delle registrazioni.
5-6 Identificazione e monitoraggio Dove si trova l'amianto, divieti negli Stati membri, responsabilità, metodi di identificazione, fonti informative e campionamento; definizione di fibra e valori limite, strategia di campionamento, analisi, calcolo dell'esposizione e azioni correttive.
7-8 Esposizione passiva e misure di controllo Trattazione autonoma dell'esposizione passiva; strategia di controllo secondo la gerarchia eliminazione, misure tecniche, misure organizzative e DPI, con approfondimento sui dispositivi di protezione delle vie respiratorie e sull'esposizione secondaria.
9-12 Formazione, sorveglianza sanitaria, incidenti e rifiuti Responsabilità, contenuti, metodi e valutazione della formazione; gruppi da sottoporre a sorveglianza sanitaria e relativi requisiti; preparazione e gestione degli incidenti; organizzazione della gestione dei rifiuti contenenti amianto.
13-17 Situazioni espositive Edifici; navi, treni, aeromobili, veicoli e macchinari; attività estrattive e cave; ingegneria civile, comprese grandi opere, strutture e reti; servizi di emergenza. Ogni sezione replica la stessa articolazione tematica delle sezioni generali.
All. Sedici allegati Glossario, rassegna di guide esistenti, paesi con divieto, elenco dei materiali contenenti amianto, norme tecniche, assicurazione qualità di laboratorio, schemi di certificazione e accreditamento, registri nazionali, strumenti di valutazione dei materiali, occupazioni non specialistiche, esposizione passiva, segnaletica, criteri diagnostici, programmi post-esposizione, codici di rifiuto e soglie per audit e piani di gestione.

4. Novità e discontinuità

Elementi di novità Aggiornamenti e consolidamenti
Doppio regime di valore limite — fino al 20 dicembre 2029 si applica 0,01 fibre/cm³ come media ponderata su otto ore; dal 21 dicembre 2029 gli Stati membri assicurano che i datori di lavoro siano soggetti ad almeno uno dei due valori previsti.

Fibre sottili — dal 21 dicembre 2029 le fibre di larghezza inferiore a 0,2 µm devono essere considerate ai fini dell'opzione a 0,01 fibre/cm³.

Permesso preventivo — le imprese che intendono eseguire lavori di demolizione o rimozione devono ottenere un permesso dall'autorità competente prima dell'inizio dei lavori; gli Stati membri rendono pubblico l'elenco delle imprese autorizzate.

Requisiti minimi di formazione — l'Allegato Ia fissa contenuti, momento di erogazione, qualifica dell'istruttore e i cinque dati obbligatori del certificato, con formazione aggiuntiva per demolizione e rimozione.

Contenuto della notifica — comprende l'elenco dei lavoratori assegnati al cantiere, i loro certificati individuali di formazione e la data dell'ultima valutazione dello stato di salute.

Priorità alla rimozione — la valutazione del rischio deve dare priorità alla rimozione rispetto ad altre forme di trattamento dell'amianto.
Aggiornamento della guida 2012 — il documento sostituisce e sviluppa le precedenti linee guida pratiche UE su informazione e formazione dei lavoratori addetti a rimozione e manutenzione.

Sorveglianza sanitaria — valutazione dello stato di salute disponibile prima dell'inizio dell'esposizione, con esame toracico specifico, e nuova valutazione almeno ogni tre anni finché l'esposizione continua; possibile prosecuzione dopo la fine dell'esposizione.

Esposizione passiva e secondaria — trattate rispettivamente in una sezione dedicata e in un paragrafo delle misure di controllo, con definizioni distinte da quella di esposizione attiva.

Copertura settoriale estesa — oltre agli edifici, la guida copre navi, treni, aeromobili, veicoli e macchinari, attività estrattive e cave, ingegneria civile e servizi di emergenza, incluse situazioni quali reti gas ed elettriche, massicciate ferroviarie, movimenti terra e condotte.

Amianto naturalmente presente — considerato esplicitamente prima di qualsiasi attività che possa disturbare rocce o suoli con rilascio di polveri in aria.

Enforcement escluso — i profili di vigilanza saranno oggetto di una guida dedicata agli ispettorati del lavoro a cura dello SLIC.

5. Implicazioni operative

Area / Tema Implicazione operativa Implicazione operativa
Identificazione preventiva Prima di demolizione, manutenzione o ristrutturazione di immobili costruiti prima dell'entrata in vigore del divieto nazionale, acquisire informazioni da proprietari, altri datori di lavoro e registri pertinenti; in assenza, far eseguire un esame da operatore qualificato e ottenerne l'esito prima dell'inizio dei lavori. In caso di dubbio sulla presenza di amianto, applicare comunque le disposizioni della direttiva. Immediato
Valutazione del rischio Strutturare la valutazione secondo i sette elementi indicati, affidandola a specialisti competenti; sottoporla a consultazione dei lavoratori e revisionarla quando vi sia motivo di ritenerla non corretta o in caso di modifica sostanziale del lavoro. Immediato
Piano di lavoro, notifica e permesso Redigere il piano di lavoro prima dell'avvio di demolizione o rimozione; trasmettere la notifica all'autorità competente prima dell'inizio, includendo elenco dei lavoratori, certificati di formazione e data dell'ultima valutazione sanitaria; ottenere il permesso previsto dall'articolo 15. Nuova notifica a ogni variazione delle condizioni che possa comportare un aumento significativo dell'esposizione. Immediato
Rifiuti Classificare come pericoloso il rifiuto con contenuto di amianto pari o superiore allo 0,1 % e, in caso di incertezza anche su tracce, trattarlo cautelativamente come tale; non miscelarlo con altri flussi; raccoglierlo e allontanarlo dal luogo di lavoro appena possibile in imballaggi sigillati ed etichettati. Immediato
Formazione Allineare i programmi ai contenuti minimi dell'Allegato Ia, verificando che i certificati riportino data, durata, contenuto, lingua e dati dell'istruttore o dell'istituzione; erogare la formazione all'avvio del rapporto di lavoro, senza costi per i lavoratori e in orario di lavoro, con modulo aggiuntivo per demolizione e rimozione. Breve termine
Monitoraggio ambientale Affidare il campionamento a personale qualificato con formazione ed esperienza in igiene industriale; programmare misure a intervalli regolari durante le fasi operative e valutare la necessità di nuovi campionamenti a fronte di modifiche significative di pratiche, processi, misure di controllo, frequenza o durata dell'esposizione. Breve termine
Metodo analitico e valore limite Verificare quale delle due opzioni sarà applicabile nello Stato membro dal 21 dicembre 2029 e adeguare di conseguenza capitolati di laboratorio e tecniche analitiche, poiché la scelta determina se le fibre di larghezza inferiore a 0,2 µm rientrino nel conteggio. Medio termine
Sorveglianza sanitaria Assicurare la disponibilità della valutazione dello stato di salute prima dell'inizio dell'esposizione, con esame toracico specifico, e la sua ripetizione almeno ogni tre anni; recepire le misure protettive o preventive indicate dal medico, inclusa l'eventuale sospensione dall'esposizione, e valutare la prosecuzione post-esposizione. Medio termine
Registrazioni e riesame Mantenere le registrazioni previste in materia di identificazione, monitoraggio, formazione e sorveglianza sanitaria, tenendo conto che gli Stati membri istituiscono un registro dei casi diagnosticati di malattie professionali da amianto e possono definire proprie liste di malattie riconosciute. Lungo termine

6. Aspetti tecnici chiave: valore limite, fibre sottili e monitoraggio

Ai fini della misurazione del valore limite la direttiva considera attualmente le fibre di lunghezza superiore a 5 µm, larghezza inferiore a 3 µm e rapporto lunghezza/larghezza maggiore di 3 a 1. Su questa definizione si innesta il regime transitorio: fino al 20 dicembre 2029 i datori di lavoro assicurano che nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione aerodispersa superiore a 0,01 fibre/cm³ come media ponderata su otto ore. Dal 21 dicembre 2029 il valore applicabile dipende dal perimetro analitico adottato: 0,01 fibre/cm³ se il conteggio include anche le fibre di larghezza inferiore a 0,2 µm, oppure 0,002 fibre/cm³ in caso contrario.

La guida precisa che la direttiva non fissa un limite inferiore per la larghezza delle fibre, mentre alcuni Stati membri definiscono le fibre sottili: la Francia, ad esempio, le descrive come fibre di diametro compreso tra 0,01 e 0,2 µm, dove il valore inferiore riflette il limite analitico di rilevabilità e non una soglia sanitaria. Le concentrazioni sono espresse in fibre/cm³, con tabella di conversione verso fibre/m³ e fibre/litro, unità entrambe in uso in diversi Stati membri.

L'esposizione a polveri da amianto o da materiali che lo contengono deve comunque essere ridotta al minimo e, in ogni caso, al livello più basso tecnicamente possibile al di sotto del valore limite. Il monitoraggio ambientale non serve unicamente a verificare il rispetto del limite: la guida ne elenca le finalità, che comprendono il supporto alla valutazione del rischio, la verifica dell'obbligo di minimizzazione, la progettazione e validazione delle misure di controllo, la verifica della corretta selezione dei dispositivi di protezione respiratoria, l'individuazione di incidenti e cadute nelle procedure di controllo, la verifica dell'efficacia delle procedure di decontaminazione, l'individuazione dei lavoratori soggetti a esposizione passiva e la valutazione della necessità di sorveglianza sanitaria.

Sul piano delle misure di controllo la guida richiama la gerarchia eliminazione, misure tecniche, misure organizzative e dispositivi di protezione individuale, precisando che l'elenco delle misure previste dalla direttiva non è esaustivo e che misure ulteriori possono essere adottate seguendo la stessa gerarchia. Quando è prevedibile che il valore limite venga superato nonostante l'impiego di tutte le misure tecniche preventive possibili, si applicano gli obblighi specifici in materia di dispositivi di protezione delle vie respiratorie individualmente adattati e verificati mediante prove di tenuta, di segnaletica di avvertimento e di prevenzione della dispersione delle polveri all'esterno del sito, con confinamento a tenuta e in depressione mediante estrazione meccanica.

Attenzione!
Il regime che si aprirà il 21 dicembre 2029 non consente di scegliere liberamente fra 0,01 e 0,002 fibre/cm³: il valore più alto è ammesso soltanto se la misurazione include anche le fibre di larghezza inferiore a 0,2 µm. Gli Stati membri assicurano che i datori di lavoro siano soggetti ad almeno uno dei due valori. La verifica preventiva della capacità analitica dei laboratori incaricati è quindi condizione per poter operare sotto l'una o l'altra opzione.

7. Riferimenti e fonti

  • Commissione europea, DG Occupazione, affari sociali e inclusione, Guidelines for managing asbestos related health and safety risks at work, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2025.
  • Direttiva 2009/148/CE relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro.
  • Direttiva (UE) 2023/2668 che modifica la direttiva 2009/148/CE.
  • Direttiva 89/391/CEE; direttiva 2004/37/CE; direttiva 98/24/CE; direttiva 89/656/CEE; direttiva 92/57/CEE; direttiva 92/58/CEE; direttiva 92/91/CEE; direttiva 92/104/CEE.
  • Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), Allegato XVII voce 6; regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP); regolamento (UE) 2016/425.
  • Direttiva 2008/98/CE; direttiva 1999/31/CE; regolamento (CE) n. 1013/2006; direttiva 2008/68/CE e accordo ADR.
  • ECHA, Comitato per la valutazione dei rischi (RAC), parere sulla valutazione scientifica dei valori limite di esposizione professionale per l'amianto, 2021.