Ai fini della misurazione del valore limite la direttiva considera attualmente le fibre di lunghezza superiore a 5 µm, larghezza inferiore a 3 µm e rapporto lunghezza/larghezza maggiore di 3 a 1. Su questa definizione si innesta il regime transitorio: fino al 20 dicembre 2029 i datori di lavoro assicurano che nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione aerodispersa superiore a 0,01 fibre/cm³ come media ponderata su otto ore. Dal 21 dicembre 2029 il valore applicabile dipende dal perimetro analitico adottato: 0,01 fibre/cm³ se il conteggio include anche le fibre di larghezza inferiore a 0,2 µm, oppure 0,002 fibre/cm³ in caso contrario.
La guida precisa che la direttiva non fissa un limite inferiore per la larghezza delle fibre, mentre alcuni Stati membri definiscono le fibre sottili: la Francia, ad esempio, le descrive come fibre di diametro compreso tra 0,01 e 0,2 µm, dove il valore inferiore riflette il limite analitico di rilevabilità e non una soglia sanitaria. Le concentrazioni sono espresse in fibre/cm³, con tabella di conversione verso fibre/m³ e fibre/litro, unità entrambe in uso in diversi Stati membri.
L'esposizione a polveri da amianto o da materiali che lo contengono deve comunque essere ridotta al minimo e, in ogni caso, al livello più basso tecnicamente possibile al di sotto del valore limite. Il monitoraggio ambientale non serve unicamente a verificare il rispetto del limite: la guida ne elenca le finalità, che comprendono il supporto alla valutazione del rischio, la verifica dell'obbligo di minimizzazione, la progettazione e validazione delle misure di controllo, la verifica della corretta selezione dei dispositivi di protezione respiratoria, l'individuazione di incidenti e cadute nelle procedure di controllo, la verifica dell'efficacia delle procedure di decontaminazione, l'individuazione dei lavoratori soggetti a esposizione passiva e la valutazione della necessità di sorveglianza sanitaria.
Sul piano delle misure di controllo la guida richiama la gerarchia eliminazione, misure tecniche, misure organizzative e dispositivi di protezione individuale, precisando che l'elenco delle misure previste dalla direttiva non è esaustivo e che misure ulteriori possono essere adottate seguendo la stessa gerarchia. Quando è prevedibile che il valore limite venga superato nonostante l'impiego di tutte le misure tecniche preventive possibili, si applicano gli obblighi specifici in materia di dispositivi di protezione delle vie respiratorie individualmente adattati e verificati mediante prove di tenuta, di segnaletica di avvertimento e di prevenzione della dispersione delle polveri all'esterno del sito, con confinamento a tenuta e in depressione mediante estrazione meccanica.
Attenzione!
Il regime che si aprirà il 21 dicembre 2029 non consente di scegliere liberamente fra 0,01 e 0,002 fibre/cm³: il valore più alto è ammesso soltanto se la misurazione include anche le fibre di larghezza inferiore a 0,2 µm. Gli Stati membri assicurano che i datori di lavoro siano soggetti ad almeno uno dei due valori. La verifica preventiva della capacità analitica dei laboratori incaricati è quindi condizione per poter operare sotto l'una o l'altra opzione.