La Presidenza del Consiglio dei Ministri con Delibera n. 60177 del 20 dicembre 2022 ha reso noto l’approvazione di nuove linee guida per la predisposizione dei piani di emergenza esterna (PEE), l’informazione alla popolazione e gli indirizzi per la sperimentazione per quanto concerne stabilimenti con attività a Rischio di Incidente Rilevante (RIR), in accordo con l’art. 21 comma 7 del D.Lgs. 105/2015.
Il documento ha l’obiettivo di fornire un supporto operativo alle Prefetture, alle Regioni e agli Enti locali ed agli altri soggetti competenti, per gli adempimenti riguardanti la pianificazione dell’emergenza esterna, ma i criteri contenuti sono fondamentali anche per i gestori di stabilimenti RIR per avere un tracciato sulle informazioni da trasmettere agli organi istituzionali di controllo della sicurezza del territorio attraverso il Rapporto di Sicurezza o la Notifica.
Il PEE è il documento con il quale il Prefetto, supportato dal Comitato Tecnico Regionale (CTR), organizza la risposta di protezione civile e di tutela ambientale per mitigare gli effetti dannosi di un incidente rilevante, sulla base degli scenari emergenziali ipotizzabili sul territorio (incendi, esplosioni, dispersioni tossiche) dove sono presenti stabilimenti sia di soglia superiore che di soglia inferiore.
Il documento illustra le fasi del processo metodologico attraverso:
- l’individuazione delle risorse per la redazione del PEE tra i soggetti competenti per il controllo del territorio (Vigili del Fuoco, 118, ARPA, ASL, Comune, Provincia / Enti di Area Vasta, Regione) e i rappresentanti di infrastrutture potenzialmente interessati alle ricadute (es. stradali, ferroviarie, portuali, ecc.);
- la redazione del piano sulla base delle analisi di sicurezza degli stabilimenti e degli scenari incidentali attesi che dovranno essere gestiti dal PEE, con particolare attenzione per gli elementi territoriali e ambientali vulnerabili, le infrastrutture che dovranno garantire la risposta operativa, i ruoli, le responsabilità e le risorse che dovranno essere attivate per la gestione degli effetti;
- la procedura di consultazione ed approvazione del PEE da parte della popolazione residente, attraverso la promozione di assemblee pubbliche, sondaggi, questionari o altre modalità idonee, compreso l'utilizzo di mezzi informatici e telematici;
- la sperimentazione del PEE in accordo con gli indirizzi predisposti con circolare interministeriale dell’aprile 2018 e l’attivazione delle procedure dei singoli enti coinvolti secondo i livelli di sicurezza richiesti;
- l’informazione sul comportamento da adottare nelle aree in cui si possono risentire gli effetti dell’evento incidentale.
Le Linee Guida definiscono inoltre la struttura del PEE, che dovrà includere contesto territoriale, descrizione delle attività a RIR presenti, descrizione dei principali elementi vulnerabili sul territorio, distribuzione dei centri operativi, scenari di riferimento ed azioni immediate e successive da intraprendere nell’eventualità di evento di incidente rilevante, avendo riguardo anche a quanto disposto nella parte IV titolo V del D.Lgs. 152/2006.
I PEE devono essere inoltre provati attraverso simulazioni secondo le indicazioni contenute negli “Indirizzi per la sperimentazione dei piani di emergenza esterna degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 105/2015” e aggiornati con cadenza almeno triennale.
Nell’ottica della massima efficacia del PEE è indicato come fondamentale il coordinamento con i Piani di Emergenza Interni predisposti dai gestori ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 105/2015, in particolare per quanto attiene alle procedure operative per l’allertamento, la messa in sicurezza dello stabilimento, la codifica degli scenari incidentali nonchè il coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, anche ad evitare o contenere eventuali “effetti domino”.
Area Legale
Linee Guida per Piani di Emergenza Esterna per RIR