5.1 Valutazione del rischio stress lavoro-correlato (Commissione consultiva 2010)
Il documento ribadisce che la valutazione consta di due fasi:
Fase 1 – Valutazione preliminare (obbligatoria)
- Basata su indicatori oggettivi e verificabili appartenenti almeno a tre famiglie:
- eventi sentinella,
- fattori di contenuto del lavoro,
- fattori di contesto del lavoro.
- Utilizzo di check-list: viene richiamata come molto utilizzata quella proposta da INAIL.
- Previsione di una sequenza di azioni propedeutiche del gruppo operativo:
- costituzione del team di valutazione,
- scelta del metodo/strumento,
- eventuale formazione dei valutatori,
- individuazione dei gruppi omogenei/partizioni organizzative,
- definizione delle modalità di ascolto dei lavoratori o di RLS/RLST in relazione a contesto e contenuto.
Dopo la preliminare:
- Individuazione e attuazione di interventi correttivi (se necessari) e successiva verifica di efficacia.
Fase 2 – Valutazione approfondita (condizionata)
Si attiva quando la preliminare evidenzia fattori tali da richiedere misure correttive, e/o le misure correttive attuate risultano inefficaci. Usa strumenti che misurano la percezione soggettiva dello stress. I questionari soggettivi sono presentati come strumenti utili a rilevare percezioni aggregate per gruppi omogenei, per individuare meglio fattori stressogeni e soluzioni.
La scelta dello strumento deve considerare disponibilità di professionalità adeguate e validità documentata dello strumento (con riferimenti scientifici).
Esito finale della valutazione:
- Implementazione di ulteriori interventi correttivi (se necessari),
- monitoraggio e aggiornamento della valutazione.
5.2 Sorveglianza sanitaria e gestione dei casi
Il documento evidenzia che:
- non esiste una previsione “automatica” di sorveglianza sanitaria obbligatoria per SLC, ma sono sempre possibili visite su richiesta del lavoratore (richiamo all’art. 41, comma 1, lett. b) e comma 2, lett. c) D.Lgs. 81/08).
- In sorveglianza sanitaria il medico competente:
- raccoglie dati anonimi e collettivi su aspetti legati a SLC;
- integra eventi sentinella (es. richieste di visita e segnalazioni di disagio);
- svolge sorveglianza epidemiologica di disturbi e segni clinici stress-correlati, a supporto della valutazione approfondita;
- gestisce il caso sul piano clinico e su quello preventivo, indicando al datore di lavoro possibili aree organizzative di miglioramento.
Percorso in tre fasi dopo l’emersione del caso
Fase 1 – Approfondimento
valutazione psicodiagnostica (colloquio clinico e test) per analisi di:
- fattori organizzativi di contenuto/contesto,
- caratteristiche personali e risorse adattive (coping, resilienza);
- eventuale visita psichiatrica per diagnosi e diagnosi differenziale;
- eventuali ulteriori approfondimenti clinici (es. patologie d’organo correlate).
Fase 2 – Conclusiva
relazione di sintesi con:
- definizione diagnostica,
- eventuale correlazione con criticità organizzative rilevate;
- incontro di restituzione al lavoratore degli esiti della valutazione integrata (a cura di medico competente e psicologo);
- incontro interdisciplinare con i referenti organizzativi aziendali (anche con sopralluogo) per verificare e individuare misure di gestione del singolo caso;
- espressione del giudizio di idoneità con eventuali limitazioni/prescrizioni coerenti con gli interventi concordati;
- eventuale presa in carico clinica, con coinvolgimento di altre professionalità sanitarie.
Fase 3 – Monitoraggio
controllo a breve-medio termine (indicativamente 6–12 mesi, modulabile):
- verifica dello stato di attuazione ed efficacia delle misure con i referenti organizzativi,
- verifica in visita medica dell’efficacia sulla salute,
- eventuale segnalazione al datore di lavoro di eventi sentinella per revisione della valutazione del rischio e misure correttive (richiamo all’art. 29, comma 3, D.Lgs. 81/08), con possibilità di adempiere agli obblighi connessi a denuncia/referto/certificazione di malattia professionale quando ricorrano i presupposti.
5.3 Percorso di secondo livello: rete UOOML (diagnosi del disadattamento lavorativo)
Il documento descrive gli ambulatori UOOML come riferimento per accertamenti di secondo livello nei casi di disagio/disadattamento lavorativo, con equipe composta da medici del lavoro, psicologi/psicoterapeuti e personale infermieristico/assistenti sanitari.
Modalità di invio/accesso
- In regime SSN su invio del MMG (con richiesta di visita specialistica di medicina del lavoro e/o visita multidisciplinare; sono citati codici SSN);
- In regime di solvenza su invio del medico competente (accertamento specialistico ex art. 39, comma 5, D.Lgs. 81/08) o su richiesta del lavoratore;
- Invio da specialista psichiatra (con modalità differenziate se interno/esterno alle strutture);
- Invio da ATS (sportelli PSAL o tramite collegi medici ex art. 41, comma 9, D.Lgs. 81/08);
- Invio/orientamento da stakeholder non sanitari (patronati, sportelli sindacali, altri enti), tramite le modalità previste.
Criteri di filtro (per orientare l’accesso)
Sono riportati criteri di invio/esclusione che richiedono un filtro preliminare (in particolare per stakeholder non sanitari), tra cui:
- invio per disadattamento lavorativo stress-correlato o sospetto quadro compatibile con incongruenze/avversatività lavorative;
- esclusione in assenza di disturbi (quando il contenzioso viene “medicalizzato”) o in presenza di quadro psicopatologico non correlato a condizioni lavorative stressanti.
Valutazione multidisciplinare medico-psicologica (dati raccolti)
Il documento elenca, in forma sintetica, i dati raccolti in visita, tra cui anamnesi lavorativa (con dettaglio di elementi critici di contenuto/contesto), anamnesi fisiologica e indicatori compatibili con stress (es. modifiche consumo sigarette, peso, sonno, ecc.), anamnesi patologica remota (incluse eventuali pregresse patologie psichiche).