Linee guida Regione Lombardia stress lavoro-correlato

16/02/2026

Deliberazione della Giunta regionale Lombardia 1 dicembre 2025, n. XII/5428, pubblicata nel BURL (Serie ordinaria n. 51 – 15 dicembre 2025).

Regione Lombardia ha pubblicato le nuove Linee di indirizzo (DGR 1 dicembre 2025 n. XII/5428) per rendere più standard e “applicabile” la gestione del rischio stress lavoro correlato e la sorveglianza sanitaria.

Il cuore è la metodologia INAIL (check-list) integrata con strumenti pratici: indicatori oggettivi, valutazione approfondita per gruppi omogenei, focus group e kit di questionari/scale.

1. Ambito di applicazione

Le Linee di indirizzo approvate con la deliberazione riguardano la gestione dell’impatto sulla salute del rischio stress lavoro-correlato (SLC).

Ambito “generale”

Il documento si colloca nel quadro degli obblighi di valutazione del rischio di cui al D.Lgs. 81/08 (richiamo all’art. 28) e delle indicazioni della Commissione consultiva permanente (18 novembre 2010) per la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato.

L’atto si presenta come supporto operativo per promuovere qualità, appropriatezza ed efficacia della sorveglianza sanitaria svolta dai medici competenti (in coerenza con obiettivi di programmazione della prevenzione).

Ambito “prioritario” (focus)

La deliberazione dispone la diffusione capillare delle Linee di indirizzo in particolare verso le strutture socio-sanitarie del territorio.

Nell’Allegato A è presente una parte specifica dedicata ad attività e compiti del medico competente nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie, descritte come aree ad alto rischio per i profili psicosociali.

Pur essendo un atto regionale di indirizzo pensato e “tarato” principalmente per sanità/sociosanitario, contiene una base metodologica impiegabile anche in altri settori, con adattamenti e tenendo separato ciò che è “settore-specifico” (capitolo sulle strutture socio-sanitarie) da ciò che è generale.

2. Obiettivi


Obiettivi del provvedimento sono l’approvazione delle Linee di indirizzo (Allegato A), assicurare la diffusione tramite ATS e le Unità Operative Ospedaliere di Medicina del Lavoro presenti presso le ASST, anche attraverso il Comitato territoriale di coordinamento (ex art. 7 D.Lgs. 81/08) e tramite eventi divulgativi rivolti anche ai medici competenti, prevedere un monitoraggio dell’applicazione da parte delle ATS.
 
Obiettivi tecnici delle Linee di indirizzo (Allegato A)

Supportare una gestione del rischio SLC che:
 
  • parta da fattori organizzativi (contenuto/contesto del lavoro),
  • privilegi la prevenzione primaria (interventi sull’organizzazione),
  • utilizzi la sorveglianza sanitaria in modo metodico e appropriato, evitando una logica di sola “medicalizzazione” del singolo caso.
Fornire strumenti e criteri per:
 
  • rendere più omogenea la valutazione del rischio (fasi e metodi),
  • gestire con maggiore qualità la raccolta e interpretazione di dati clinici e organizzativi,
  • orientare i percorsi di gestione dei casi (incluso l’accesso a valutazioni specialistiche di secondo livello).

3. Soggetti coinvolti e responsabilità

A livello regionale e di sistema le ATS si pongono come enti di diffusione sul territorio e di monitoraggio dell’applicazione mentre alle Unità di Medicina del Lavoro presso ASST (rete UOOML) compete il supporto specialistico e la gestione di percorsi di secondo livello per casi di disagio/disadattamento lavorativo.

A livello aziendale (prevenzione e organizzazione) viene ribadito il ruolo del Datore di lavoro come titolare della valutazione e gestione dei rischi psicosociali mentre al Medico competente (MC) compete un ruolo non limitato alla sorveglianza sanitaria ma anche di collaborazione alla valutazione del rischio e alle misure di tutela (richiamo all’art. 25, comma 1, lett. a) D.Lgs. 81/08).

Tra le figure richiamate sono menzionati stakeholder per l’invio ai percorsi specialistici (UOOML) e tra questi:
 
  • stakeholder sanitari (primari): medico competente, MMG, psichiatri, psicologi.
  • stakeholder non sanitari: patronati, sportelli sindacali, altri enti/istituzioni che svolgono un primo filtro, demandando poi l’approfondimento clinico agli attori sanitari.

4. Metodica complessiva proposta

L’ Allegato A descrive un impianto integrato in cui si intrecciano valutazione del rischio SLC (in azienda, con fasi standard e strumenti validati), prevenzione (primaria / secondaria / terziaria), con priorità alle misure organizzative, sorveglianza sanitaria (quando attivata: anche su richiesta del lavoratore) con raccolta strutturata di dati utili a leggere “eventi sentinella” e segnali clinici, gestione dei casi (percorso “aziendale” e, se necessario, invio a secondo livello UOOML), monitoraggio e aggiornamento della valutazione e delle misure.

5. Fasi di analisi previste

5.1 Valutazione del rischio stress lavoro-correlato (Commissione consultiva 2010)

Il documento ribadisce che la valutazione consta di due fasi:

Fase 1 – Valutazione preliminare (obbligatoria)
  • Basata su indicatori oggettivi e verificabili appartenenti almeno a tre famiglie:
  1. eventi sentinella,
  2. fattori di contenuto del lavoro,
  3. fattori di contesto del lavoro.
  • Utilizzo di check-list: viene richiamata come molto utilizzata quella proposta da INAIL.
  • Previsione di una sequenza di azioni propedeutiche del gruppo operativo:
  1. costituzione del team di valutazione,
  2. scelta del metodo/strumento,
  3. eventuale formazione dei valutatori,
  4. individuazione dei gruppi omogenei/partizioni organizzative,
  5. definizione delle modalità di ascolto dei lavoratori o di RLS/RLST in relazione a contesto e contenuto.
Dopo la preliminare:
 
  • Individuazione e attuazione di interventi correttivi (se necessari) e successiva verifica di efficacia.
Fase 2 – Valutazione approfondita (condizionata)

Si attiva quando la preliminare evidenzia fattori tali da richiedere misure correttive, e/o le misure correttive attuate risultano inefficaci. Usa strumenti che misurano la percezione soggettiva dello stress. I questionari soggettivi sono presentati come strumenti utili a rilevare percezioni aggregate per gruppi omogenei, per individuare meglio fattori stressogeni e soluzioni.
La scelta dello strumento deve considerare disponibilità di professionalità adeguate e validità documentata dello strumento (con riferimenti scientifici).
Esito finale della valutazione:
 
  • Implementazione di ulteriori interventi correttivi (se necessari),
  • monitoraggio e aggiornamento della valutazione.
 
5.2 Sorveglianza sanitaria e gestione dei casi

Il documento evidenzia che:
 
  • non esiste una previsione “automatica” di sorveglianza sanitaria obbligatoria per SLC, ma sono sempre possibili visite su richiesta del lavoratore (richiamo all’art. 41, comma 1, lett. b) e comma 2, lett. c) D.Lgs. 81/08).
  • In sorveglianza sanitaria il medico competente:
  • raccoglie dati anonimi e collettivi su aspetti legati a SLC;
  • integra eventi sentinella (es. richieste di visita e segnalazioni di disagio);
  • svolge sorveglianza epidemiologica di disturbi e segni clinici stress-correlati, a supporto della valutazione approfondita;
  • gestisce il caso sul piano clinico e su quello preventivo, indicando al datore di lavoro possibili aree organizzative di miglioramento. 
Percorso in tre fasi dopo l’emersione del caso

Fase 1 – Approfondimento

valutazione psicodiagnostica (colloquio clinico e test) per analisi di:
 
  • fattori organizzativi di contenuto/contesto,
  • caratteristiche personali e risorse adattive (coping, resilienza);
  • eventuale visita psichiatrica per diagnosi e diagnosi differenziale;
  • eventuali ulteriori approfondimenti clinici (es. patologie d’organo correlate).
Fase 2 – Conclusiva

relazione di sintesi con:
 
  • definizione diagnostica,
  • eventuale correlazione con criticità organizzative rilevate;
  • incontro di restituzione al lavoratore degli esiti della valutazione integrata (a cura di medico competente e psicologo);
  • incontro interdisciplinare con i referenti organizzativi aziendali (anche con sopralluogo) per verificare e individuare misure di gestione del singolo caso;
  • espressione del giudizio di idoneità con eventuali limitazioni/prescrizioni coerenti con gli interventi concordati;
  • eventuale presa in carico clinica, con coinvolgimento di altre professionalità sanitarie.
Fase 3 – Monitoraggio

controllo a breve-medio termine (indicativamente 6–12 mesi, modulabile):
 
  • verifica dello stato di attuazione ed efficacia delle misure con i referenti organizzativi,
  • verifica in visita medica dell’efficacia sulla salute,
  • eventuale segnalazione al datore di lavoro di eventi sentinella per revisione della valutazione del rischio e misure correttive (richiamo all’art. 29, comma 3, D.Lgs. 81/08), con possibilità di adempiere agli obblighi connessi a denuncia/referto/certificazione di malattia professionale quando ricorrano i presupposti.
5.3 Percorso di secondo livello: rete UOOML (diagnosi del disadattamento lavorativo)

Il documento descrive gli ambulatori UOOML come riferimento per accertamenti di secondo livello nei casi di disagio/disadattamento lavorativo, con equipe composta da medici del lavoro, psicologi/psicoterapeuti e personale infermieristico/assistenti sanitari.

Modalità di invio/accesso
 
  • In regime SSN su invio del MMG (con richiesta di visita specialistica di medicina del lavoro e/o visita multidisciplinare; sono citati codici SSN);
  • In regime di solvenza su invio del medico competente (accertamento specialistico ex art. 39, comma 5, D.Lgs. 81/08) o su richiesta del lavoratore;
  • Invio da specialista psichiatra (con modalità differenziate se interno/esterno alle strutture);
  • Invio da ATS (sportelli PSAL o tramite collegi medici ex art. 41, comma 9, D.Lgs. 81/08);
  • Invio/orientamento da stakeholder non sanitari (patronati, sportelli sindacali, altri enti), tramite le modalità previste.
Criteri di filtro (per orientare l’accesso)

Sono riportati criteri di invio/esclusione che richiedono un filtro preliminare (in particolare per stakeholder non sanitari), tra cui:
 
  • invio per disadattamento lavorativo stress-correlato o sospetto quadro compatibile con incongruenze/avversatività lavorative;
  • esclusione in assenza di disturbi (quando il contenzioso viene “medicalizzato”) o in presenza di quadro psicopatologico non correlato a condizioni lavorative stressanti.
Valutazione multidisciplinare medico-psicologica (dati raccolti)

Il documento elenca, in forma sintetica, i dati raccolti in visita, tra cui anamnesi lavorativa (con dettaglio di elementi critici di contenuto/contesto), anamnesi fisiologica e indicatori compatibili con stress (es. modifiche consumo sigarette, peso, sonno, ecc.), anamnesi patologica remota (incluse eventuali pregresse patologie psichiche).

6. Restituzione dei dati ottenuti

Nel documento la “restituzione” dei dati avviene su più livelli, con una logica coerente: dati personali e clinici restano nel perimetro sanitario, mentre le informazioni utili alla prevenzione organizzativa sono trattate in forma anonima/aggregata.

6.1 Restituzione nella valutazione del rischio (aziendale)

Nella valutazione approfondita, i dati dei questionari vengono letti in forma aggregata per gruppi omogenei per identificare fattori di stress e soluzioni.
Dopo la valutazione preliminare, si attuano misure correttive e si fa una verifica di efficacia; se inefficaci, si procede ad approfondita e a ulteriori correttivi, con monitoraggio/aggiornamento.

6.2 Restituzione nella sorveglianza sanitaria (medico competente)

Il medico competente raccoglie informazioni utili in forma anonima e collettiva e le mette a disposizione del gruppo di lavoro aziendale come indicazioni operative sulle aree di intervento.
Il medico competente può segnalare al datore di lavoro eventi sentinella utili alla revisione della valutazione del rischio e all’adozione di misure correttive.

6.3 Restituzione nel percorso individuale (caso singolo)

È previsto un incontro di restituzione al lavoratore degli esiti della valutazione integrata (medico competente e psicologo).
È previsto un confronto interdisciplinare con i referenti organizzativi (anche sopralluogo) per trasformare gli esiti in misure concrete sul contesto di lavoro.

6.4  Restituzione/garanzie nei programmi integrati (TWH/WHP)

Nel capitolo sui programmi integrati in ottica “Total worker health”, il documento richiama elementi chiave, tra cui: coinvolgimento attivo dei lavoratori,  garanzia di riservatezza e privacy, integrazione tra prevenzione dei rischi e promozione della salute.

7. Strumenti operativi richiamati (allegati)

L’ Allegato A riporta una sezione “allegati” che costituisce un kit di strumenti/questionari e schede operative, tra cui:
 
  • questionario GHQ (General Health Questionnaire): questionario di screening del benessere/sofferenza psicologica (distress) nella popolazione generale e lavorativa; aiuta a intercettare segnali di disagio psichico non specifico (es. ansia, umore depresso, difficoltà di concentrazione) e a orientare eventuali approfondimenti.
  • screener disturbi somatiformi: strumento di screening per individuare la presenza di sintomi fisici persistenti (es. dolori, disturbi gastrointestinali, cardiopalmo, cefalee) che possono essere collegati anche a componenti di stress/disagio; serve a distinguere un quadro “somatico” da un possibile sovraccarico psico-fisico e a decidere se sono necessari approfondimenti clinici.
  • questionario DASS (Depression Anxiety Stress Scales): scale/questionario che misura, con punteggi separati, i livelli di depressione, ansia e stress; utile per inquadramento e monitoraggio nel tempo (in genere come supporto alla valutazione complessiva, non come diagnosi autonoma).
  • questionario stili di vita;
  • questionario WAI (Work Ability Index): indice/questionario che stima la capacità lavorativa (work ability) mettendola in relazione con richieste del lavoro, stato di salute e risorse personali; utile per intercettare cali di capacità e orientare interventi organizzativi e/o di promozione della salute.
  • fac-simile visita medica per disagio lavorativo: scheda/modello standard per la visita del medico competente nei casi di disagio/disadattamento lavorativo; guida la raccolta strutturata di informazioni su contenuto/contesto del lavoro, sintomi/segni, esiti e indicazioni (anche per eventuale invio a secondo livello).
  • test MBI (Maslach Burnout Inventory): questionario per misurare le principali dimensioni del burnout (esaurimento emotivo, depersonalizzazione/cinismo, ridotta realizzazione/efficacia), utile per inquadramenti e monitoraggi in contesti e gruppi omogenei.
  • questionari per disturbi del sonno (inclusa scala Pittsburgh);
  • schede filtro per invio in UOOML (stakeholder non sanitario e sanitario).

8. Cosa “cambia” in pratica

Le Linee di indirizzo rendono la gestione dello stress lavoro-correlato più standard e operativa: si parte dalla metodica consolidata della check-list INAIL (valutazione preliminare) e, quando necessario, si integra con un corredo di strumenti tecnici che collega valutazione – misure –sorveglianza sanitaria.