Linee Guida SNPA 23/2020 per la disciplina "end of waste"(EOW): cessazione della qualifica di rifiuto
02/03/2020
Il Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) con delibera 67/2020 ha pubblicato le nuove Linee guida del sistema nazionale per la protezione dell'ambiente per l'applicazione della disciplina “end of waste” (cessazione della qualifica di rifiuto e acquisizione di quella di prodotto) di cui all'art. 184 ter del D.Lgs. n. 152/2006.
La nuova formulazione dell’articolo 184 ter, entrata in vigore con L. 128/2019, attribuisce alle Autorità competenti al rilascio di provvedimenti autorizzativi relativi all’esercizio di impianti di gestione dei rifiuti, la possibilità di definire i criteri di cessazione della qualifica di rifiuto per il singolo impianto.
ISPRA o l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente territorialmente competente delegata dall’ISPRA possono effettuare controlli a campione, in contraddittorio con i gestori degli impianti, circa la conformità agli atti autorizzatori rilasciati delle modalità operative e gestionali degli impianti, compresi i rifiuti in ingresso, i processi di recupero e le sostanze o oggetti in uscita. Obiettivo primario dei controlli analizzare nel dettaglio i processi di recupero o riciclaggio dei rifiuti da cui esitano materiali che hanno cessato di essere rifiuti.
Tali controlli dovranno essere effettuati in modo armonizzato su tutto il territorio italiano.
A valle di queste ispezioni, da svolgersi entro 60 gg dall’inizio della verifica, l’ISPRA o le ARPA delegate da ISPRA dovranno comunicare i risultati al Ministero dell’Ambiente, alle Autorità che hanno rilasciato l’autorizzazione ad esercire l’impianto e al Gestore, rilevando eventuali non conformità con apposita relazione.
Gli aspetti soggetti a controllo su base nazionale includono la valutazione:
- dei rifiuti in input all'operazione di recupero;
- dei processi e tecniche di recupero/riciclaggio;
- dei criteri di qualità per i materiali che cessano di essere rifiuto risultanti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per gli inquinanti ove necessario;
- dei requisiti per i sistemi di gestione per dimostrare la conformità ai criteri di cessazione della qualifica di rifiuto, anche per il controllo di qualità e l’automonitoraggio e accreditamento;
- dell’uso corretto del prodotto finale.
Si ricorda che, in base alle condizioni stabilite dall’art. 6 della Direttiva Quadro 2018/851/UE un rifiuto cessa di essere tale quando è stato sottoposto a un’operazione di recupero e soddisfa tutte le seguenti condizioni:
- la sostanza o l'oggetto sono destinati ad essere utilizzati per scopi specifici;
- esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.
Le Linee Guida (LG) riportano il dettaglio delle procedure, che saranno revisionate sulla base delle risultanze dei controlli effettuati nel primo anno, di applicazione della norma.
Le LG riportano nello specifico sezioni che trattano i criteri per:
- istruttoria tecnica nel rilascio dell’autorizzazione;
- aspetti tecnico impiantistici e gestionali specifici per gli impianti;
- verifiche che il Gestore abbia già adottato un Sistema di Gestione Ambientale o di Qualità;
- rispetto della normativa REACH / CLP;
- attività di sperimentazione e ricerca, ex art. 211 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., finalizzate a testare processi tecnologici innovativi di recupero/riciclaggio;
- svolgimento delle attività di ispezione e controllo secondo criteri uniformi sul territorio italiano;
- controllo dei prodotti in uscita.
In caso di non conformità, le Autorità competenti, che hanno rilasciato le autorizzazioni con propri criteri dettagliati, devono avviare un procedimento finalizzato all'adeguamento, da parte del soggetto interessato, alle conclusioni del Ministero dell’Ambiente, ovvero disporre la revoca dell'autorizzazione, nel caso di mancato adeguamento e comunicare "tempestivamente" allo stesso Dicastero la conclusione del procedimento.
Area Legale
Linee Guida SNPA End of waste