L’Ispettorato Nazionale del Lavoro

12/02/2016

D.Lgs. 149/2015 “disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”.

Il decreto legislativo 149/2015 (decreto attuativo del Jobs Act) istituisce l’Agenzia Unica per le ispezioni del lavoro denominata “Ispettorato Nazionale del Lavoro” ponendo le basi per l’ottimizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva al fine di evitare la sovrapposizione degli interventi di controllo.

L’Ispettorato modifica l’organizzazione del Ministero del lavoro in quanto tutte le sedi delle Direzioni territoriali del lavoro e Direzioni interregionali del lavoro transitano all’Ispettorato, costituito, pertanto, da una sede centrale a Roma e da un massimo di ottanta sedi territoriali. Presso la sede dell’Ispettorato di Roma è inoltre istituito il Comando carabinieri per la tutela del lavoro.

L’Ispettorato, dotato di personalità giuridica, integra i servizi ispettivi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell’INPS e dell’INAIL ed è chiamato a coordinare e svolgere l’ispezione e la vigilanza in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, secondo le direttive del Ministro del lavoro. È inoltre dotato di autonomia di bilancio ed autonomia organizzativa e contabile (è sottoposto alla vigilanza del Ministro del Lavoro ed al controllo della Corte dei Conti).

Al personale ispettivo degli Istituti previdenziali sono attribuiti i poteri del personale ispettivo del Ministero del Lavoro, compresa la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. In questo modo potranno svolgere ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria (per esempio: sequestro preventivo e probatorio).

Ogni altro organo di vigilanza che svolge accertamenti in materia di lavoro e di legislazione sociale è tenuto a raccordarsi con la sede centrale e le sedi territoriale dell’ispettorato Nazionale per evitare sovrapposizioni di accessi ispettivi nei luoghi di lavoro.

Rimane ad oggi invariata la potestà legislativa concorrente delle regioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro. Al riguardo però, il progetto di riforma costituzionale del Governo prevede, tra i vari punti di revisione, la riforma del riparto delle competenze tra Stato e regioni: in particolare la tutela e la sicurezza del lavoro potrebbe rientrare, al momento della conclusione con esisto positivo dell’iter di approvazione del testo costituzionale riformato, nella potestà legislativa esclusiva dello Stato coerentemente con gli obiettivi e gli scopi alla base dell’istituzione dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Le principali funzioni dell’Ispettorato

  • Coordinamento e vigilanza su tutto il territorio nazionale in materia di lavoro, contribuzione obbligatoria, legislazione sociale, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed in materia di accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali.
     
  • Emanazione di circolari interpretative in materia ispettiva e sanzionatoria.
     
  • Individuazione e proposizione, sulla base delle direttive del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, degli obiettivi quantitativi e qualitativi delle verifiche ed attuazione del monitoraggio sulla loro realizzazione.
     
  • Cura della formazione e dell’aggiornamento di tutto il personale ispettivo.
     
  • Svolgimento delle attività di prevenzione e promozione della legalità (presso enti, datori di lavoro ed associazioni) finalizzate al contrasto del lavoro sommerso ed irregolare. Orienta l’attività di vigilanza attraverso lo studio e l’analisi dei fenomeni relativi al lavoro sommerso ed irregolare e della mappatura dei rischi.
     
  • Esercita e coordina le attività di vigilanza sui rapporti di lavoro nel settore dei trasporti su strada.
     
  • Effettua i controlli previsti dalle norme di recepimento delle direttive di prodotto.
     
  • Si coordina con i servizi ispettivi delle ASL e delle Agenzie Regionali per la protezione ambientale, fermo restando le rispettive competenze, al fine di assicurare l’uniformità di comportamento ed una maggiore efficacia degli accertamenti ispettivi, evitando la sovrapposizione degli enti.
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