Malore fatale di un dipendente durante un tentativo di arginare la fuga di animali. Assoluzione del DdL
13/10/2025
La Sentenza Cass. Pen., Sez. 4, 21 luglio 2025, n. 26600 affronta il caso drammatico del malore fatale di un dipendente di un’azienda zootecnica durante il tentativo di contenere la fuga di animali dagli stalli. La pronuncia presenta elementi di interesse per affrontare la questione del nesso causale tra colpa ed evento.
Approfondiamo i passaggi argomentativi che hanno portato all’assoluzione del titolare dell’azienda.
Il fatto
- Un lavoratore, dipendente di un’azienda con allevamento di bufale, morì durante un intervento per contenere la fuga degli animali.
- Cause accertate: insufficienza cardiocircolatoria acuta da tachiaritmia ventricolare, in soggetto affetto da grave coronopatia trivasale non diagnosticata scoperta in fase di autopsia
- Il Tribunale aveva condannato il datore ritenendo che lo stress psicofisico (assieme a circostanze complementari quali cancellate difettose che avrebbero agevolato la fuga degli animali, buio dell’area da presidiare, mancanza di procedure, assenza di formazione) fosse concausa del decesso.
- La Corte d’appello assolse: l’evento non era prevedibile né rientrava tra i rischi che le regole cautelari violate miravano a prevenire.
La questione giuridica
La Cassazione ribadisce che nei reati colposi di evento non basta accertare:
- Causalità della condotta (l’evento non si sarebbe verificato senza quella condotta).
Serve anche la:
- Causalità della colpa: la violazione della regola cautelare deve avere introdotto proprio il rischio concretizzatosi nell’evento.
Applicazione al caso concreto
- Le regole cautelari violate (mancata manutenzione stalli, scarsa formazione, DVR carente, mancato impianto di illuminazione funzionante) miravano a prevenire infortuni da movimentazione animali o pericolosità dei luoghi di lavoro.
- Ma la morte del dipendente nel caso in esame derivò non da un trauma da animali, bensì da una patologia cardiaca pregressa, che avrebbe reso il lavoratore non idoneo a quelle mansioni.
- La Cassazione osserva: lo stress della situazione non avrebbe causato la morte di un soggetto sano.
- Dunque, il rischio concretizzatosi (collasso cardiaco su patologia ignota) non era lo stesso rischio che le regole cautelari violate intendevano prevenire.
Il principio di diritto
Alla colpa dell’agente si ricollega solo l’evento che costituisce concretizzazione del rischio tipico evitabile attraverso la regola cautelare violata.
Non basta che la condotta illecita sia stata una “condizione necessaria” dell’evento: se il nesso di rischio manca, si cadrebbe in una forma di responsabilità oggettiva, vietata nel diritto penale della colpa.Conclusione del caso
- L’imprenditore agricolo non è stato ritenuto responsabile perché l’evento non rientrava nel “catalogo” dei rischi prevenibili dalle norme antinfortunistiche che aveva violato.
- Il rischio concretizzatosi era quello dell’idoneità fisica del lavoratore, che è governato da un diverso sistema di regole (sorveglianza sanitaria e giudizio del medico competente ex art. 18 e 41 D.Lgs. 81/08).
Dunque nel caso concreto:
- Causalità della condotta: sì, lo stress lavorativo ha inciso.
- Causalità della colpa: no, perché l’evento mortale non era quello tipico che le regole cautelari violate miravano ad evitare.
Ma a questo punto la domanda che potrebbe porsi è: “Non si sarebbe potuto imputare all’imprenditore agricolo il fatto di avere adibito il lavoratore a mansioni non compatibili con le sue condizioni di salute, in violazione degli obblighi di cui agli artt. 18 e 41 D.Lgs. 81/2008?” Si può argomentare che probabilmente se il DdL avesse sottoposto il proprio dipendente ad una visita preassuntiva o periodica volta ad accertare lo stato di salute non gli avrebbe assegnato quelle mansioni che richiedevano un eccessivo sforzo fisico.Il tema dell’idoneità fisica e delle visite mediche
- L’art. 41 D.Lgs. 81/08 prevede la sorveglianza sanitaria e le visite preventive e periodiche a cura del medico competente, nei casi in cui l’attività lavorativa esponga a rischi specifici.
- L’art. 18, co. 1, lett. c), D.Lgs. 81/08 impone al datore di lavoro di “tenere conto delle capacità e delle condizioni dei lavoratori in rapporto alla loro salute e sicurezza” nell’assegnazione delle mansioni.
- Ne consegue che, se il datore avesse assegnato mansioni obiettivamente incompatibili con le condizioni di salute note o accertabili del lavoratore, sarebbe astrattamente configurabile una responsabilità per violazione di queste disposizioni.
Perché la Cassazione ha escluso responsabilità in questo caso
- La patologia cardiaca del lavoratore era grave, ma non diagnosticata.
- Non emergeva dagli atti alcun elemento che la rendesse conoscibile o prevedibile dal datore di lavoro.
- La Corte ha sottolineato che la morte si sarebbe verificata non per effetto di un rischio tipico da movimentazione animali, ma per un rischio “individuale” legato a una condizione patologica occulta.
- Pertanto, imputare all’imprenditore la mancata verifica dell’idoneità avrebbe significato richiedere un obbligo di controllo generale e illimitato sulla salute di ogni lavoratore, che il sistema normativo non impone se non nei casi in cui vi sia obbligo di sorveglianza sanitaria per rischi specifici.
Distinzione decisiva
- Se fosse stato un lavoro a rischio specifico per il quale la legge richiedeva obbligatoriamente la sorveglianza sanitaria (es. movimentazione manuale carichi, esposizione ad agenti chimici, guida di mezzi, ecc.), la mancata visita medica preventiva o periodica avrebbe potuto configurare colpa del datore.
- Ma qui il rischio che si è concretizzato non era oggettivamente legato alla mansione agricola, bensì a una condizione individuale non nota.
- Di conseguenza, la Cassazione ha escluso la responsabilità penale dell’imprenditore, perché mancava il nesso tra violazione cautelare e rischio concretizzato.
In sintesi
- Sì, in astratto il datore può rispondere se assegna mansioni incompatibili con lo stato di salute del dipendente, violando gli artt. 18 e 41 D.Lgs. 81/08.
- No, nel caso specifico la responsabilità è stata esclusa perché la grave patologia non era conosciuta né conoscibile e il rischio concretizzatosi non era quello che la regola cautelare violata (mancata manutenzione, formazione, illuminazione) mirava a prevenire.